L’imprenditore può rispondere per concorrenza sleale anche per fatti lesivi posti in essere da un terzo

La Redazione
28 Dicembre 2015

L'imprenditore e un soggetto terzo sono solidalmente responsabili per atti di concorrenza sleale, quando il terzo che ha posto in essere la condotta sleale agisca per conto dell'imprenditore o comunque in collegamento con lo stesso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.

25921

/2015, depositata il

23 dicembre

2015, ha affermato la responsabilità

solidale

per

concorrenza sleale

tra

un imprenditore

ed un soggetto terzo

, e la condotta sleale è stata posta in essere dal terzo con cui l'imprenditore aveva una relazione di interessi.

Il caso

.

L

a società Alfa e la società Beta sono state riconosciute responsabili

dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello

territoriale

, poi,

di

atti di

concorrenza sleale

ex

art.

2598, n. 3), c.c., nei confronti della società Gamma, per avere la prima acquistato dalla seconda disegni progettuali contenti soluzioni tecniche non conosciute e comunque non accessibili agli esperti del settore, e che Beta aveva già predisposto in favore della società Gamma, impegnandosi con essa a mantenere il segreto in ordine a detti elaborati peritali.


Avverso la sentenza della Corte d'Appello territoriale, presenta

va

ricorso in Cassazione

la Società Alfa, per quanto interessa in questa sede,

onde vedere riformate le precedenti pronunce in ordine alla propria responsabilità.
La Cassazione ha confermato quanto riconosciuto dalla Corte territoriale

con riferimento alla responsabilità per atti di concorrenza sleale in merito

alla responsabilità solidale delle società Alfa e Beta.


La responsabilità solidale.

Secondo la Suprema Corte, sebbene presupposto della concorrenza sleale sia il cosiddetto “rapporto di concorrenzialità” tra i soggetti coinvolti, la configurabilità dell'illecito concorrenziale non può essere escluso quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta. A tal fine non è infatti necessario che sia stato stipulato tra il terzo e l'imprenditore concorrente un

pactum sceleris

, essendo sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato (solo l'assenza di tale collegamento comporterebbe la responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c.).
Nel caso in esame, la circostanza che il terzo (società Beta) e l'imprenditore avvantaggiato (società Alfa) fossero legati da un rapporto di collaborazione consistente nell'incarico dato da Beta di predisporre disegni e progetti sostanzialmente identici a quelli già effettuati per Gamma, a fronte di un compenso pattuito e versato, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione giusto motivo per sancire solidale responsabilità delle due società.

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