Riforma del Terzo Settore: il Governo approva i decreti attuativi

La Redazione
29 Giugno 2017

Nel Consiglio dei Ministri n. 37 del 28 giugno il Governo ha approvato, in esame definitivo, i decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Nel Consiglio dei Ministri n. 37 del 28 giugno il Governo ha approvato, in esame definitivo, i decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Codice del Terzo Settore. Il primo decreto, dedicato al Terzo settore, riordina tutta la normativa in un unico Codice: vengono definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in forma volontaria, di attività di interesse generale, attività puntualmente individuate con una norma ad hoc.

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai numerosi benefici, di carattere fiscale ma non solo, previsti dalla nuova disciplina.

Impresa sociale. Il secondo decreto legislativo interviene sulla disciplina dell'impresa sociale allo scopo di rafforzarne il ruolo nel Terzo settore e incentivarne l'utilizzo.

Vengono ampliate le attività di interesse generale che devono essere esercitate per poter assumere la qualifica di impresa sociale; tali attività di impresa di interesse generale devono essere svolte in via principale, deve cioè generare almeno il 70% dei ricavi complessivi; rafforzato il requisito dell'assenza dello scopo di lucro; sono previste rilevanti misure di sostegno anche fiscali, e incentivi volti a favorire gli investimenti di capitale.

Obbligo di tenuta delle scritture contabili e di pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale da redigersi secondo specifiche linee guida.

Maggiori vincoli nei confronti degli stakeholders; per le imprese sociali di grandi dimensioni, i lavoratori potranno nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e controllo: questi ultimi, peraltro, sono da intendersi obbligatori, l'atto costitutivo deve infatti prevedere la nomina di uno o più sindaci.

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