Omessa segnalazione e responsabilità dei sindaci
30 Marzo 2016
In tema di intermediazione mobiliare, il dovere di vigilanza che incombe sul collegio sindacale impone ai sindaci di denunciare immediatamente alle autorità di vigilanza competenti eventuali infrazioni nella prestazione dei servizi di negoziazione di strumenti finanziari. In caso di omissione, membri del collegio sindacale sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo in virtù della carica ricoperta all'interno della compagine sociale.
La vicenda. La Consob sanzionava per omessa vigilanza amministrativa e contabile il presidente e i componenti del collegio sindacale di una società quotata, condannandoli al risarcimento dei danni, in quanto a seguito dell'attestazione di regolarità rilasciata dal collegio sindacale venivano poste in essere pratiche interne da parte di soggetti privi del relativo potere. Il collegio sindacale propone ricorso per la cassazione della sentenza sostenendo che l'obbligazione di vigilanza non comprenda la valutazione dell'opportunità delle scelte societarie interne spettanti agli amministratori.
L'onere di vigilanza. La Corte precisa che la complessità dell'organizzazione interna di una società non esime il collegio sindacale dall'obbligo di vigilanza in capo ad esso gravante e diretto a garantire l'adeguatezza delle scelte interne. Tale onere di sorveglianza è posto a garanzia dei soci e degli investitori e si concretizza nell'obbligo dei sindaci di vigilare, non solo in funzione preventiva rispetto ad ipotetici atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche in funzione del controllo di un corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob. La vigilanza deve essere apprezzata in concreto, e cioè, come spiega il Collegio, non deve essere intesa quale astratto sistema di valutazione delle scelte sociali interne, bensì come esercizio di poteri ed attività ispettive sull'operato dell'azione sociale, trovando una delle sue migliori espressioni proprio nell'attività di segnalazione alla CONSOB.
La responsabilità dei sindaci. I membri del collegio sindacale sono dunque sanzionabili a titolo di concorso omissivo, in virtù della carica ricoperta all'interno della compagine sociale, per le violazioni verificatesi nella prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, in quanto su di essi grava, da un lato, un dovere di vigilanza, che si sostanzia nella salvaguardia degli interessi degli azionisti contro atti di abuso degli amministratori e nel controllo del corretto operato della banca intermediatrice, e, dall'altro, un obbligo legale di denuncia immediata, alla Banca d'Italia e alla Consob, dell'infrazione delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare. |