Il finanziamento gratuito della controllata non è elusivo

La Redazione
28 Agosto 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015, ha ribadito un principio analogo a quanto già espresso in precedenti sentenze, affermando che, ai fini della disciplina sui prezzi di trasferimento non integra comportamento elusivo il finanziamento infruttifero di una controllata non residente, necessario a finalizzare un acquisto da parte di quest'ultima.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015, ha ribadito un principio analogo a quanto già espresso in precedenti sentenze, affermando che, ai fini della disciplina sui prezzi di trasferimento, di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, non integra comportamento elusivo il finanziamento infruttifero di una controllata non residente, necessario a finalizzare un acquisto da parte di quest'ultima.

La pronuncia origina dall'avviso di accertamento che veniva emesso dall'Ufficio per le annualità 2002 e 2003, riprendendo a tassazione i presunti proventi che sarebbero derivati dagli interessi attivi incassati sul medesimo finanziamento, se fosse stato effettuato a valori normali, contestando pertanto un comportamento elusivo da parte della casa madre residente.

Di diverso avviso le Commissioni giudicanti: sia la Commissione Tributaria Provinciale di Torino che quella Regionale del Piemonte davano ragione al contribuente ricorrente, confermando che non si trattava di transfer pricing, posta la legittimità dell'erogazione di un mutuo infruttifero di interessi e di fatto annullando l'atto impositivo.

L'Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa alla Suprema Corte, lamentando la mancata applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimenti, di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986.

La Cassazione coglie l'occasione per riepilogare la corretta applicazione della normativa sul transfer pricing, sottolineando come anche le sentenze precedenti sul medesimo tema siano tutte concordi nel negare che in casi analoghi vi fossero le condizioni per ricondurre l'operazione ad un comportamento elusivo.

Per la Suprema Corte “… la mancata produzione di un reddito tassabile, stante la gratuità del mutuo tra società transfrontaliere appartenenti allo stesso gruppo, fa venire meno lo stesso elemento costitutivo della fattispecie abusiva dell'indebito risparmio fiscale”.

Inoltre, la S.C. rileva come l'Amministrazione Finanziaria non abbia neppure dimostrato come “ … l'operazione sottenda un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere vantaggi, in difetto di ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”. Per tali motivi il ricorso viene respinto, ma inspiegabilmente le spese sono compensate tra le parti.

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