Anche per l’assunzione di personale delle società in house la giurisdizione è ordinaria
28 Marzo 2017
Le procedure relative all'assunzione di personale dipendente delle società in house sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 7759 del 27 marzo scorso. Il caso. Un cittadino si rivolgeva al Tar per ottenere l'annullamento degli avvisi pubblici indetti da una società in house per la selezione di personale dipendente. Il Tar dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal cittadino, adottava una decisione opposta. La giurisdizione sulle società in house. Secondo il Consiglio di Stato, per stabilire la giurisdizione è dirimente la natura in house della società: se, come ha affermato la Cassazione (sentenza n. 26283/2013) le società in house costituiscono delle mere articolazioni della pubblica amministrazione, allora risulta applicabile l'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, che obbliga al pubblico concorso per ogni assunzione di dipendenti delle P.A. Le Sezioni Unite non sono di questo parere e precisano i principi da applicare nella definizione della giurisdizione. In primo luogo, osservano come il precedente richiamato dal Consiglio di Stato non riguardava la disciplina del reclutamento di personale, bensì il danno erariale: esso non ha valenza generale, tale da imporre l'applicabilità di tutte le regole che disciplinano le pubbliche amministrazioni, ma è riferito alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale, cioè per danni arrecati dall'illegittimo comportamento degli organi sociali al patrimonio della società. E ciò perché in tale ipotesi assume rilevanza il tipo di rapporto che lega gli organi di una società in house all'ente pubblico da cui la società promana. Ma, come ha stabilito la Cassazione in una precedente pronuncia (Cass. n. 24591/2016, in questo portale), la natura in house di una società non determina che anche sotto ogni altro profilo le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco. In quel caso, infatti, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario per le vicende relative alla nomina e la revoca degli organi sociali di società in house. Posto che tali società possono agire secondo un paradigma organizzativo societario, “sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico […] sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta […] comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato”. Di conseguenza, anche in tema di assunzioni, per quanto non espressamente derogato, risultano applicabili le norme di diritto privato, il che comporta la perdurante giurisdizione del giudice ordinario Il principio di diritto. La S.C. afferma, in conclusione, il seguente principio di diritto: “Le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario”. |