Diritti particolari agli utili nella s.r.l. e delibera di distribuzione
29 Novembre 2016
In tema di s.r.l., il diritto particolare agli utili ex art. 2468 c.c. deve necessariamente riferirsi a utili di cui sia già stata decisa la distribuzione o può sorgere anche in relazione all'emersione di utili netti, derivanti dalla mera approvazione del bilancio?
In esito al quesito posto va osservato che l'art. 2468, comma 3, c.c. recita: “resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distruzione degli utili”. Il citato art. 2468 va letto in combinato disposto con l'art. 2478-bis, commi 3 e 4 c.c. che recitano come segue: “la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato”. Alla luce di quanto esposto, diversamente da quanto avviene nelle società di persone dove ai sensi dell'art. 2262 c.c. i soci hanno diritto di percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, nelle società a responsabilità limitata non è sufficiente l'approvazione del bilancio per far sorgere il diritto del socio alla percezione dell'utile, ma è indispensabile che l'assemblea deliberi la distribuzione degli stessi ai soci. In mancanza della delibera di distribuzione degli utili, questi vanno accantonati tra le riserve disponibili e quindi distribuibili del patrimonio netto. |