Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e controllo qualificatorio del Tribunale
29 Giugno 2017
La causa di scioglimento di una società di capitali per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea, prevista dall'art. 2484, n. 3, c.c., ricorre quando l'organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, tra le quali assume particolare rilevanza l'approvazione annuale del bilancio.
Ai fini del superamento della situazione prevista dall'art. 2484 n. 3, c.c., è sufficiente l'approvazione formale del bilancio da parte dell'assemblea: il Tribunale non può sindacare la validità sostanziale della deliberazione che quel bilancio approva; tuttavia, compete al Tribunale un controllo di tipo qualificatorio, in ordine alla riconducibilità, sulla base dei requisiti estrinseci, del documento ad una deliberazione assembleare che abbia approvato una qualche proposta posta all'ordine del giorno. |