Start up innovative e modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

Valentina Pellicciari
30 Gennaio 2017

In tema di Start Up innovative, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere redatti con atto pubblico oppure il D.M. 28 ottobre 2016 stabilisce che essi debbano essere redatti solo in forma privata elettronica?

In tema di Start Up innovative, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere redatti con atto pubblico oppure il D.M. 28 ottobre 2016 stabilisce che essi debbano essere redatti solo in forma privata elettronica?

Il dubbio sorge dalla lettura del D.M. 28 ottobre 2016, entrato in vigore lo scorso 11 dicembre, con il quale viene definito il modello per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle “Start-Up Innovative”, organizzate in forma di Srl, ai fini della successiva iscrizione al Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015, le Start Up Innovative si possono costituire con due diverse procedure:

  • Ordinaria”, con atto pubblico notarile;
  • Alternativa”, con scrittura privata, con firma digitale dei soci costituenti o del Presidente dell'assemblea, redatta secondo il Modello previsto dal DM attuativo del 17 Febbraio 2016.

Il recente D.M. del 28 ottobre 2016, all'art. 1, dispone che, in deroga all'art. 2480 c.c., gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto sono redatti in forma elettronica, in conformità al modello standard, firmati digitalmente dal Presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che ha approvato la delibera. Il DM, nei commi successivi, stabilisce inoltre che “l'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica” e se “sottoscritto in maniera diversa (…) non è iscrivibile al Registro delle Imprese”.

Il dubbio circa la forma degli atti modificativi nasce, dunque, dalla mancata indicazione nel testo del Decreto dell'atto notarile.

A far luce sulla questione è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico, che, con Parere del 22 dicembre 2016, n. prot. 411501, ha chiarito che il D.M. 28 ottobre 2016 non deroga al doppio binario previsto dal D.L. n. 3/2015: l'atto costitutivo e la delibera di modifica statutaria della S.r.l. Start up innovativa possono essere redatti sia con scrittura privata con firma digitale sia con intervento del Notaio. Sicché la modalità “semplificata” non sostituisce, bensì affianca, quella ordinaria prevista dall'art. 2463 c.c.

Il Mise, nel richiamato Parere, specifica inoltre che “ove al Notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up (…) allora sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato da questo Ministero”.

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