Concorrenza sleale dell’ex amministratore: competenza della Sezione Specializzata
30 Agosto 2017
Sono di competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, quali quelli aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni formulata da una s.r.l. per attività di concorrenza sleale e abuso di informazioni riservate poste in essere dall'ex amministratore delegato. Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 20508 depositata il 29 agosto. Il caso. Una s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale di Milano, l'ex amministratore delegato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c., concretizzatosi nell'indebita sottrazione di clienti commerciali della società, e nella violazione dei diritti sulle informazioni aziendali e sul know how. I convenuti eccepivano l'incompetenza della Sezione Specializzata, in favore del Giudice del lavoro, ma il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice. Veniva, quindi, proposto regolamento di competenza. Concorrenza sleale e azione extracontrattuale. La S.C. conferma la decisione di merito, ribadendo come non assume rilevanza la circostanza, addotta dai convenuti, che il rapporto che legava l'ex amministratore alla società doveva intendersi come un incarico di consulenza continuativa, sussumibile in un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione, da cui la pretesa competenza per materia del giudice del lavoro. La S.C. rileva, infatti, come la società non abbia inteso svolgere un'azione di inadempimento delle obbligazioni ex contractu, bensì un'azione aquiliana per illeciti extracontrattuali, ex artt. 2043, 2055 e 2598 c.c. Ebbene, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 30/2005, sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate per i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, e in generale per i procedimenti in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate. È esclusa l'applicabilità dell'art. 40, comma 3, c.p.c. in tema di unificazione delle cause con prevalenza del rito speciale del lavoro. |