Salvo il diritto al rimborso IVA per le società fallite o cessate

La Redazione
30 Ottobre 2015

Con la sentenza n. 21907 del 27 ottobre, la Suprema Corte respinge l'impugnazione con cui l'Amministrazione finanziaria lamentava la mancata presentazione – da parte del contribuente – del modello VR relativo al credito d'imposta maturato, omissione sfociata nel diniego di rimborso dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure.

Con la sentenza n. 21907 del 27 ottobre, la Suprema Corte respinge l'impugnazione con cui l'Amministrazione finanziaria lamentava la mancata presentazione – da parte del contribuente – del modello VR relativo al credito d'imposta maturato, omissione sfociata nel diniego di rimborso dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure.

I Supremi Giudici hanno infatti ricordato che l'art. 30, comma 2, D.P.R. 633/1972, disponendo che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno in cui il credito IVA si riferisce non possono optare per il rimborso ma devono computare il credito in detrazione dell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività.

Resta dunque salvo il diritto di optare per il rimborso per le imprese cessate o fallite e risulta applicabile unicamente il termine di prescrizione decennale.

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