Start up e PMI innovative: il requisito della ricerca e sviluppo senza nota integrativa
28 Marzo 2017
Con parere del 14 febbraio il MISE precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 2435-ter c.c., che ha esonerato le micro-imprese dalla redazione della nota integrativa, le informazioni relative al requisito della “ricerca e sviluppo” possono essere riportate, da parte di start up e PMI innovative, in calce allo stato patrimoniale. Con il parere in esame, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a un quesito formulato da una società, relativo alla disciplina applicabile a start up e PMI innovative, con riferimento alle modalità di indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” in nota integrativa. I dubbi sono sorti per effetto del D.Lgs. n. 139/2015, che ha introdotto il nuovo art. 2435-ter c.c., ai sensi del quale vengono previste semplificazioni per il bilancio delle micro-imprese; in particolare, queste ultime sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, “quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9 e 16”. In proposito, il MISE aveva ritenuto che, in ragione del principio di specialità della disciplina di start up e PMI, permanesse l'obbligo di redazione della nota integrativa, ove si intendesse avvalersi del requisito in oggetto (si veda la precedente news, in questo portale). Col parere in oggetto, tuttavia, il Ministero prende atto della sopravvenuta nuova tassonomia XBRL, nella quale si è prevista espressamente la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2345-ter c.c. e modifica la propria posizione. Deve, pertanto, ritenersi, che le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell'art. 25 del DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale; analogamente, qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, anche le PMI innovative che intendono vantare il medesimo requisito, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dall'art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.
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