Crisi d'impresa e mantenimento del patrimonio netto

Federico Cornaggia
29 Febbraio 2016

L'art. 182-sexies della nuova l. fall. (così come novellata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) sancisce la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2446, commi 2 e 3 e 2447 c.c. per la s.p.a. e artt. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. per la s.r.l.) dal momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche "con riserva" o "in bianco"), di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 1, l. fall.) o dalla proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, comma 6, l. fall.

L'art. 182-sexies della nuova Legge Fallimentare (così come novellata dalla l. 7 agosto 2012, n. 134), avallando un autorevole orientamento dottrinale, sancisce la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2446, commi 2 e 3 e 2447 c.c. per la s.p.a. e artt. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. per la s.r.l.) dal momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche "con riserva" o "in bianco"), di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 182-bis, comma 1, l. fall.) o dalla proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, comma 6, l. fall.

Durante tale periodo la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) non opera. Nondimeno resta ferma la responsabilità dell'organo amministrativo ex art. 2486 c.c. per il periodo antecedente alla presentazione delle domande e della proposta.

La Massima 31 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sul presupposto che la suddetta previsione normativa, comunque, non esoneri gli amministratori dall'obbligo di convocare l'assemblea "senza indugio" al verificarsi della perdita, chiarisce l'ambito applicativo della norma.

Si rileva, innanzitutto, che è in facoltà dell'organo amministrativo presentare una delle c.d. "domande protettive" anche prima della riunione assembleare (comunque diligentemente convocata).

Inoltre il Consiglio Notarile afferma che la riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale non comporta scioglimento nel caso in cui le domande protettive vengano presentate dopo l'assemblea, qualora essa non deliberi uno dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, c.c.

Infine si ritiene che l'operatività della causa di scioglimento venga "congelata" anche nel caso in cui l'assemblea deliberi una ricapitalizzazione e, spirato senza esito il termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli amministratori avanzino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta ex art. 182-bis, comma 6, l. fall.

La Massima in commento evidenzia poi che:

  • qualora lo Statuto riservi all'assemblea la decisione in ordine alla proposizione della domanda di concordato preventivo (art. 152 l. fall.), essendo quantomeno dubbio che tale strumento possa considerarsi uno degli "opportuni provvedimenti", occorrerà un'apposto punto all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione;
  • con l'omologa del concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti gli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c., riprendono vigore.

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