L’imprenditore può rispondere per concorrenza sleale anche per fatti lesivi posti in essere da un terzo
28 Dicembre 2015
La Corte di Cassazione con la sentenza n.
25921
/2015, depositata il
23 dicembre
2015, ha affermato la responsabilità
solidale
per
concorrenza sleale
tra
un imprenditore
ed un soggetto terzo
, e la condotta sleale è stata posta in essere dal terzo con cui l'imprenditore aveva una relazione di interessi.
Il caso .
L
a società Alfa e la società Beta sono state riconosciute responsabili
dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello
territoriale
, poi,
di
atti di
concorrenza sleale
ex art. 2598, n. 3), c.c., nei confronti della società Gamma, per avere la prima acquistato dalla seconda disegni progettuali contenti soluzioni tecniche non conosciute e comunque non accessibili agli esperti del settore, e che Beta aveva già predisposto in favore della società Gamma, impegnandosi con essa a mantenere il segreto in ordine a detti elaborati peritali.
va
ricorso in Cassazione
la Società Alfa, per quanto interessa in questa sede,
onde vedere riformate le precedenti pronunce in ordine alla propria responsabilità.
con riferimento alla responsabilità per atti di concorrenza sleale in merito
alla responsabilità solidale delle società Alfa e Beta.
La responsabilità solidale.
Secondo la Suprema Corte, sebbene presupposto della concorrenza sleale sia il cosiddetto “rapporto di concorrenzialità” tra i soggetti coinvolti, la configurabilità dell'illecito concorrenziale non può essere escluso quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta. A tal fine non è infatti necessario che sia stato stipulato tra il terzo e l'imprenditore concorrente un
pactum sceleris , essendo sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato (solo l'assenza di tale collegamento comporterebbe la responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c.). |