Il MEF sull’obbligo di comunicazione della PEC al Registro dei revisori

La Redazione
30 Settembre 2016

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 21, resa pubblica nella data di ieri, fornisce indicazioni operative sulle modalità e termini che revisori legali e società di revisione, iscritti nell'apposito Registro disciplinato dal D. Lgs. n. 39/2010, devono rispettare per la comunicazione della loro casella PEC.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 21, resa pubblica nella data di ieri, fornisce indicazioni operative sulle modalità e termini che revisori legali e società di revisione, iscritti nell'apposito Registro disciplinato dal D.Lgs. n. 39/2010, devono rispettare per la comunicazione della loro casella PEC.

La suddetta comunicazione, da fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze o al soggetto preposto alla tenuta del Registro, è stata resa obbligatoria dall'art. 27, comma 2, D.Lgs. 135/2016. Tale obbligo grava su tutti coloro che sono iscritti nell'apposito Registro, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche, ed è imposto anche a coloro che, fino a questo momento, non si sono muniti di un indirizzo PEC. Questi ultimi dovranno provvedere, in primis, ad attivare una casella postale elettronica certificata presso un fornitore certificato.

La comunicazione dell'indirizzo PEC deve avvenire nel rispetto delle ordinarie procedure telematiche previste per aggiornare il contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale disponibile all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

I soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo PEC non devono fornire alcuna ulteriore comunicazione. È però importante che l'iscritto si preoccupi di controllare e tenere aggiornati i propri dati, sia anagrafici che di contatto. Nel caso in cui si abbia una qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC, quest'ultimo deve essere aggiornato entro un termine di 30 giorni (art. 16 D.M. n. 145/2012) decorrenti dalla modifica stessa.

La mancata comunicazione di dati ritenuti obbligatori per il contenuto informativo del Registro, o il mancato aggiornamento tempestivo di questi ultimi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 24 D.Lgs. n. 39/2010.

L'adempimento dei su citati obblighi deve essere realizzato entro il 30 novembre 2016.

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