Diritti particolari agli utili nella s.r.l. e delibera di distribuzione

29 Novembre 2016

In tema di s.r.l., il diritto particolare agli utili ex art. 2468 c.c. deve necessariamente riferirsi a utili di cui sia già stata decisa la distribuzione o può sorgere anche in relazione all'emersione di utili netti, derivanti dalla mera approvazione del bilancio?

In tema di s.r.l., il diritto particolare agli utili ex art. 2468 c.c. deve necessariamente riferirsi a utili di cui sia già stata decisa la distribuzione o può sorgere anche in relazione all'emersione di utili netti, derivanti dalla mera approvazione del bilancio?

In esito al quesito posto va osservato che l'art. 2468, comma 3, c.c. recita: resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distruzione degli utili”.

Il citato art. 2468 va letto in combinato disposto con l'art. 2478-bis, commi 3 e 4 c.c. che recitano come segue: “la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato”.

Alla luce di quanto esposto, diversamente da quanto avviene nelle società di persone dove ai sensi dell'art. 2262 c.c. i soci hanno diritto di percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, nelle società a responsabilità limitata non è sufficiente l'approvazione del bilancio per far sorgere il diritto del socio alla percezione dell'utile, ma è indispensabile che l'assemblea deliberi la distribuzione degli stessi ai soci.

In mancanza della delibera di distribuzione degli utili, questi vanno accantonati tra le riserve disponibili e quindi distribuibili del patrimonio netto.

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