Riforma della redazione del bilancio di esercizio: la Circolare Assonime n. 14/2017

Claudio Sottoriva
29 Agosto 2017

La Circolare Assonime n. 14 del 21 giugno 2017 si propone di fornire un primo quadro complessivo degli effetti della riforma recata dal D.Lgs. n. 139/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/34/UE) alla disciplina del Codice Civile in tema di redazione del bilancio di esercizio delle società che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. A tal fine, la prima parte della Circolare analizza gli aspetti civilistici e, cioè, le principali innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai nuovi principi contabili nazionali OIC e il relativo impatto sull'informativa di bilancio. La seconda parte della Circolare entra nel merito applicativo di questi principi e dei conseguenti effetti fiscali, commentando le soluzioni tecniche individuate dall'art. 13-bis D.L. n. 244/ 2016 conv. con mod. in L n. 19/2017.
Le linee guida della riforma della redazione del bilancio di esercizio recata dal D.Lgs. n. 139/2015

La Circolare Assonime n. 14 del 21 giugno 2017 si propone di fornire un primo quadro complessivo degli effetti della riforma recata dal D.Lgs. n. 139/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/34/UE) alla disciplina del Codice Civile in tema di redazione del bilancio di esercizio delle società che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La Circolare Assonime precisa che il profondo rinnovamento attuato dal D.Lgs. n. 139/2015 trova giustificazione, da un lato, nelle modifiche apportate al precedente quadro normativo dalla Direttiva 34/2013 (sono da ricondurre alla Direttiva, ad esempio, le novità in tema di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, la modifica ai criteri di ammortamento dell'avviamento, l'esplicitazione del principio della rilevanza, l'introduzione del regime semplificato per la redazione del bilancio da parte delle micro-imprese) e, dall'altro, dall'esercizio di opzioni già presenti nelle precedenti direttive che, a suo tempo, non erano state esercitate (è il caso, a titolo esemplificativo, delle novità in tema di valutazione al “fair value” dei contratti derivati e di valutazione al costo ammortizzato dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito, tenendo in particolare conto, per i crediti e i debiti, del fattore temporale). L'opera di rinnovamento della disciplina della redazione del bilancio, con l'obiettivo di migliorare la comparabilità dei bilanci e di ulteriormente rendere gli stessi intellegibili, ha comportato un parziale avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. In tale ottica si collocano gli interventi relativi:

a) ai nuovi criteri di rappresentazione delle operazioni di acquisto azioni proprie;

b) ai crediti, debiti e titoli di debito da valutare al costo ammortizzato;

c) all'obbligo di iscrivere e valutare i derivati;

d) al regime delle spese di ricerca e pubblicità;

e) all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;

f) ai nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e delle spese di sviluppo;

g) all'introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario;

h) all'eliminazione dei conti d'ordine e alle integrazioni e modifiche del contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

L'approccio normativo è stato quello di configurare regole contabili differenziate in funzione del profilo dimensionale delle imprese in modo da rendere applicabili i criteri più complessi alle imprese di dimensioni più rilevanti. In particolare, il legislatore non si è limitato semplicemente a prevedere, per le imprese di esigue dimensioni (piccole imprese o micro-imprese), esoneri nell'esposizione dei dettagli delle voci di bilancio – scelta questa che pure era consentita dall'art. 14 della Direttiva – ma ha introdotto semplificazioni rilevanti, sia in termini di documenti da predisporre, sia in termini di criteri di valutazione. La volontà, pertanto, di adeguare le regole contabili alla capacità delle singole imprese di gestirle senza dover sopportare oneri amministrativi eccessivi, appare molto più incisiva che in passato. Appare altresì più incisiva rispetto al passato anche la funzione dei principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) alla luce della previsione dell'art. 12, lettera e), del decreto n. 139, dispone che “l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. Un rimando all'attività dell'Organismo è contenuto anche nella relazione illustrativa al decreto: con riguardo alle novità in tema di postulati generali del bilancio, la relazione sottolinea come la declinazione pratica del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali. Un ulteriore rinvio, di natura del tutto assimilabile, è previsto con riguardo alla disciplina delle operazioni di copertura, la cui fissazione è sempre demandata all'OIC. Appare evidente come l'intervento di modifica del Codice Civile abbia recepito l'impostazione fissata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014, che ha riconosciuto l'Organismo Italiano di Contabilità come l'istituto nazionale per i principi contabilie gli ha attribuito la funzione di emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile (nuova valenza precettiva – sia pure complementare – dei principi contabili nazionali).

Le novità in tema di postulati di redazione del bilancio di esercizio

Un importante ambito nel quale il D.Lgs. n. 139/2015 è intervenuto apportando novità di rilievo è quello dei postulati generali per la redazione del bilancio. Il primo intervento sui principi fondamentali riguarda l'art. 2423 c.c., nel quale è stato inserito un nuovo comma 4 che così dispone: “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la loro inosservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Con questa modifica è stato esplicitato il principio generale della rilevanza che nell'interpretazione dell'Assonime si tradurrebbe in una “norma di tenore generale per cui, fatta salva la necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione complessiva della società sotto i profili patrimoniale-finanziario ed economico, il redattore del bilancio ha la facoltà di adottare politiche contabili che si discostano da quelle previste dalla legge e dai principi contabili, quando le differenze che ne derivano non siano significative”. Si evidenzia che, al di là delle possibili diverse interpretazioni di tale principio (in attesa dell'aggiornamento del principio contabile nazionale OIC 11), una questione di non poco conto attiene al fatto che il Codice Civile non prevede una definizione di rilevanza e non fornisce quindi precise indicazioni né sul piano quantitativo né su quello qualitativo. Al riguardo, pur potendosi fare riferimento, a questi fini, alla Direttiva 34/2013, che definisce “rilevante” lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa, rimane – allo stato - irrisolto il problema di definire quali siano le categorie di destinatari/utilizzatori del bilancio da considerare per giudicare della rilevanza dei fenomeni oggetto di rappresentazione in bilancio.

La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

L'altra fondamentale novità in tema di principi generali di redazione del bilancio è rappresentata dalla riformulazione dell'art. 2423-bis c.c. che codifica il cd. principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Avvalendosi della facoltà attribuita dall'art 6 della Direttiva 34/2013, il legislatore ha espunto dall'art. 2423-bis l'inciso “nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo consideratoed ha aggiunto un nuovo numero 1-bis, a norma del quale la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La Circolare Assonime, precisando che la locuzione adottata dal D.Lgs. n. 139/2015 non fa che ripetere il tenore letterale dell'art. 6 della Direttiva e che la Direttiva 34/2013, al punto 16 dei “considerando”, a chiarire che il principio in parola è strettamente funzionale alla comparabilità dei bilanci e va quindi inteso come sostanza economica dell'operazione, evidenzia che il concetto di sostanza dell'operazione deve essere inteso come sostanza economica. Per quanto riguarda invece lo spazio applicativo del principio della prevalenza, la Circolare Assonime richiama, da un lato, la tesi secondo cui, trattandosi di un postulato generale di bilancio, la sua osservanza graverebbe direttamente su chi lo predispone (e, quindi, in quest'ottica il redattore del bilancio, anche al di là ed al di fuori delle indicazioni dei principi contabili nazionali sarebbe tenuto a ricercare le soluzioni contabili più aderenti al principio, facendo anche ricorso, se del caso, a quanto previsto dagli standard contabili internazionali IAS/IFRS); dall'altro, secondo altra diversa interpretazione, la concreta applicazione del principio dovrebbe avvenire attraverso la necessaria mediazione dei principi contabili nazionali approvati dall'OIC e, conseguentemente, la riformulazione dell'art. 2423-bis recata dal D.Lgs. n. 139/2015 non autorizzerebbe il redattore del bilancio ad adottare soluzioni contabili ritenute più aderenti alla sostanza del fenomeno, ancorchè in contrasto con il contenuto dei nuovi OIC, né a recepire, di sua iniziativa e in assenza di indicazioni dell'OIC, istituti contabili propri del sistema IAS/IFRS. Una terza possibile interpretazione è quella che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sia rivolto, allo stesso modo, tanto allo standard setter nazionale quanto al singolo redattore di bilancio. La conciliazione tra i due piani dovrebbe avvenire attribuendo un rilievo preminente ai principi contabili nazionali nella misura in cui la fattispecie possa dirsi compiutamente prevista e regolamentata dallo standard setter nazionale. Viceversa, in caso contrario, il singolo redattore del bilancio avrebbe la facoltà di scegliere le modalità di rappresentazione che ritiene più conformi al principio di prevalenza della sostanza sulla forma (con una potenziale minore comparabilità dei bilanci). Da ultimo, un aspetto di rilievo richiamato dalla Circolare Assonime è quello che, l'applicazione del principio della substance over form fa riferimento solitamente al trasferimento dei rischi e dei benefici ai fini della verifica del passaggio sostanziale della titolarità di un bene; tuttavia gli attuali principi contabili internazionali IFRS 15 e IFRS 16 hanno sostituito il criterio del trasferimento dei rischi e dei benefici come criterio guida con il criterio del “controllo”.

Le novità in tema di struttura del bilancio di esercizio

Gli interventi in tema di struttura del bilancio di esercizio recate dal D.Lgs. n. 139/2015 possono essere riassunti come segue:

  • il comma 1 dell'art. 2423 c.c. è stato riformulato e ora prevede che il bilancio sia composto, oltre che dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, anche dal rendiconto finanziario;
  • sono stati eliminati i conti d'ordine. La previsione di cui al comma 3 dell'art. 2424 c.c. è stata espunta e, nello stesso tempo, è stato introdotto l'obbligo di indicare nella nota integrativa gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
  • per ciò che concerne, invece, le voci previste dallo schema di stato patrimoniale, sono stati effettuati alcuni adattamenti resisi necessari a seguito delle modifiche dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. in tema di derivati, di costo ammortizzato dei crediti e dei debiti e di oneri pluriennali (in particolare, sono state aggiunte voci ad hoc nell'attivo e nel passivo per l'iscrizione in bilancio dei derivati, è stata prevista una voce specifica nel patrimonio netto per accogliere gli esiti della valutazione al fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri, è stato eliminato il riferimento ai costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2, è stato eliminato l'obbligo di separata evidenza dell'aggio e del disaggio di emissione nelle voci D dell'attivo ed E del passivo, relative – rispettivamente – ai ratei e risconti attivi e ai ratei e risconti passivi);
  • nel dettaglio delle poste relative alle partecipazioni, ai crediti e ai debiti, sono state introdotte nuove voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al controllo della controllante;
  • è stata eliminata la voce relativa alle azioni proprie nelle immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante ed è stato previsto nell'art. 2424-bis che “Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter”. Ne consegue che l'acquisto e la successiva rivendita di azioni si qualificano in bilancio come, rispettivamente, un rimborso e una successiva riemissione di capitale, in quanto tali incapaci di produrre effetti di natura economica;
  • è stato eliminato l'aggregato E) Proventi e oneri straordinari nel Conto economico. La Circolare Assonime precisa che “La modifica discende direttamente dalla direttiva 34/2013 e avvicina, almeno in apparenza, le regole di rappresentazione delle performance economiche dell'ordinamento comunitario a quelle previste dagli IAS/IFRS, che da tempo non permettono più la separata evidenza dei costi e dei ricavi straordinari nel conto economico. In realtà, nel sistema dei principi contabili internazionali esistono regole che consentono di attribuire un rilievo specifico a talune componenti la cui natura è, tipicamente, estranea alla normale routine gestionale” (i componenti che prima confluivano nelle voci E20 ed E21, a partire dal 2016, trovano una loro nuova collocazione nelle voci dell'area della gestione operativa o finanziaria, in funzione della loro natura. A tal fine il principio contabile nazionale OIC 12 fornisce alcune indicazioni precisando che, in talune ipotesi, la nuova classificazione non è predeterminabile e dipende dalle valutazioni del redattore del bilancio);
  • sono state introdotte nuove voci relative alle componenti economiche discendenti dai rapporti con imprese sottoposte al controllo della controllante comune e dalla nuova disciplina dei contratti derivati, per i quali è previsto un generale obbligo di valutazione al fair value;
  • per quanto concerne il contenuto della nota integrativa, l'art. 2427 è stato innovato, sia per recepire nuovi obblighi di disclosure, sia per apportare gli opportuni adattamenti derivanti dai nuovi criteri valutativi introdotti.
Le novità in tema di criteri di valutazione

Le novità in tema di criteri di valutazione recate dal D.Lgs. n. 139/2015 sono riferibili ai seguenti aspetti:

  • trattamento dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità e criterio di ammortamento;
  • criterio di ammortamento dell'avviamento;
  • introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito;
  • introduzione della rilevazione e della valutazione dei derivati.

Con riferimento ai costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, è stata eliminata la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e i costi pubblicità tra gli oneri pluriennali all'attivo dello stato patrimoniale. In merito ai costi di sviluppo, inoltre, è stato modificato il regime di ammortamento prevedendo l'obbligo di ammortamento lungo la vita utile e mantenendo il vincolo dei 5 esercizi solo nel caso in cui non sia possibile stimarne la durata. In tema di avviamento, invece, si è intervenuti soltanto sul regime di ammortamento, eliminando il previgente vincolo, peraltro derogabile, all'ammortamento in cinque anni e prevedendo, come nel caso dei costi di sviluppo, l'ammortamento lungo la vita utile, (salvo il mantenimento di un vincolo di dieci anni quando la durata della vita utile non sia stimabile in modo attendibile). In aggiunta, è stata introdotta al numero 3 dell'art. 2426 una disposizione sulla base della quale è impedito il ripristino delle svalutazioni apportate all'avviamento per perdite durevoli di valore. Con riguardo le disposizioni in tema di avviamento e di costi di sviluppo, che impongono di effettuare l'ammortamento sulla base della vita utile stimabile in modo attendibile, occorre sottolineare come l'OIC 24 confermi un limite massimo invalicabile di venti anni per quanto riguarda l'avviamento, nel senso che anche quando la sua vita utile sia stimabile non può comunque eccedere il limite temporale anzidetto.

Per quanto riguarda l'introduzione del criterio del costo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito si tratta di una applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e la Circolare Assonime precisa che sotto il profilo tecnico l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, pur con la complicazione derivante dalla necessità di calcolare il tasso di interesse effettivo, non pone particolari problemi di carattere valutativo al redattore del bilancio. Diversamente, l'applicazione dell'istituto dell'attualizzazione presuppone l'effettuazione di stime e valutazioni che in taluni casi possono risultare di una certa complessità. Ciò non solo perché l'impresa deve scegliere il tasso di attualizzazione, ma anche perché deve individuare la natura da attribuire ai saldi economici che scaturiscono dall'attualizzazione dei crediti e dei debiti di natura finanziaria. Così ad esempio, laddove si sia in presenza di un credito commerciale derivante dalla vendita di un bene o dalla prestazione di un servizio con scadenza superiore agli usi normali di mercato (di un credito, cioè, con scadenza quantomeno superiore a 12 mesi), l'attualizzazione riduce il ricavo d'esercizio e viene ad esprimere un differenziale tra valore nominale e attuale del corrispettivo da ripartire pro rata temporis per la durata del rapporto, come se fra le parti fossero stati pattuiti due contratti; l'uno di scambio di beni o servizi e l'altro di finanziamento accordato al cliente dell'impresa. Laddove si sia in presenza, invece, di un credito di finanziamento, l'analisi è più complessa. In questi casi, infatti, se, in linea generale, l'attualizzazione esprime un componente finanziario negativo di immediata imputazione a conto economico, in molte fattispecie essa può assumere una natura differente in funzione delle concrete caratteristiche della vicenda contrattuale.

Per quanto riguarda le novità in tema di derivati introdotte nell'art. 2426 c.c., la Circolare Assonime evidenzia come il legislatore non si è limitato a mutuare dal sistema degli IAS/IFRS la struttura essenziale della disciplina dei derivati, ma, come già accennato. rinvia a tali principi (in particolare IAS 39 e IFRS 9)anche per ciò che concerne la definizione di strumento derivato e di fair value, confermando – quindi – una scelta che era stata già fatta in occasione dell'introduzione degli obblighi di disclosure, sempre in tema di derivati, di cui all'art. 2427-bis. Per quanto dettagliata, la disciplina introdotta nel numero 11-bis dell'art. 2426 non risolve tutti i problemi applicativi che la gestione contabile degli strumenti finanziari derivati implica. Gli aspetti di rilievo possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

  • tutti i contratti derivati sono oggetto di valutazione al fair value, anche quando incorporati in altri contratti;
  • il trattamento contabile varia a seconda che il derivato sia designato o meno, ai fini contabili, come di copertura;
  • l'attivazione delle coperture contabili è discrezionale e subordinata all'esistenza di una stretta e documentata correlazione tra derivato di copertura ed elemento coperto;
  • la disciplina delle coperture è basata sulla distinzione tra coperture di elementi presenti in bilancio (fair value hedge) e coperture di flussi finanziari attesi (cash flow hedge).

Rinviando per gli aspetti tecnici più rilevanti al principio contabile OIC 32, si evidenzia come in virtù del disposto del numero 11-bis dell'art 2426 c.c., gli utili che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati considerati speculativi ai fini contabili e gli utili eventualmente risultanti dalla valutazione della componente inefficace di un derivato di copertura non sono distribuibili. Allo stesso tempo, le riserve emergenti dalla valutazione al fair value dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi sono del tutto irrilevanti, non solo ai fini della distribuzione del dividendo, ma anche per le finalità di cui agli artt. 2412 (emissione prestiti obbligazionari), 2433 (distribuzione di acconti su dividendi), 2442 (imputazione delle riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale sociale per perdite che eccedono il terzo) e 2447 (obbligo di ricostituzione del capitale al limite legale in caso di perdite che lo abbiano azzerato). Per i cd. soggetti IAS-adopter il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto – invece - la piena disponibilità degli utili derivanti dalla valutazione di derivati speculativi, in quanto assimilati agli utili da negoziazione di strumenti finanziari, mentre le riserve attivate a fronte della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi (o di operazioni programmate ed impegni irrevocabili) sono assoggettate al regime di cui all'art. 6 del decreto che, pur non consentendo la loro distribuzione, prevede comunque una loro tendenziale rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme che assumono il patrimonio netto a parametro di riferimento.

L'impatto tributario della nuova disciplina relativa alla redazione del bilancio di esercizio

La disciplina di (parziale) coordinamento delle novità contabili del D.Lgs. n. 139/2015 con le regole di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP è contenuta nell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 (cd. decreto milleproroghe) convertito con modificazioni nella Legge n. 19/2017.

Il legislatore fiscale si è preoccupato, in particolare, di seguire un'impostazione coerente con quella assunta per i soggetti IAS adopter. La scelta di fondo è stata, cioè, quella di assicurare anche alle imprese OIC la possibilità di fruire di un regime di derivazione rafforzata della base imponibile dal proprio bilancio, sottoponendo questo regime agli stessi limiti previsti per le imprese che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (tale dipendenza è “rafforzata” e non “piena” in quanto tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”).

Così operando, sottolinea la Circolare Assonime, si è configurato per le imprese di minori dimensioni (cd. micro-imprese) un regime fiscale diverso rispetto a quello delle altre imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali OIC. In altri termini, per le micro-imprese si è scelta la soluzione di mantenere l'applicazione della disciplina fiscale prevista dal TUIR nella sua formulazione originaria. Questo ha permesso al legislatore fiscale, per tutte le altre imprese OIC, di implementare il principio di derivazione della base imponibile dal loro nuovo assetto contabile in modo pragmatico, senza dover revisionare completamente il TUIR. Infatti, una volta mantenuto fermo il TUIR nel suo impianto tradizionale per le micro-imprese, per tutte le altre imprese OIC il legislatore fiscale, con tecnica analoga a quella seguita per i soggetti IAS/IFRS, ha inserito nell'art. 83 TUIR il principio di derivazione rafforzata della base imponibile dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio con gli stessi limiti previsti per i soggetti IAS adopter e ha provveduto ad introdurre nel TUIR soltanto alcune regole di coordinamento. Se, quindi, le linee guida seguite dal legislatore fiscale nella riformulazione del TUIR ai fini IRES sono state quelle di assecondare, quanto più possibile, le anzidette finalità del D.Lgs. n. 139/2015 e di introdurre, cioè, una disciplina fiscale coerente con le nuove regole di bilancio, tuttavia ai fini dell'IRES, poiché l'impostazione contabile non assume rilevanza ai fini impositivi, le imprese di minori dimensioni saranno tenute a dover determinare l'imponibile in doppio binario, ricostruendo cioè i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile. Viceversa, per quanto attiene all'IRAP, poiché l'impostazione di bilancio continua ad assumere una piena rilevanza ai fini di tale tributo, dovranno determinare il valore della produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza economica del fatto gestionale (con una riduzione dell'effettiva portata semplificatoria della esclusione delle imprese di minori dimensioni ex art. 2435-ter c.c. dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata dell'imponibile IRES dal bilancio di esercizio).

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES gli interventi alla normativa contenuta nel TUIR sono di seguito indicati:

a) art. 96 TUIR: il D.Lgs. n. 139/2015 ha soppresso – come già segnalato – l'area straordinaria del conto economico, determinando la necessità di allocare i componenti che in precedenza confluivano in quest'area nelle altre voci del conto economico, con possibile incidenza sui costi/ricavi della gestione caratteristica. La modifica introdotta nell'art. 96 TUIR conferma che ai fini della quantificazione del risultato operativo lordo (ROL) si continua comunque a far riferimento alle risultanze del bilancio, con la sola eccezione dei componenti (plus/minusvalenze) derivanti dal trasferimento di aziende o di rami di azienda, che vanno esclusi dal computo. Un'analoga soluzione viene poi adottata anche per le altre discipline che fanno riferimento ai ricavi della gestione caratteristica (cfr., ad esempio, la disciplina delle società di comodo, gli studi di settore, il test di vitalità per il riporto delle perdite pregresse) nonché ai fini dell'IRAP;

b) art. 108 TUIR: la nuova formulazione elimina i regimi deduzione frazionata delle spese di ricerca e di pubblicità per tener conto del fatto che il D.Lgs. n. 139/2015 ne ha vietato la capitalizzazione;

c) art. 109 TUIR: l'art. 109, comma 4, già stabiliva per i soggetti IAS che le imputazioni a patrimonio netto fossero idonee a soddisfare il requisito di previa imputazione a conto economico richiesto ai fini della deduzione dei costi. Questa stessa regola viene estesa anche alle imprese OIC;

d) art. 112 TUIR: a seguito dell'introduzione dell'obbligo di rilevare e valutare i derivati, la norma è stata rivista apportando due fondamentali novità. Per i derivati speculativi viene prevista la possibilità di assumere ai fini fiscali le valutazioni di bilancio, in deroga ai limiti previsti dal comma 3; per i derivati con finalità di copertura, si dà ora rilievo alle relazioni di copertura così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili. Tutto ciò in linea con quanto già avveniva per i soggetti IAS adopter.

L'estensione anche alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali del principio di derivazione rafforzata dell'imponibile IRES dalle risultanze del bilancio (già vigente per i soggetti IAS adopter), con esclusione delle sole micro-imprese ex art. 2435-ter c.c., si sostanzia nella previsione di cui all'art. 83 del TUIR secondo cui si applicano “anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli” della Sezione II Capo II del TUIR “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione” previsti dai principi contabili di riferimento.

Ne consegue che, le regole fondamentali che circoscrivono la rilevanza fiscale delle rappresentazioni di bilancio siano le medesime tanto per le imprese IAS che le imprese OIC. Ci si riferisce in particolare a quanto previsto dall'art. 2 del d.m. n. 48 del 2009, secondo cui, nonostante la derivazione rafforzata della base imponibile, conservano una valenza preminente quelle disposizioni del TUIR che, pur partendo dalla rappresentazione di bilancio, derogano alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a conto economico per motivi meramente fiscali. Anche per le imprese OIC, quindi, conservano una valenza preminente le disposizioni che limitano, ad esempio, la deducibilità di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, che stabiliscono che taluni proventi od oneri rilevino secondo il principio di cassa (es. dividendi e contributi), che ripartiscono o differiscono la rilevanza di componenti positivi/negativi (rateizzazione delle plusvalenze e disciplina degli interessi passivi), ne escludono in tutto o in parte la rilevanza (es. esclusione dei dividendi o indeducibilità dei costi non inerenti) o assumono parametri diversi dal bilancio (es. transfer pricing).

Altro principio cardine che è stato esteso anche alle imprese OIC (benché la derivazione della base imponibile IRES dal bilancio IAS si esplichi con ampiezza diversa rispetto a quella dal bilancio OIC perché le regole contabili non sono coincidenti e, conseguentemente, molto più numerose saranno le disposizioni dei cd. decreti IAS (p.e. il d.m. 48/2009) che non sono applicabili nei confronti dei soggetti OIC), precisa la Circolare Assonime, è quello che attiene al rapporto tra gli atti valutativi e le qualificazioni di bilancio avuto riguardo all'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare, rammentando la distinzione tra le valutazioni che sono propedeutiche alle qualificazioni, ossia all'identificazione della natura dell'operazione da rappresentare in bilancio (es. nel caso di un prestito infruttifero, occorre determinare qual è l'importo che ha natura di apporto e ciò implica una valutazione, così come quelle legate alla verifica del trasferimento dei rischi e benefici), dalle valutazioni che sono compiute in modo indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica (es. svalutazione di un credito già rilevato con il criterio del costo ammortizzato), nel primo caso gli atti valutativi conformi alla corretta applicazione dei principi contabili assumeranno diretta rilevanza fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni; nel secondo caso, opereranno a pieno le regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione delle componenti valutative.

Un rilevante profilo fiscale che rimane, nella sostanza, tuttavia non ancora definito - al di là dei rapporti con i decreti IAS - è se il principio di derivazione rafforzata introdotto dall'art. 13-bis d.l. n. 244/2016 conv. in L. n. 19/2017 possa assumere una valenza più ampia rispetto a quella dei soggetti IAS adopter in considerazione del fatto che i principi contabili OIC prevedono, ad esempio, l'inserimento dei costi e dei ricavi e delle attività/passività in specifiche voci dello schema di bilancio. Più precisamente, poiché – come noto - per i soggetti OIC i criteri di classificazione rispondono a regole più stringenti rispetto a quelle dei soggetti IAS, il tema che si pone è se il recepimento fiscale di queste regole per derivazione possa legittimare l'applicazione di discipline diverse rispetto a quelle altrimenti applicabili. In proposito la Circolare Assonime evidenzia come sembri ragionevole ritenere che anche per i soggetti OIC le classificazioni di bilancio non possano assumere una valenza autonoma rispetto alla qualificazione del fenomeno, con la conseguenza che quando gli OIC non individuano chiaramente una sostanza economica diversa rispetto a quella giuridica dovrebbe continuare a trovare applicazione la disciplina ordinaria del TUIR, quale che sia la voce in cui i componenti reddituali (o le contropartite patrimoniali) siano collocati ai fini espositivi nei prospetti di bilancio.

Il rapporto tra il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC e il principio della rilevanza

Analoghe considerazioni possono essere svolte avuto riguardo al rapporto tra il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC e il principio della rilevanza atteso che sul piano fiscale, il principio della rilevanza non è stato oggetto di una particolare disciplina, né per i soggetti IAS/IFRS, né tanto meno ora per le imprese OIC.

La Circolare Assonime chiarisce come in alcuni casi il principio della rilevanza è strettamente correlato alla sostanza economica da rappresentare contabilmente, e, quindi, alle qualificazioni di bilancio (ad esempio, la valutazione della significatività o meno dei costi di transazione è il presupposto per stabilire se questi oneri debbano essere qualificati o meno come interessi a seguito dell'applicazione del costo ammortizzato, la significatività del differenziale tra tasso di mercato e tasso del finanziamento è il presupposto per poter considerare come conseguito l'onere/provento da prima iscrizione del credito/debito); in altri casi, invece, la rilevanza opera pur sempre sul piano valutativo nel senso che consente di adottare un metodo di valutazione semplificato rispetto ad altro che, per quanto più elaborato, avrebbe condotto ad un risultato analogo. Nel primo caso non sembrerebbe possibile negare la valenza fiscale degli esiti cui abbia condotto il principio della rilevanza, dal momento che si tratta di atti valutativi non scindibili dalle qualificazioni di bilancio. Come già accennato, se è vero che i criteri di qualificazione, in virtù del principio di derivazione rafforzata, sono recepiti fiscalmente, sembra corretto ritenere che gli atti valutativi propedeutici ad individuare la natura dell'operazione da rappresentare in bilancio – ivi comprese le valutazioni di significatività che vengono richieste dal principio della rilevanza – debbano trovare riconoscimento fiscale. Viceversa, nell'ipotesi in cui la rilevanza si risolve solo nella scelta di metodi valutativi alternativi, le regole di semplificazione possono trovare riconoscimento fiscale solo se e nella misura in cui risultino compatibili con le regole fiscali che conservano la loro supremazia. Ad esempio, la regola dell'OIC 16 che consente di applicare il coefficiente di ammortamento ridotto alla metà nel primo anno dovrebbe essere recepita in quanto compatibile con l'analoga regola fiscale di cui all'art. 102 TUIR.

Il rapporto tra il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Per quanto riguarda il rapporto tra il principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la Circolare Assonime analizza anzitutto le ipotesi in cui principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato disciplinato in via diretta dal D.Lgs. n. 139/2015, con regole poi integrate dai nuovi OIC. Si tratta, in particolare, di:

  • le operazioni di acquisto di azioni proprie;
  • il criterio costo ammortizzato;
  • l'obbligo di valutare i derivati ed evidenziarli separatamente ove risultino incorporati in altri strumenti o contratti primari.

Con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni proprie, in base al nuovo principio di derivazione rafforzata, l'operazione di acquisto (e di rivendita) di azioni proprie deve essere considerata anche per le società emittenti ITA GAAP come una vicenda di natura patrimoniale, ossia come una fattispecie che si colloca al di fuori del circuito impositivo.

Per quanto riguarda invece l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, la Circolare Assonime distingue le ipotesi in cui il costo ammortizzato operi in assenza di attualizzazione, perché il tasso contrattuale è in linea con quello di mercato, da quelle in cui il costo ammortizzato si cumula con l'attualizzazione.

Se il tasso di interesse contrattuale è in linea con quello di mercato – e viene a mancare quindi il presupposto dell'attualizzazione – l'impatto del costo ammortizzato è quello di realizzare una “trasformazione” in oneri finanziari dei costi di transazione che in precedenza erano dedotti come componenti negativi della gestione operativa. Si ricorda, al riguardo, che il par. 76 del previgente OIC 24 (immobilizzazioni immateriali) stabiliva invece che i costi accessori a finanziamenti dovessero essere iscritti nella voce residuale “Altre immobilizzazioni immateriali”, includendo tra i costi accessori “le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali del finanziamento”. L'ammortamento di questa voce doveva poi essere effettuato preferibilmente con il metodo finanziario oppure in quote costanti lungo il periodo di durata dell'operazione laddove quest'ultimo metodo non conducesse ad effetti significativamente divergenti rispetto al metodo finanziario. Con il costo ammortizzato, gli ammortamenti dell'immobilizzazione immateriale sono sostituiti dall'iscrizione di interessi attivi/passivi in misura diversa rispetto a quella risultante dal tasso nominale dell'operazione. Per effetto del principio di derivazione rafforzata sembra logico che questa nuova qualificazione dei costi di transazione debba trovare riconoscimento fiscale, come del resto già accade per le imprese IAS adopter.

Per quanto attiene alle ulteriori tematiche fiscali che si pongono quando il costo ammortizzato si coniuga con l'attualizzazione, per semplicità espositiva, è utile distinguere, come fanno i principi contabili, tra i crediti/debiti di natura commerciale e i crediti /debiti di natura finanziaria.

Come è noto, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che in caso di attualizzazione di crediti/debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi il differenziale tra valore nominale e valore attuale del credito al tasso di mercato è espressione della presenza di un'operazione di finanziamento combinata alla vendita. Con il nuovo principio di derivazione rafforzata la separazione e l'autonoma rappresentazione di questi due fatti gestionali viene a trovare riconoscimento fiscale

La fattispecie di attualizzazione nel caso di crediti/debiti di natura finanziaria è più articolata.

Per i crediti finanziari, infatti, il differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del credito/debito deve essere rilevato tra gli oneri e proventi finanziari salvo che “la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura” alla luce di ogni fatto e circostanza del caso (cfr. OIC 15, par. 45). Tenuto conto delle previsioni dell'art. 2, comma 3, del d.m. 48/2009, secondo cui “i limiti di cui all'art. 106 commi 1 e 3 del testo unico non si applicano alle differenze emergenti da prima iscrizione dei crediti”,i differenziali di prima iscrizione costituiscono plus/minusvalenze di natura valutativa non assimilabili agli interessi attivi/passivi.

Altro aspetto di rilievo riguarda le eventuali svalutazioni contabili dei crediti. Il dato da segnalare è che in caso di svalutazione di un credito valutato al costo ammortizzato il valore contabile sul quale viene applicato il tasso di interesse effettivo, si riduce fin da subito, con l'effetto di ridurre in misura corrispondente anche gli interessi attivi rilevati in bilancio.

In una ipotesi del genere sembra logico ritenere che, se la svalutazione contabile del credito non risulti fiscalmente rilevante in base alle regole del TUIR, l'impostazione contabile che riduce il flusso di interessi attivi per effetto di questa svalutazione non possa essere recepita ai fini fiscali, con la conseguenza che gli interessi fiscalmente rilevanti dovrebbero comunque continuare ad essere calcolati applicando il tasso di interesse effettivo al valore del credito al lordo della svalutazione indeducibile. In tal senso depone il fatto che il principio di derivazione rafforzata cede il passo alle regole fiscali che delimitano la rilevanza delle componenti valutative, con l'ulteriore corollario che queste regole sono destinate a prevalere anche ai fini della quantificazione dei componenti reddituali che siano commisurati a valutazioni fiscalmente non riconosciute.

In questi casi, mentre si è ritenuto che la svalutazione non potesse trovare riconoscimento fiscale, si è assunto che la commisurazione degli interessi attivi sull'importo del credito ridotto per effetto di tale svalutazione fosse una mera conseguenza dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato da assumere ai fini fiscali per derivazione. In altri termini, i minori interessi attivi esposti in bilancio in esito ad una svalutazione fiscalmente indeducibile, per effetto dell'applicazione del costo ammortizzato, costituirebbero espressione di un aspetto qualificatorio e non meramente valutativo.

Analogamente, avuto riguardo alla base di computo delle svalutazioni e delle perdite su crediti fiscalmente deducibili, rammentando che ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUIR per i crediti commerciali è ammessa la svalutazione forfettaria nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessie anche per il computo delle perdite il successivo comma 2 menziona il valore nominale o il costo di acquisito, con riferimento alle imprese OIC, così come per le imprese IAS adopter, sembra corretto ritenere che il calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili debba essere effettuato partendo dal valore fiscale del credito che in applicazione del D.Lgs. n. 139/2015 non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione, ma è quello che risulta dall'applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione).

In merito all'eventuale estensione dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti ITA GAAP avuto riguardo ad altre fattispecie di casistiche di prevalenza della sostanza sulla forma che potrebbero essere considerate in sede di aggiornamento del principio contabile nazionale OIC 11, la Circolare Assonime considera, tra le altre:

  • l'assunzione ai fini della rilevazione dei costi/ricavi e dei cespiti (immobilizzati e non) del criterio del passaggio sostanziale e non formale della proprietà assumendo a tal fine, come parametro di riferimento, il trasferimento dei rischi e benefici. In mancanza di diverse specificazioni del concetto di trasferimento dei rischi e benefici, queste medesime fattispecie potrebbero verificarsi e dovrebbero trovare riconoscimento fiscale anche per le imprese OIC (diverse dalla micro-imprese ex art. 2435-ter c.c.);
  • l'acquisto di obbligazioni proprie. Le obbligazioni acquisite dovrebbero essere comunque rappresentate come un'operazione di estinzione del debito, anche se eventualmente acquistate per finalità di negoziazione e/o di temporaneo investimento, con conseguente imputazione a conto economico delle eventuali differenze positive o negative tra costo sostenuto e valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate;
  • la rinegoziazione dei debiti. Se il debito è oggetto di una ristrutturazione e i nuovi termini contrattuali differiscono sostanzialmente da quelli originari, l'operazione deve essere rappresentata come un'estinzione del debito preesistente e una contestuale accensione di un nuovo debito da valutare con il criterio del costo ammortizzato con imputazione del differenziale tra l'importo del debito cancellato e quello del debito iscritto tra i proventi finanziari;
  • l'attualizzazione dei fondi oneri futuri qualora l'incidenza del differimento nel tempo dell'onere da sostenere risulti stimabile in modo attendibile. Ai fini fiscali gli oneri di attualizzazione del fondo, ai sensi dell'art. 9 del d.m. 8.6.2011, devono ritenersi parte integrante dell'accantonamento da dedurre nei limiti di quanto stabilito dall'art. 107 TUIR.
I profili tributari della rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati

L'art. 13-bis D.L. n. 244/2016 conv. con mod. in L. n. 19/2017 ha riscritto l'art. 112 TUIR. Tuttavia, alcune questioni applicative relative ai profili tributari degli strumenti finanziari derivati non sono state direttamente risolte dalla novella in commento. Alcune di queste problematiche sono, peraltro, comuni ai soggetti IAS, che erano già tenuti ad iscrivere e valutare gli strumenti finanziari derivati nel proprio bilancio di esercizio in base allo IAS 39; altre sono nuove e correlate alle soluzioni contabili individuate dall'OIC 32.

Un primo tema riguarda i presupposti per il riconoscimento fiscale delle relazioni di copertura. Come è noto per i soggetti IAS/IFRS l'art. 7 del d.m. 8.6.2011 dispone che, al di là del rispetto delle regole contabili, la relazione di copertura va documentata con atto di data certa anteriore o contestuale alla stipula del derivato. L'OIC 32 stabilisce che la designazione di un derivato come di copertura debba essere effettuata inizialmente e non possa essere più revocata nei successivi esercizi, se non come conseguenza della rinegoziazione del derivato o dell'alienazione del sottostante (o del venir meno dell'operazione programmata). In quest'ottica, la Circolare Assonime evidenzia che si potrebbe prospettare che, nel caso delle imprese OIC, non sussistono quelle stesse esigenze di cautela fiscale che sono alla base dell'art. 7, comma 4, del d.m 8.6.2011 e che giustificano una deroga rispetto alle risultanze di bilancio.

Un altro tema molto discusso riguarda la sorte della parte inefficace di un derivato con finalità di copertura e cioè se per questa parte le componenti del derivato debbano seguire le regole dell'art. 112, commi 4 e 5, TUIR ovvero il regime dei derivati speculativi. La problematica che si pone è se ai fini fiscali anche le poste in questione debbano essere considerate parte integrante dei flussi oggetto di copertura in considerazione del fatto che il derivato è giuridicamente un contratto unitario. L'OIC 32 par. 59 sembra fornire, tuttavia, una indicazione assai significativa stabilendo che la relazione di copertura può riguardare anche una parte del derivato e che laddove ciò accada “la restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura”. Il principio contabile nazionale, cioè, ammette esplicitamente che un derivato giuridicamente unitario possa essere scomposto idealmente – quantomeno ai fini della rilevazione a conto economico – in due componenti di natura diversa laddove la relazione di copertura sia esclusa ab origine per una parte del derivato. Trattandosi di un aspetto qualificatorio che dovrebbe essere recepito in base al principio di derivazione rafforzata della base imponibile, sembrerebbe logico poter desumere da questa indicazione che la disciplina fiscale dell'art. 112, commi 4 e 5, possa trovare applicazione per la sola parte del derivato per la quale è possibile instaurare una relazione di copertura; con la conseguenza che, invece, la parte del derivato che risulti fin dall'origine, per sua natura, inefficace dovrebbe essere assoggettata alla disciplina dei derivati speculativi.

Per quanto attiene agli effetti fiscali quando si verifica una cessazione della relazione di copertura per uno dei motivi contemplati dai principi contabili nazionali (perché, ad esempio, il sottostante è oggetto di realizzo o l'operazione programmata non è più probabile ovvero perché il derivato viene rinegoziato e assume quindi caratteristiche diverse rispetto a quelle originarie), l'art. 112 del TUIR nulla dispone in merito alla fattispecie. Tenuto conto delle previsioni dell'OIC 32, le componenti valutative suscettibili di assumere una valenza fiscale in base al regime dei derivati speculativi dovrebbero essere solo quelle rilevate a partire dal momento in cui è cessato il rapporto di copertura, senza travolgere il passato; il che equivale a dire che il valore fiscale di ingresso del derivato nel regime dei derivati speculativi è sempre pari al suo valore contabile.

Avuto riguardo all'obbligo di evidenziare separatamente in bilancio i derivati anche quando siano incorporati in contratti ibridi, a seguito dello scorporo del derivato, il contratto primario deve essere valutato secondo il criterio di valutazione proprio del principio contabile che lo disciplina (es. il costo ammortizzato se si tratta di credito/debito o titoli di debito) mentre il derivato deve essere valutato al fair value con le modalità stabilite dallo stesso OIC 32. In questo caso la questione principale è se il principio di derivazione rafforzata della base imponibile sia idoneo o meno a recepire gli effetti di questa scomposizione e, cioè, ad assumere che il derivato scorporato possa essere assoggettato alla disciplina dell'art. 112 del TUIR come se fosse giuridicamente autonomo dal contratto che lo ospita. Salvo le eccezioni di cui all'art. 5 del d.m. 8 giugno 2011, dovrebbe prevalere la configurazione giuridica del titolo, anche quando si tratti di strumenti finanziari ibridi che includono una componente derivativa.

Le novità contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai nuovi OIC offrono, inoltre, un importante contributo per risolvere una questione interpretativa che riguarda i derivati su materie prime e merci (cd. derivati su commodities) stipulati con finalità di copertura del rischio oscillazione prezzo. A tal proposito la Circolare Assonime richiama l'OIC 32 che, in particolare, individua una soluzione che, pur articolandosi diversamente a seconda della tipologia del rapporto di copertura, realizza comunque una simmetria contabile tra le vicende reddituali del derivato e quelle del sottostante. Più precisamente, nel caso di coperture di fair value questa simmetria si realizza nell'area finanziaria: come già accennato nella prima parte di questa circolare l'OIC 32 prevede infatti che nelle voci D18.d e D19.d (svalutazioni e rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) debbano essere allocati sia le oscillazioni di fair value del derivato, sia gli adeguamenti di valore del sottostante da effettuarsi in funzione del rischio oggetto di copertura. Nel caso di copertura di cash flow, l'OIC 32 par. 36 stabilisce che le componenti del derivato confluite in precedenza nella riserva di cash flow hedge debbano essere rilasciate a conto economico a rettifica o integrazione delle stesse voci di conto economico impattate dai flussi finanziari oggetto di copertura, al momento in cui questi ultimi si manifestano. La simmetria contabile, pertanto, in questo caso si realizza direttamente nell'ambito del valore della produzione. Da tutto ciò consegue che, alla luce delle nuove regole contabili, tanto per le imprese OIC che per le imprese IAS adopter – che, come è noto, adottano gli stessi criteri di classificazione per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP – la tesi della indeducibilità dei componenti negativi di un derivato su commodities di copertura e della contestuale rilevanza delle componenti reddituali del sottostante dovrebbe considerarsi superata.

Conclusioni

Si rammenta che era prevista l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 19/2017 (di conversione del D.L. n. 244/2016), di un decreto ministeriale di coordinamento della disciplina ACE con le novità contabili introdotte per le imprese OIC. Il decreto in questione, in particolare, avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, dell'impatto delle nuove regole di rappresentazione da parte dell'emittente – simili a quello dei soggetti IAS – delle operazioni di acquisto di azioni proprie e delle obbligazioni convertibili, dei vincoli civilistici in tema di utili e di riserve derivanti dall'iscrizione in bilancio dei derivati, dell'eventuale rilevanza degli apporti da finanziamenti infruttiferi, ecc.

Il decreto, tuttavia, ad oggi non è stato ancora emanato.

Ulteriormente, a completamento del nuovo sistema, è stata prevista una procedura di “validazione” (endorsement) ai fini fiscali delle novità contabili che potranno essere apportate in futuro dall'OIC. In particolare, il comma 10 dell'art. 13-bis D.L. n. 244/2016 ha inserito un nuovo comma nell'art. 4 del D.Lgs. 38/2005 per precisare che “7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP”. Questa previsione intende tenere conto del fatto che, per effetto della derivazione rafforzata introdotta ai fini dell'IRES e della derivazione piena dal bilancio vigente ai fini IRAP, le regole di rappresentazione contabile che saranno stabilite dall'OIC possono avere immediate ricadute sul reddito di impresa e sul valore della produzione. Il comma 11 dell'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia, potranno essere emanate le disposizioni di revisione dei decreti emanati ai sensi dall'art. 1 comma 60 della legge n. 244 del 2007, ossia dei decreti che delimitano e chiariscono alcuni aspetti applicativi del principio di derivazione rafforzata dal bilancio IAS/IFRS. Per evitare ulteriori ritardi nell'intervento normativo, lo stesso art. 13-bis ha inserito nell'art. 83 comma 1 bis TUIR un generico richiamo alla disciplina dei decreti attuativi che regolano la fiscalità dei soggetti IAS adopter, stabilendo che tale disciplina è applicabile anche alle imprese OIC in quanto compatibile. Al contempo, però, con quest'ulteriore previsione è stata opportunamente contemplata la possibilità di rivedere e coordinare con uno o più decreti le disposizioni contenute nei “decreti IAS”, con la finalità di calibrarle alle specifiche esigenze delle singole categorie di imprese (ITA GAAP e IAS/IFRS), tenuto conto che le rispettive regole contabili – pur subendo un avvicinamento – non sono ancora uniformi. Peraltro questi decreti potrebbero essere utili non soltanto a precisare meglio quali sono i contenuti della disciplina applicabile ai soggetti IAS e a quelli ITA GAAP, ma anche a rivisitare alcune previsioni contenute nei decreti n. 48 del 2009 e 8.6.2011 che appaiono ormai anacronistiche o di difficile applicazione.

Guida all'approfondimento

Sui contenuti della Direttiva 2013/34/UE si veda C. Sottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

Per un'analisi della riforma della redazione del bilancio della redazione del bilancio alla luce del D.Lgs. 139/2015 si veda:

AA.VV., a cura di A. Palma, Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili, V, Giuffrè, Milano, 2016.

Savioli G., Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali, Giuffrè, Milano, 2017.

Superti Furga F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V, Giuffrè, Milano, 2017.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario