L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere l’elenco delle materie da trattareFonte: Cod. Civ. Articolo 2366
29 Marzo 2017
L'avviso di convocazione di assemblea di s.p.a. che non contenga l'indicazione delle materie da trattare deve ritenersi inidoneo alla propria funzione, e dunque rilevante sotto il profilo delle nullità di cui all'art. 2379 c.c.?
L'art. 2366, comma 1, c.c. stabilisce che l'assemblea viene convocata con un avviso contenente, fra altro, l'elenco delle materie da trattare. In assenza di convocazione, l'assemblea può svolgersi in forma totalitaria, ossia alla presenza dell'intero capitale sociale, in proprio o per delega, nonché con la presenza della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. La validità di tale ultima forma di assemblea è condizionata dalla sussistenza di un'adeguata informazione in capo ai partecipanti alla riunione, certificata dalla mancata opposizione a cui ciascuno è legittimato qualora non ritenga di essere, appunto, al corrente degli argomenti da trattare. La mancanza di informazione, poi, consente ai soci che rappresentino un terzo del capitale riunito in assemblea di proporre un rinvio dell'assemblea (art. 2374 c.c.). L'istanza informativa è presente anche nella disciplina della società a responsabilità limitata, nella quale l'art. 2479, comma 3, c.c. nel disciplinare i procedimenti formativi della volontà sociale c.d. deformalizzati – quelli, cioè, “mediante consultazione scritta” o “sulla base del consenso espresso per iscritto” – ha cura di prescrivere che dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione; analogamente, sempre nell'intento di “abbassare” la rigidità delle forme previste nello svolgimento dell'assemblea con modalità collegiali, l'art. 2479-bis c.c. lascia libera l'autonomia statutaria di determinare i modi di convocazione dell'assemblea, ma sempre avendo cura che sia assicurata la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare. Molto significativa, in questo ordine di idee, è la disposizione del terzo comma dell'art. 2479-ter c.c. che legittima chiunque vi abbia interesse ad impugnare le decisioni assunte in assenza assoluta di informazione. Non stupisce, allora, che la dottrina ritenga che il difetto del contenuto minimo – tra cui l'elenco delle materie da trattare – rende l'avviso inidoneo alla propria funzione e dunque mancante a norma dell'art. 2379 c.c. o che l'avviso di convocazione mancante dell'indicazione dell'ordine del giorno difetterebbe di un elemento essenziale per qualificarsi tale. Fermo restando il giudizio circa un avviso di convocazione privo dell'indicazione delle materie da trattare risulta, quindi, evidente che l'ordine del giorno deve essere confezionato in modo tale da evitare che venga sorpresa la buona fede degli assenti a seguito dell'assunzione di decisioni su materie non preventivamente comunicate. |