Sequestro ex 231/01: anche senza costituzione in giudizio dell’ente, la richiesta di riesame può essere formulata dal difensore
29 Luglio 2015
In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ex art. 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 c.p.p., ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d. lgs. n. 231/01, purchè, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del medesimo d.lgs. E' il principio affermato dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, nella sentenza n. 33041 depositata il 28 luglio. Il caso. Il Tribunale di Ancona dispone un sequestro preventivo di beni societari, in relazione a un procedimento di responsabilità amministrativa dell'ente, ex d.lgs. 231/01; il legale rappresentante presenta richiesta di riesame, ma il Tribunale la dichiara inammissibile, rilevando che non era stata depositato l'atto di costituzione dell'ente ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/01. Il legale rappresentante propone, quindi, ricorso per Cassazione, e la vicenda viene rimessa alle Sezioni Unite, a fronte di un contrasto giurisprudenziale. La questione controversa. Le Sezioni Unite si trovano, quindi, ad affrontare la seguente questione: se, in materia di responsabilità degli enti da reato, sia ammissibile o meno la richiesta di riesame, proposta dal difensore di fiducia in assenza di un previo atto formale di costituzione. La soluzione è positiva. La rappresentanza dell'ente. Il percorso argomentativo della Cassazione parte dalla disamina dell'art. 39, rubricato “rappresentanza dell'ente” e che indica, appunto, il rapporto che deve necessariamente legare l'ente ad un soggetto che lo rappresenti nel procedimento, per dare visibilità a un soggetto altrimenti non dotato della fisicità propria dell'imputato/indagato. La costituzione nel procedimento di cui all'art. 39 deve essere ritenuta “la” modalità tipica e necessaria attraverso cui l'ente può rendersi partecipe di tutte le facoltà e prerogative che gli sono proprie. Tuttavia, prosegue il S. Collegio, vi sono situazioni procedimentali e atti caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva esecuzione, rispetto ai quali la procedura delineata dall'art. 39 potrebbe non rispondere alle esigenze di celerità, perché ad esempio l'ente può non avere avuto sentore della pendenza delle indagini a proprio carico e non avere avuto tempo di attivarsi. In questi casi, che la Corte non delimita con un elenco tassativo, demandando al giudice di merito il compito di definirli, la nomina del difensore di fiducia, da parte del legale rappresentante dell'ente, ex art. 96 c.p.p., lo abilita al pieno esercizio delle facoltà descritte dalle norme di volta in volta considerate. Con il limite costituito dall'art. 57 d.lgs. n. 231/01: l'informazione di garanzia inviata all'ente contiene anche l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 2. Tale disposizione segna, quindi, un discrimine, con cui, allertando l'ente circa gli oneri partecipativi al procedimento, e ripristina la piena operatività dell'art. 39. |