Informativa sui rischi legati al “bail-in”

29 Gennaio 2016

La Consob, con comunicazione 0090430 del 24 novembre 2015, ha inteso richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea Banking Resolution and Recovery Directive (Brrd) che introduce anche il cosiddetto "bail-in".

La Consob, con comunicazione 0090430 del 24 novembre 2015, ha inteso richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea Banking Resolution and Recovery Directive (Brrd) che introduce anche il c.d. "bail-in".

Gli intermediari dovranno esplicitare i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e tenerne conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i d.lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015, prevede limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.

Gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela abbia informazioni adeguate e quindi piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. La clientela dovrà essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d'Italia in quanto soggetto all'uopo preposto, gli strumenti finanziari interessati dal "bail-in" (come per esempio le obbligazioni, subordinate o meno) potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. La clientela dovrà essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori.

Gli intermediari dovranno, infine, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che lo stesso intermediario possa dimostrare la loro effettiva ricezione.

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