Il potere di convocazione dell’assemblea di s.r.l. in capo ai soci

La Redazione
30 Giugno 2017

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l'assemblea, in caso di inerzia dell'amministratore.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono convocare l'assemblea, in caso di inerzia dell'amministratore.

In caso di inattività dell'assemblea di s.r.l., mai convocata dall'amministratore, il socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale può convocare direttamente l'assemblea, senza dover richiedere al Tribunale di accertare lo scioglimento, ex art. 2485 c.c.

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