Esenzione della ritenuta per gli Oicr esteri: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Redazione
28 Giugno 2017

Con Risoluzione n. 78/E del 27 giugno, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti in base ai quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri (OICR) possano fruire dell'esenzione dalla ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani.

Con Risoluzione n. 78/E del 27 giugno, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti in base ai quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri (OICR) possano fruire dell'esenzione dalla ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani.

In risposta ad un interpello proposto da un Oicr istituito alle isole Cayman, l'Agenzia delle Entrate ha l'occasione di occuparsi degli Oicr, la cui funzione economica principale è la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori: l'art. 1, comma 1, lett. j) del T.U.F. definisce il fondo comune di investimento “l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestire”. Altra caratteristica fondamentale degli Oicr è l'autonomia delle scelte di gestione della SGR rispetto all'influenza dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001, sussiste la non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani partecipati da Oicr esteri, purchè istituiti in Stati inclusi nella c.d. white list.

La vigilanza sul fondo quale requisito per la non imponibilità della ritenuta. Ai fini della non applicabilità della ritenuta, gli Oicr esteri sono quei soggetti che presentano i requisiti sostanziali, nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, “a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso”.

Nel caso di specie, si è chiarito che nel mercato americano i gestori devono registrarsi presso al SEC presentando il “Form Adv”: al fine della non applicazione della ritenuta in esame, si ritiene sufficiente la presentazione alla SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano della copia del Form Adv e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la Sec (autorità di vigilanza). Con la precisazione che l'applicazione del regime di non imponibilità resta subordinata alle risultanze rinvenibili dal sito ufficiale dell'autorità di vigilanza statunitense.

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