Il fallimento della società di fatto si estende al socio imprenditore individuale

La Redazione
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29 Febbraio 2016

Con la sentenza n. 3621/2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di estensione del fallimento, qualora risulti che l'imprenditore fallito sia socio di una società di fatto, la dichiarazione di fallimento di quest'ultima ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc comportando il mutamento del titolo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, inizialmente considerato imprenditore individuale.

Con la sentenza n. 3621/2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di estensione del fallimento, qualora risulti che l'imprenditore fallito sia socio di una società di fatto, la dichiarazione di fallimento di quest'ultima ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc comportando il mutamento del titolo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, inizialmente considerato imprenditore individuale.

La vicenda. La Corte d'appello di Bari accoglieva il reclamo proposto avverso la sentenza di prime cure con la quale veniva dichiarato il fallimento di una società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili in estensione del fallimento di uno di essi, imprenditore individuale. La Corte pugliese argomentava la decisione in relazione alla violazione dell'art. 10 l. fall. essendo stato dichiarato il fallimento della società, ritenuta socia di un'impresa individuale, che però risultava cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.

Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Il curatore del fallimento della società ricorre per la cassazione della sentenza d'appello lamentando la violazione degli artt. 10 e 147 l. fall. in quanto erroneamente veniva ritenuto che la revoca del fallimento individuale costituisse un ostacolo all'estensione del fallimento alla società di fatto fra il predetto imprenditore ed una terza società, situazione che avrebbe comportato una nuova dichiarazione di fallimento di tale soggetto in qualità di socio illimitatamente responsabile.
Come già affermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4529/2008, il decorso del limite temporale di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese rileva ai soli fini della dichiarazione di insolvenza dell'imprenditore individuale e non deve essere confuso con quello previsto dall'art. 147, comma 2, l. fall. relativo alla dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili di società regolari, in quanto le due disposizioni regolano situazioni distinte e non sovrapponibili.
Il Collegio ribadisce dunque che nella verifica dei presupposti di fallibilità di una società di fatto non assume alcuna rilevanza la protrazione dell'attività dell'imprenditore individuale dopo il decorso di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dello stesso, laddove sia riscontrata una continuazione dell'attività in forma societaria dalla quale sia derivata l'insolvenza.

Imprenditore individuale e società di fatto. Precisa inoltre la S.C. che, in tema di estensione del fallimento qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale venga accertata l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso ed altri soci, la successiva dichiarazione di fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 l. fall. ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc comportando un mutamento del titolo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, inizialmente considerato imprenditore individuale.
Merita dunque accoglimento anche l'ulteriore censura presentata dal curatore e relativa all'omessa convocazione per il fallimento societario del creditore già istante per il fallimento dell'imprenditore individuale. Nonostante la revoca del fallimento individuale permane infatti l'interesse dei creditori originariamente istanti a rappresentare le proprie ragioni verso l'effettivo soggetto insolvente che risulti strutturato in forma societaria. Laddove il fallimento individuale sfoci nel fallimento collettivo, deve dunque riconoscersi una doverosa tutela degli interessi dei creditori del fallimento individuale, non delegabile al curatore né ad altri soggetti legittimati, attribuendo loro la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile – ritenuto inizialmente imprenditore individuale - cui sia stato esteso il fallimento della società di fatto.
Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio delle parti al tribunale in diversa composizione.