Centrale Rischi: considerazioni sull’aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n.139/91

Biagio Riccio
28 Novembre 2016

Nel giugno del 2016 si è registrato il quindicesimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991 della Banca di Italia in tema di Centrale rischi. Il recente aggiornamento ha previsto che le banche che effettuano una segnalazione erronea, su iniziativa della Banca di Italia che deve effettuarne l'ordine mediante PEC o fax, devono, entro i tre giorni lavorativi successivi a quello dell'invio della comunicazione, rettificare o riclassificare la posizione oggetto di accertamento, così come cristallizzata nel provvedimento giurisdizionale. In mancanza Banca di Italia procede all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 TUB.
Premessa

Nel giugno del 2016 si è registrato il quindicesimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991 della Banca di Italia in tema di Centrale rischi.

La struttura portante non è stata modificata; si è tuttavia posto mano:

  1. all'armonizzazione con la normativa europea (Memorandum of understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions) in forza della quale la centrale rischi italiana aderisce per la disciplina dello scambio dei dati fra le centrali dei rischi europee.
  2. Si è tenuto conto della legge 30 aprile 1999 n.130 che prevede il potere della Banca di Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, gli obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono.
  3. Si è considerato l'art. 7 del Testo Unico Bancario (TUB) che prevede che la Banca di Italia collabori anche mediante scambio di informazioni, con le autorità del sistema europeo di vigilanza (SEVIF) e con quelle di risoluzione degli Stati comunitari, per dar seguito agli accordi di cooperazione finalizzati alle funzioni di controllo.
  4. Fondamentale, infine, è l'adeguamento della Circolare agli artt. 124-bis e 125 TUB, ai fini della valutazione del merito creditizio del consumatore (sull'aggiornamento della circolare si veda anche: Fiorucci, Centrale dei Rischi Banca d'Italia: nuove istruzioni, in questo portale).

Della segnalazione alla Centrale rischi (da denominarsi d'ora in poi C.R.) se ne è fatto un abuso. Lo ha riferito in una famosa intervista del 4.03.2016 anche il Procuratore Capo della Procura di Milano Francesco Greco al Corriere della Sera.

Essa è diventata ritorsiva ed estorsiva da parte delle banche, che la utilizzano spesso come strumento di ricatto nei confronti degli imprenditori, per sollecitare prepotentemente un rientro, qualora vi sia un' esposizione di sconfino non più tollerabile.

Accade infatti che, senza alcun approccio istruttorio, senza dunque sentire l'imprenditore, le sue ragioni, la Banca pretenda che il medesimo rientri di una sua eventuale esposizione, considerata la quale, ex post, ci si accorge che essa non sia stata curata secondo legge. Si rinverranno interessi usurari, per esempio, e competenze, nel conto corrente, non dovute.

Il coartare la volontà dell'imprenditore ,minacciando una segnalazione a suo danno, influisce pesantemente sulla scelta di quest'ultimo di ripianare, liberamente e consapevolmente, una pendenza con la Banca: potrebbe l'imprenditore, invero, porre in discussione che il debito non sia dovuto nella somma che l'istituto di credito richieda, perché intriso di anatocismo o di interessi usurari.

L'imprenditore dunque subisce supinamente il diktat della Banca: si dovrà rientrare dell'esposizione con l'istituto di credito, secondo modalità ormai di prassi, altrimenti si provoca una segnalazione. Le soluzioni del ripianamento (che la banca impone) dell'esposizione pregressa sono:

  • rilasciare una fideiussione,
  • contrarre un mutuo ipotecario,
  • riconoscere il debito con un piano di rientro,
  • sottoscrivere una cambiale in bianco.

In mancanza avverrà la segnalazione e dunque l'inizio della devastazione dell'impresa:

  • altre banche, riscontrandola nella Centrale Rischi, troncheranno le linee di credito concesse,
  • l'imprenditore subirà la grave crisi di liquidità,
  • dovrà solo portare i libri in Tribunale per la declaratoria fallimentare.

Il recente aggiornamento del giugno scorso ha previsto che le banche che effettuano una segnalazione erronea, su iniziativa della Banca di Italia che deve effettuarne l'ordine mediante PEC o fax, devono, entro i tre giorni lavorativi successivi a quello dell'invio della comunicazione, rettificare o riclassificare la posizione oggetto di accertamento, così come cristallizzata nel provvedimento giurisdizionale. In mancanza Banca di Italia procede all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 TUB.

Nell'aggiornamento è specificato che una posizione di rischio non va più segnalata quando:

  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi anche a seguito di accordo transattivo, liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio: rimborsi parziali del credito comportano una corrispondete riduzione dell'importo segnalato.
  • Il credito viene ceduto a terzi.
  • I competenti organi aziendali con specifica delibera hanno preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero.
  • Il credito è interamente prescritto.
  • Il credito è stato oggetto di esdebitazione.

L'aggiornamento ha toccato anche la tematica dell'usura. Infatti nel caso in cui il segnalato, per esempio correntista abbia ottenuto la sospensione di un procedimento esecutivo per effetto dell'istanza di cui alla L. n. 44/1999, art. 7 comma 20 così come modificato dalla L. n. 3/2012, le Banche devono tener conto dell'inesigibilità del credito e nello stato del rapporto della partita creditoria devono fermare il computo degli interessi. Allo stesso modo i crediti non dovranno neppure essere segnalati, nel caso in cui le banche li vantino nei confronti di soggetti o imprese sottoposte a misure di confisca o di prevenzione di cui al codice Antimafia.

Devono invece classificarsi come inadempienze probabili, se il segnalato ha depositato ricorso per concordato preventivo.

Fondamento normativo: struttura della centrale rischi, sua finalità

Sgombriamo il campo da un equivoco: da un punto di vista storico la Centrale Rischi non nasce, come spesso si ritiene, con il testo unico bancario del 1993. Infatti sorge già con il testo unico del 1936, che all'articolo 32 recitava: “le aziende di credito, soggette alle disposizioni della presente legge, dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, relativamente alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi”.

È in questa espressione, “cautele per evitare gli aggravamenti di rischi derivanti dal cumulo dei fidi” che si vede quale sia la funzione e la finalità della Centrale Rischi.

Era quella, già intesa nel pensiero del legislatore del 1936, di concedere affidamenti solo ad imprenditori solvibili. Era perciò necessario predisporre delle cautele e dei mezzi per scongiurare l'aggravamento del rischio, derivante dal cumulo dei fidi, dal fatto che un imprenditore, avendo più linee di credito, potesse trovarsi nelle condizioni di non restituire il dovuto alle banche.

L'istituto della Centrale dei rischi è stato introdotto, nella maniera più esaustiva, nel nostro ordinamento giuridico con delibera del CICR del 16 maggio 1962, nella quale si era stabilito che il servizio di centralizzazione dei rischi era affidato alla Banca d'Italia.

La disciplina della centrale rischi è stata successivamente regolamentata dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994. Quest'ultima segue l'emanazione del Testo unico Bancario che, come ben noto si è avuta nel 1993, con l'abrogazione di quello in vigore già dal 1936.

Nel 1993, rispetto al vecchio T.U. del 1936, il problema si poneva in una logica diversa per il rispetto delle direttive comunitarie: l'art. 53 dell'attuale testo unico, che rientra nel Titolo III Capo I (quello che tratta della Vigilanza delle Banche), è indicato dal legislatore come Vigilanza Regolamentare.

Si pone la questione in modo netto e preciso: la Banca d'Italia, in conformità alla deliberazione del comitato interministeriale del credito risparmi, (CICR), rimanda a disposizioni di carattere generale che hanno come finalità il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Dunque la Centrale Rischi, come la definisce il legislatore all'art. 53, è un mezzo necessario per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Il troncone dell'art. 53 che ci riguarda ha questa testuale formulazione: “la Banca di Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”.

Dopo la delibera del CICR del 29 marzo 1994 la materia è stata novellata ed integrata, dato che la Banca d'Italia ha emanato, in data 14 novembre 2001, istruzioni per gli intermediari finanziari, implementando così la fondamentale Circolare dell'11 febbraio 1991. Uno degli ultimi aggiornamenti di quest'ultima risale alle circolari del 4.03.2010 e del 24.4.2011.

Decisiva, a questo punto, diventa la disposizione dell'art. 51, comma 1, TUB, a tenor della quale “le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia”.

Il mezzo necessario è stato configurato in uno strumento informatico, al quale le banche e società finanziarie autorizzate, fanno pervenire un flusso di informazioni, che raccolga tutti i dati sulle posizioni di credito di un imprenditore.

C'è una preliminare questione da dirimere: tra il rispetto dell'interesse alla privacy, circa le informazioni sul conto di un imprenditore e quello pubblico per la tutela, lo sviluppo e la cura del credito e del risparmio, che rappresenta la finalità di natura costituzionale degli istituti di credito (art. 47 Cost.), quale tra i capi dell'alternativa prevale?

Per il legislatore, quest'ultimo, dal momento che è un beneficio per l'economia nazionale aver al cospetto imprese sane e solvibili.

La Centrale Rischi diventa dunque un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale del soggetto affidato; partecipano alla C.R. le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 TUB (tutte le società che sono autorizzate a concedere finanziamenti).

Gli istituti di credito e le società finanziarie autorizzate a concedere credito nel linguaggio del legislatore sono definiti intermediari, perché forniscono adeguate e puntuali informazioni al sistema della Centrale rischi.

La posizione che si riferisce ai segnalati viene definita censimento.

Gli intermediari comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalità da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati, per esempio i fideiussori. Ad ogni soggetto partecipante, dunque agli istituti di credito e a chi ne fa debita richiesta, la Banca d' Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato e dei nominativi collegati.

Sul piano tecnico questo processo dà vita ad un flusso telematico di informazioni:

  • in entrata ogni banca è tenuta a conferire le informazioni su un determinato soggetto o impresa;
  • in uscita le informazioni riordinate e contemplate, devono essere rese pubbliche.

Ha scritto un autorevole Magistrato, Antonio Scarpa: “l'art. 51 del T.U.B pone a carico delle banche l'obbligo di inviare alla Banca di Italia, per l'espletamento della funzione di vigilanza informativa, le segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato o documento richiesto. Le banche perciò sono tenute ad eseguire mensilmente alla Centrale rischi le segnalazioni della propria esposizione creditizia verso ogni cliente…In pratica la Centrale rischi è allora strumento essenziale attraverso il quale la Banca di Italia esercita la sua attività di controllo sulle funzioni degli istituti bancari di raccolta di risparmio e di erogazione del credito. L'organo di Vigilanza svolge all'uopo un'attività di interesse pubblico, raccogliendo le segnalazioni dei rapporti bancari in sofferenza e comunicando le stesse agli istituti creditizi, onde consentire a questi la valutazione di solvibilità dei soggetti richiedenti il credito. Sulla scorta delle segnalazioni provenienti dalle aziende di credito delle esposizioni creditizie della clientela che superano i limiti di censimento, la Banca di Italia avverte così le banche sulla posizione globale di rischio di ogni singolo nominativo, per il quale abbia ricevuto una comunicazione di concessione di fido. Inoltre la Banca di Italia fornisce, sulla base dei nominativi censiti nella centrale rischi, anche il cosiddetto servizio di prima informazione per tutte le finalità connesse all'attività di assunzione del rischio. Perciò il diritto di informazione delle banche sulla solvibilità della clientela finisce per prevalere sul diritto di riservatezza degli utenti, in relazione ai rapporti che intrattengono con gli istituti di credito” (Antonio Scarpa e Giuseppe Fortunato: Banche e responsabilità civile, Giuffrè, 2008, 85 ss.).

Si snoda nella seno della normativa un dato fondamentale: il sistema pubblico di centralizzazione dei rischi rispetto a quello dei privati pone un'obbligatorietà della partecipazione ad esso di determinati intermediari tenuti a fornire le informazioni. Si tratta dei soggetti sottoposti ad obblighi informativi nei confronti della Banca di Italia, che giustificano l'obbligatoria partecipazione al sistema. Essi sono indicati nell'art. 13 del TUB:” La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica”.

Dunque tutte le banche italiane autorizzate

  1. gli istituti di credito,
  2. le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie,
  3. gli intermediari finanziari esercenti in via esclusiva o prevalente l'attività di concessione dei finanziamenti escluso il credito al consumo,
  4. le società per la cartolarizzazione dei crediti

sono tenuti a partecipare obbligatoriamente al sistema pubblico di centralizzazione dei rischi (La Disciplina dei rapporti bancari-Normativa, Giurisprudenza e prassi, a cura di Fabio Fiorucci, 2012, XX; La Centrale Rischi, a cura di Marco Di Pietropaolo, 674).

La Circolare della Banca di Italia n. 139 dell'11.02.1991 ci conferisce contezza di cosa effettivamente sia la Centrale rischi e quali siano le sue finalità.

  1. E' un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche;
  2. fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva per la valutazione del merito del credito della clientela ;
  3. assicura un assetto di notizie utili per la gestione del rischio di credito.
  4. L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio.
  5. Le informazioni della Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa". Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio, che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione.
  6. Ha la primaria esigenza di valutare, preliminarmente alla concessione del credito, il grado di affidamento e successivamente di monitorare, in seguito all'erogazione dei finanziamenti, il “rating”, ovvero la “classificazione”, di ciascun soggetto fruitore di elargizioni bancarie.

Così è stato descritto il funzionamento della centrale rischi dalla migliore dottrina:

“La funzione della Centrale Rischi è quella di costituire un sistema informativo affidato alla banca centrale sulla posizione debitoria individuale dei soggetti per contenere il rischio di credito. Tramite la Centrale Rischi viene infatti data ai partecipanti un'informazione, seppur non esaustiva, onde valutare il merito di credito della clientela: la banca dati può essere infatti interrogata anche per ottenere informazioni su soggetti che non vengano segnalati dall'interrogante, sempreché tali informazioni siano finalizzate all'assunzione e alla gestione del rischio di credito: in altri termini per la gestione delle politiche dei prestiti.

Per quanto concerne il funzionamento, si può dire in generale che i soggetti obbligati a parteciparvi devono comunicare periodicamente alla Banca d'Italia le posizioni nei confronti dei propri affidati. La Centrale Rischi, a propria volta, tramite un flusso di ritorno personalizzato, fornisce la cd. posizione globale di rischio del soggetto all'interrogante, con un riassunto dei crediti del cliente, così creando un flusso bidirezionale tra Banca d'Italia e soggetti partecipanti.

Giova rilevare che, con i periodici aggiornamenti delle Istruzioni, si sono raggiunte sempre maggiori tutele per i segnalandi. Si può sottolineare, a tal proposito, che a partire dal quattordicesimo aggiornamento dell'aprile 2011, come accennato, per iscrivere un nominativo nella Centrale Rischi, il segnalante deve darne previo avviso al cliente, come accade da sempre per le banche dati private. Tale avviso ha la funzione di mettere il destinatario in condizione di poter porre tempestivo rimedio al proprio inadempimento, ma la giurisprudenza ha ritenuto, come detto, che, a differenza delle banche dati private, il mancato avviso non incida sulla validità della segnalazione, ma possa comportare un solo obbligo risarcitorio, qualora il presupposto sostanziale della segnalazione – si pensi, ad esempio, lo stato di insolvenza, nel caso di segnalazione «a sofferenza» – sia incontestato (A.B.F. Napoli, 24.10.2013; A.B.F. Roma, 15.3.2013, n. 1452, entrambe infra, sez. III).

Ad ogni buon conto, le Istruzioni prevedono una pluralità di segnalazioni che possono essere effettuate, secondo presupposti diversi e di maggiore o minore gravità: crediti «scaduti», «incagli», «ristrutturati», «sofferenze». Le due segnalazioni che possono comportare, in caso di errore, maggiori ripercussioni negative per il segnalato sono quelle «a incaglio» e «a sofferenza»: la prima si ha quando si è al cospetto di un ritardo, un inadempimento che prefigura una sorta di obiettiva difficoltà economica temporanea, prevedendo che la stessa possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; la seconda si ha quando il soggetto versi in uno stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda” (Giovanni Liberati Buccianti, Attività d'impresa e illegittima segnalazione “a sofferenza” in centrale rischi, in Nuova Giur. Civ., 2014, 4, 10308).

Deve tuttavia porsi nell'evidenza necessaria il dato fondamentale che gli intermediari sono tenuti a collaborare fattivamente con la Banca di Italia per fornire, nell'assoluta trasparenza, un quadro informativo completo ed obiettivo. Nel Capo I, sez. I, par.5 delle Istruzioni della Banca di Italia, contenute nella circolare n. 139 dell'11.02.1991- Responsabilità degli intermediari- è scritto:

“Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti….. Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza).

Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante”.

Si pongono fondamentali obblighi per gli intermediari:

  • controllo delle segnalazioni di rischio trasmesse;
  • rettifica di propria iniziativa delle segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente ed a quelle pregresse;
  • ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale rischi(ad esempio ordine di cancellazione di una sofferenza).
Presupposti per la segnalazione alla centrale rischi

I presupposti affinchè si abbia una segnalazione alla centrale rischi si rinvengono nella qualità e nella condizione del credito, nonché nella valutazione del tempo del relativo adempimento.

Al riguardo è utile distinguere fra quattro diverse fattispecie, identificabili nel linguaggio del legislatore con l'espressione Stato del rapporto , rappresentante realisticamente la situazione del credito:

  1. i crediti scaduti: sono quelli riferiti a partite insolute, che rappresentano gli inadempimenti persistenti da più di 90/180 giorni;
  2. quelli ristrutturati: ci si riferisce ai crediti derivanti da un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria, a seconda che il relativo accordo rappresenti o meno un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente. Deve essere rispettato il piano di rientro: infatti qualora alla prima scadenza dovesse verificarsi un inadempimento la posizione viene volturata a sofferenza.
  3. quelli incagliati: trattasi di clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo.
  4. quelli in sofferenza: sono i crediti che legittimano la segnalazione, dal momento che la situazione di recupero diventa irreversibile. Giurisprudenza autorevole ha differenziato i crediti ad incaglio ed in sofferenza nel seguente modo: “la segnalazione alla Centrale rischi di un credito in sofferenza deve ritenersi giustificata, allorquando la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi poi distinguere tra la situazione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle c.d. ad incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio economico destinato ad essere superato in un congruo periodo senza che si prospetti siccome verosimile l'azione giudiziaria di recupero) e quella che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione, perché si risolve in un inadempimento protrattosi nel tempo, non giustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito” (Trib. Catania 2 aprile 2003). A maggior chiarezza il Tribunale di Cagliari statuisce: “ai fini della segnalazione della posizione a "sofferenza" alla Centrale dei rischi, è indispensabile che il segnalato si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito ad opera della banca. Deve, invece, considerarsi illegittima, e quindi provvedersi alla relativa cancellazione, quella segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente (cd. "incaglio") il quale abbia tempestivamente offerto alla banca di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito” (Trib. Cagliari 25 ottobre 2000).

Posto, come vedremo, che intanto può essere operante una segnalazione qualora l'esposizione sia pari o maggiore di euro trentamila, le banche ed intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, le situazioni di sconfino dal fido o gli insoluti relativi al pagamento di rate o rimesse, (anche rispetto ai differenziali scaduti ed operazioni in strumenti derivati), secondo la seguente tempistica e metodologia:

1. Sconfino/insoluto inferiore ai 30 giorni (non viene inviata una segnalazione): il termine viene definito “periodo di grazia”, in quanto la limitata durata dell'insoluto e dello sconfino comporta una segnalazione di scarsa rilevanza, essendo detto breve termine tollerato dal sistema.

2. Sconfino/insoluto maggiore dei 30 giorni, ma inferiore di 90 giorni: viene trasmesso in CR solo l'insoluto/sconfino, ma lo stato del rapporto non muta.

3. Sconfino/insoluto maggiore di 90, ma inferiore ai 180 giorni: la posizione viene classificata come esposizione scaduta/sconfinata.

4. Sconfino / insoluto maggiore di 180 giorni: la posizione è definita di incaglio (indice perdurante di situazione di difficoltà) (Centrale dei rischi di banca d'Italia e sistemi di informazioni creditizie – segnalazioni illegittime ed erronee – strumenti di tutela e correzione, a cura degli avvocati Franco Fabiani e Pietro Coatti rinvenibile su internet).

Sono così identificabili i crediti oggetto delle segnalazione che per il legislatore sono identificabili nella Modalità di rappresentazione dei rischi

1) Crediti per cassa: Si tratta di finanziamenti concessi dalle banche alla propria clientela: per esempio quelli che attengono ai rischi autoliquidanti, ossia le anticipazioni effettuate dagli istituti di credito per consentire lo sconto delle fatture, anticipo per operazioni di factoring. Confluiscono nella categoria di censimento rischi autoliquidanti le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo. Si pensi allo sconto fatture, per il quale l'intermediario sconta la fattura anticipandone l'importo per poi rivolgersi al terzo(debitore ceduto), che se non dovesse adempiere, lascia rivivere l'obbligazione del debitore principale cedente e soggetto finanziato dalla banca.

Nell'ambito dei crediti per cassa rientrano i rischi a scadenza, per esempio i finanziamenti per leasing, mutui, prestiti personali. In tal tipo di crediti si rinvengono anche i rischi a revoca (aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa). La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente. Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata, per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).

2) Crediti di firma: sono i crediti con i quali gli intermediari si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi, tra i quali ad esempio: avalli, fideiussioni e altre simili garanzie. Così sono definiti precipuamente nell'ambito della circolare del 1991: “La sezione crediti di firma comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia”.

3) Garanzie ricevute: garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela, trattasi di garanzie reali rilasciate da soggetti terzi rispetto all'affidato, per esempio un'ipoteca da parte di un terzo datore.

4) i derivati finanziari sottoscritti dai clienti e negoziati over the counter (ovvero fuori dal mercato). Ci si riferisce al credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione.

La segnalazione da parte dell'intermediario (Banca) avviene perché si determina:

  1. in primo luogo uno sconfinamento: rispetto alla somma che viene affidata, il cliente va oltre quella che si può utilizzare. La Banca di Italia ha individuato tal sconfinamento nella misura pari o superiore ad euro 30 mila. Nel glossario della circolare della Banca di Italia così è definito lo sconfinamento: differenza positiva tra l'utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo. Viene calcolata per ogni categoria di censimento. In altri termini si vanno a comparare due grandezze: l'accordato, che non è altro che la linea di credito concessa al cliente e l'effettivo utilizzato. La segnalazione si determina quando si va oltre l'accordato e la fuoriuscita dal fido sia pari o oltre 30 mila euro. La segnalazione altresì si verifica per ogni tipo di contratto bancario, si pensi all'ipotesi di un mutuo le cui rate non siano state pagate o ad un finanziamento per il quale si evidenzia un'oggettiva insolvenza del sovvenuto mutuatario. E' stato così definito dal legislatore nel riformato art. 121 TUB, che ha tenuto conto della normativa del Codice del Consumo : "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa. Così è stato, di contesto, commentato dalla migliore dottrina:” Sul piano contabile, il termine “sconfinamento” e le sue varianti, pure frequenti nella prassi (scoperto, fido di fatto, rosso di conto, ecc.) esprimono l'idea della voce a debito del cliente, che non trova rispondenza e copertura nel fido da apertura di credito (e/o strutture similari), nel caso concessagli, né nelle somme che egli abbia depositato sul conto. Ne segue una visione assai unificante del fenomeno, che sembra per l'appunto concentrato sul rappresentare una voce a debito che incontra un conto corrente non “capiente” (Dolmetta, Lo sconfinamento su richiesta del cliente, in Contratti, 2015, 6, 609). Si rimarchi che è stato ben sottolineato da quest'autore che lo sconfinamento si determina in realtà per una tolleranza della stessa banca, che consente che il proprio cliente sia fuori fido. Siamo nel caso in cui la Banca esprima il suo consenso alla richiesta del cliente di versare somme nelle sue mani, di metterle a disposizione sul suo conto corrente o anche di terzi, attraverso un previo bonifico o un assegno. Quanto a quest'ultima ipotesi la banca effettua un servizio di pagamento a favore del cliente, anticipandogli le relative somme; e così risponde al mandato che la richiesta del cliente le ha affidato. Difficile, se non anzi impossibile, leggere in una simile fattispecie qualcosa di più sul piano contrattuale: la richiesta del cliente innesca una semplice delegazione allo scoperto; l'esecuzione della banca integra gli estremi dell'anticipazione del mandatario; scatta nell'immediato il diritto della banca al rimborso dell'anticipato; gli interessi applicati sulle relative somme sono interessi da ritardo (Dolmetta, ibidem).La segnalazione se è di sconfinamento diventa automatica, appena si vada oltre la somma di € 30 mila.
  2. Quando il cliente va in sofferenza, (appostazione a sofferenza), perché si determina una revoca dell'affidamento, una procedura concorsuale, un protesto, un pignoramento, un'iscrizione ipotecaria. In questo caso è la stessa Banca di Italia a dover fornire indicazioni chiare nella circolare del 1991. Affinchè sia giustificabile la relativa segnalazione, l'intermediario deve dare precise informazioni sulla condizione di impotenza economica, considerando nella sua globalità lo stato di decozione dell'impresa. Nel seno della circolare è scritto che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza.
Attività informativa ed obbligo di istruttoria. Necessità di un effettivo stato di insolvenza

Deve essere posto nella dovuta evidenza che le Banche hanno fondamentali obblighi informativi prima di effettuare la segnalazione alla centrale rischi, ai quali spesso non ottemperano. Occorrerebbe che la Banca inviti al contraddittorio il potenziale segnalato, affinché il medesimo conferisca giustificazione al presunto allarme provocato dalla sofferenza che gli si debba ascrivere. Quest'obbligo informativo è sussumibile anche quando la segnalazione avviene per effetto automatico dello sconfinamento oltre i 30 mila euro. Per esempio è stato ritenuto che “in caso di inadempimento del debitore principale, non si può procedere alla segnalazione automatica in centrale rischi a carico del garante e, nel caso in cui quest'ultimo ne richieda la cancellazione, è onere della banca dimostrare di aver valutato, prima di effettuare la segnalazione, l'esistenza di uno specifico rischio di inadempimento in capo al garante” (Trib. Nola, 11 luglio 2014).

Relativamente all'obbligo di preavviso al debitore di segnalazione in Centrale dei rischi, non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l'imminente segnalazione in Centrale dei Rischi, quando essa rivesta carattere generale e astratto. Come infatti chiarisce l'art. 4, comma 7, del Codice di autodisciplina degli intermediari, detta comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito (ABF Roma 10.4.2013, n. 1845). Peraltro, nell'ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l'intermediario rimane gravato dall'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. (ABF Milano 19.4.2013, n. 2083). Del resto è la stessa circolare della Banca di Italia del 4.03.2010 deve informare per iscritto il cliente nel caso che si tratti della prima segnalazione a sofferenza. Tale disposizione è stata ribadita nel 14° aggiornamento avvenuto il 29/4/2011 e con il recente aggiornamento 2016.

Quando poi si tratta di dover effettuare la segnalazione alla centrale rischi, in ragione di una sofferenza da ascrivere al correntista, la migliore giurisprudenza di merito di recente conio ha così statuito: “la segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità attribuito all'intermediario nella valutazione rispetto ad altre segnalazioni a carattere automatico, richiede all'intermediario una attenta verifica della situazione di fatto, al fine di contemperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto segnalato” (Trib. Milano 29 agosto 2014).

La ponderata valutazione della situazione complessiva del cliente da parte della banca, scaturisce anche dal dovere di correttezza contrattuale (art. 1175 c.c.) che si concretizza nella tutela dell'affidamento, di protezione e salvaguardia dell'interesse del cliente, atteso che la buona fede è anche fonte di etero integrazione del contratto.

La banca deve procedere con l'attenta valutazione economica della situazione globale del debitore, prima di effettuare una qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischi (nel senso delle rilevanza della buona fede, v. anche Trib. Milano 23 settembre 2009 e Trib. Monopoli 17 giugno 2008). “Nell'effettuare siffatta attenta valutazione la banca è tenuta, ove necessario, anche ad instaurare il contraddittorio con il cliente e segnatamente nei casi in cui la sua situazione finanziaria appaia complessa, nel senso che non si manifesti palesemente pregiudicata al punto da poter ritenere senz'altro a rischio la riscossione del credito. Invero, come detto, se la finalità della segnalazione alla Centrale Rischi è quella di allarmare gli altri istituti di credito circa solvibilità del soggetto segnalato, è essenziale svolgere la valutazione richiesta con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che, al contrario, ad una più attenta analisi, sarebbe risultato essere meritevole. Pertanto, "la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente" di cui parla la Banca d'Italia, va intesa nel senso che può rendersi necessaria anche la consultazione del cliente a chiarimenti sulla sua esposizione debitoria” (Trib. Monopoli 19 maggio 2011).

Nel recente aggiornamento è espressamente statuito che gli intermediari hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla centrale rischi, in modo da garantire la qualità dei dati fin dal primo invio. Nel caso di errori riscontrati dopo la trasmissione le banche hanno l'obbligo di correggerli con la massima tempestività.

Presupposto fondamentale affinchè si determini la segnalazione a sofferenza è la sussistenza di uno stato di insolvenza, da non confondersi con una temporanea difficoltà. Deve essere escluso lo stato di insolvenza, ovvero la sussistenza di una situazione ad esso equiparabile, che legittima l'invio della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia, qualora lo stesso sia stato dedotto da elementi non idonei a valutare compiutamente la capacità finanziaria dei soggetti ed enti di cui è stato dichiarato. Rilevato, infatti, che la dichiarazione di stato di insolvenza deve essere frutto di una valutazione negativa della situazione patrimoniale, valutazione oggettiva di grave e non transitoria difficoltà economica e incapacità finanziaria, non è legittimo far pervenire la relativa segnalazione alla Centrale Rischi, fondando detta dichiarazione sull'apprezzamento generico dei bilanci societari, anche se in perdita da diversi anni, nonché sulla sussistenza di esposizioni della medesima società nei confronti di altri Istituti di Credito. Risultano di contro elementi idonei ad escludere siffatta valutazione l'operatività sul mercato dell'impresa, il fatto che la stessa sia titolare di un patrimonio immobiliare ed in attrezzature ben superiore al credito vantato dall'Istituto bancario segnalatore e l'assenza di procedure esecutive o elevazioni di protesti. Deve peraltro essere rilevato che è onere di ciascun Istituto bancario, indipendentemente da ogni ulteriore ed approfondita indagine relativa alla capacità finanziaria dei propri clienti in presunta sofferenza, compiere, ricorrendo allo stesso sistema informativo della Centrale, accertamenti relativi ad elementi sintomatici dello stato di insolvenza quali la revoca degli affidamenti, l'emissione di decreti ingiuntivi, la sussistenza di azioni di recupero di crediti, pignoramenti, protesti, procedure esecutive in corso. L'omissione in ordine all'esecuzione di detto tipo di attività preliminare da parte dell'Istituto bancario che, come detto, abbia fondato la propria segnalazione solo su una superficiale valutazione dei bilanci e delle esposizioni del cliente, connota il comportamento dello stesso come imprudente e tecnicamente imperito (Cass. Civ. n. 12626/2010).

Ne consegue dunque che la segnalazione sia illegittima, qualora la Banca non abbia tenuto conto

  • della globale situazione economica dell'imprenditore che escluda, a prescindere del debito con l'istituto di credito, uno stato di insolvenza;
  • non abbia assicurato la necessaria istruttoria all'imprenditore, tanto da doverlo preventivamente informare e notiziare circa la sua appostazione a sofferenza.

La Cassazione ha recentemente stigmatizzato che “in tema di attività bancaria, ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di "insolvenza" non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica" senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità” (Cass. Civ. n. 2913/2016).

Proposta di riforma, de iure condendo, del potere sanzionatorio nei confronti degli intermediari in caso di errore nella segnalazione alla centrale rischi

Recentemente è stato presentato un disegno di legge al Senato della Repubblica, n.2136, finalizzato al rafforzamento dei poteri sanzionatori nei confronti delle banche che errano nell'effettuare una segnalazione alla centrale rischi. Così può essere enucleato.

1. In caso di segnalazione alla centrali rischi è devoluta al giudice ordinario la competenza di stabilire se essa sia corretta.

2. Il giudice ordinario, anche con provvedimento di urgenza, può ordinare che la segnalazione, rivelatasi erronea, sia immediatamente cancellata.

3. In caso di segnalazione erronea alla banca, ai soggetti che svolgono funzioni amministrative o di direzione nonché ai dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo che sia tre volte maggiore di quello per il quale è avvenuta la segnalazione, salvo che il segnalato provi il maggior danno.

4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dalla presente disposizione è pubblicato, a spese della parte soccombente, senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia e sui quotidiani di maggior diffusione nazionale e locale, per gli stessi giorni in cui sia stata pubblicata nel bollettino della Centrale rischi della Banca di Italia la segnalazione erronea”.

La giurisprudenza di merito autorevole già ne ha condiviso lo spirito: si legga la sentenza del Tribunale di Padova del 9 marzo 2016, che ha condannato la banca al risarcimento del danno pari al doppio dell'importo segnalato a beneficio dell'impresa e dei suoi fideiussori.

Il meccanismo della gogna mediatica, conseguente ad una segnalazione alla centrale rischi che si rivela ex post errata, è di difficile riparazione.

Il legislatore dovrebbe intervenire nel far diventare norma questo disegno di legge, a tutela del consumatore e delle piccole imprese, segnalate anche per crediti che si rivelano usurari, proprio come ha dimostrato la sentenza di Padova.

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