Socio occulto e opposizione alla dichiarazione di fallimento

La Redazione
30 Marzo 2017

Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ex art. 147 l.fall. non è legittimato, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.

Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito ex art. 147 l.fall. non è legittimato, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.

Il caso. Il Tribunale dichiarava il fallimento di una S.a.s. in liquidazione e della socia accomandataria; quest'ultima proponeva reclamo avverso la propria dichiarazione di fallimento che veniva accolto dalla Corte d'appello la quale dichiarava la nullità del fallimento personale fermo restando il fallimento sociale. Il curatore del Fallimento della società chiedeva l'estensione del fallimento al socio accomandatario occulto. il Tribunale dichiarava successivamente il fallimento di quest'ultimo e della socia accomandataria. Entrambi proponevano reclami separati avverso la sentenza di fallimento della società e personale; la Corte d'appello, riuniti i giudizi, respingeva i reclami. Avverso tale provvedimento, il socio accomandatario occulto ricorreva per cassazione.

Il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società. Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ex art. 147 l.fall., questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato “erga omnes” , e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili. La sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità. Tale delimitazione del giudizio di reclamo da parte del socio dichiarato fallito in estensione consegue al piano rilievo che le contestazioni relative al fallimento della società possono essere prospettate e fatte valere nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale, per cui, ove venga dichiarato il fallimento del socio occulto in estensione del fallimento sociale, una volta divenuta definitiva la dichiarazione di fallimento della società il socio potrà opporsi all'estensione facendo valere l'eventuale estraneità al rapporto sociale, ma non già contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società.

(Fonte: IlFallimentarista)

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