Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio
04 Agosto 2015
A norma dell'art. 2285 c.c., che trova applicazione per le società in accomandita semplice in virtù del rinvio di cui all'art. 2315 c.c., il recesso può essere esercitato liberamente dal socio, nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci, ed inoltre è determinato per giusta causa laddove costituisca legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario: la dichiarazione del recesso è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata a tutti gli altri soci, risultando altrimenti inefficace. |