I limiti della concorrenza sleale

La Redazione
30 Marzo 2017

Una volta risolto il rapporto contrattuale con l'imprenditore, l'ex prestatore di lavoro, se non vincolato da specifici patti di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., resta libero di svolgere attività in proprio, con la conseguenza che non può ritenersi ingiusto il danno derivante da attività concorrenziale.

Una volta risolto il rapporto contrattuale con l'imprenditore, l'ex prestatore di lavoro, se non vincolato da specifici patti di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., resta libero di svolgere attività in proprio, con la conseguenza che non può ritenersi ingiusto il danno derivante da attività concorrenziale.

In materia di concorrenza, l'ex dipendente può utilizzare la professionalità acquisita nel precedente rapporto di lavoro, nel rispetto delle regole della correttezza professionale: la linea di confine va individuata nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, tra cui in particolare quella di provenienza.

In tema di concorrenza, l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza illecita per confondibilità si identifica con quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa.

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