La Cassazione fa una panoramica sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale
29 Marzo 2017
L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta consiste nella consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori: la dichiarazione di fallimento entra a far parte della struttura del reato come condizione oggettiva di punibilità, ma non come evento naturalistico dell'attività depauperativa. Lo ha affermato la Cassazione Penale, con la sentenza n. 14846. Il caso. Il legale rappresentante di una società fallita veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta distruttiva e distrattiva, per aver incendiato i locali aziendali, per aver omesso di tenere il libro giornale e i libri contabili e per aver omesso di depositare il bilancio aziendale alla data del fallimento. Con la sentenza in esame la S.C. ha l'occasione di affrontare alcuni aspetti relativi alla bancarotta. L'elemento psicologico della bancarotta. Nel primo motivo di ricorso, l'imputato ha osservato che l'incendio era stato appiccato prima della dichiarazione di fallimento: non vi sarebbe stato, pertanto, il dolo richiesto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente la consapevole volontà di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, nonché di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. È del tutto evidente che la distruzione dei locali aziendali comporta l'annichilimento del patrimonio e quindi della garanzia da questo apprestata per le ragioni dei terzi, ex art. 2740 c.c. Il ruolo della sentenza di fallimento. In quest'ottica, prosegue la Cassazione Penale, nella bancarotta, in questo caso per distruzione, la dichiarazione di fallimento (e il dissesto che la determina) entra a far parte della struttura del reato come elemento costitutivo, o addirittura come condizione oggettiva di punibilità, secondo la recente pronuncia n. 13910 (si veda, sul punto, l'informazione provvisoria n. 3), ma non come evento naturalistico dell'attività depauperativa. La bancarotta fraudolenta e l'omessa consegna delle scritture al curatore: limiti all'assorbimento. Con altro motivo di ricorso si lamenta violazione di legge relativa all'assorbimento di altri reati nella bancarotta. Un consolidato orientamento della Cassazione prevede che l'art. 217 l. fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé, come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, esaurisce il disvalore oggettivo e soggettivo delle ulteriori condotte, anche la previsione di cui all'art. 220 e 16, n. 3 l. fall.: una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, non può ritenersi esigibile l'obbligo, da tali norme sanzionato, di consegnare le scritture stesse al curatore. Tuttavia, precisa la S.C., l'assorbimento del reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, in quello di bancarotta fraudolenta documentale è limitato all'ipotesi in cui quest'ultimo reato si sia concretizzato nella omessa tenuta ovvero nella distruzione o sottrazione delle scritture contabili; è invece ammissibile il concorso tra le due fattispecie delittuose nel caso in cui le scritture siano state tenute, ma in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio. |