La legittimazione processuale attiva e passiva nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare di s.r.l.

Giulia Terranova
05 Febbraio 2017

Nell'azione di impugnazione della delibera assembleare promossa da un socio i restanti soci non sono titolari della legittimazione processuale passiva, la quale spetta esclusivamente alla società, mentre i soci non impugnanti devono sottostare all'eventuale invalidazione della delibera.
Massima

La società non è mai titolare della legittimazione processuale attiva all'impugnazione delle delibere assunte dalla propria assemblea per chiederne l'accertamento della nullità o l'annullamento.

Nell'azione di impugnazione della delibera assembleare promossa da un socio i restanti soci non sono titolari della legittimazione processuale passiva, la quale spetta esclusivamente alla società, mentre i soci non impugnanti devono sottostare all'eventuale invalidazione della delibera.

Il caso

Il processo conclusosi con il provvedimento in commento è stato introdotto con atto di citazione da parte di un socio, nonché amministratore unico di una s.r.l., e da parte della s.r.l. stessa nei confronti dei gli altri due restanti soci e del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma.

Gli attori, in particolare, chiedevano che fosse dichiarata inesistente, o, in subordine, nulla, la delibera dell'assemblea della stessa s.r.l. attrice in giudizio, tenutasi in Roma il giorno 1 agosto 2014, e ordinavano, altresì, che il Conservatore del Registro delle Imprese di Roma ne cancellasse la relativa iscrizione a verbale.

Nelle more del giudizio di merito, il socio, nonché amministratore unico, della s.r.l. proponeva anche un ricorso cautelare, ex art. 700 c.p.c., chiedendo che il Tribunale di Roma ordinasse al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma la cancellazione della delibera impugnata e la trascrizione della domanda proposta di accertamento della inesistenza della delibera.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava il ricorso proposto in via cautelare per difetto di residualità del rimedio attivato in sede cautelare.

Le questioni e le soluzioni giuridiche

Passando, quindi, ad esaminare la pronuncia di merito in commento, è opportuno osservare che la questione giuridica su cui si concentra il Tribunale di Roma è relativa all'individuazione della legittimazione processuale attiva e passiva nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare per accertarne la inesistenza, la nullità o per annullarla.

La legittimazione processuale, o legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità in via astratta del potere di promuovere un giudizio in relazione a una posizione giuridica sostanziale dedotta in causa.

La legitimatio ad causam deve essere distinta nettamente dalla titolarità della posizione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio: la prima, infatti, qualificabile come un presupposto dell'azione, si basa su fatti, dedotti da parte attrice, in astratto idonei a fondare il diritto azionato, indipendentemente dall'accertamento della titolarità della posizione giuridica sostanziale sottostante.

Quest'ultima, infatti, attiene al merito della lite e deve essere accertata in concreto dal giudice, solo dopo aver accertato la sussistenza della legittimazione processuale in astratto.

Applicando i predetti principi al caso di specie, il Tribunale osserva che, in forza dell'art. 2479-ter c.c., la legittimazione processuale attiva nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari di s.r.l. prese non in conformità alla legge o all'atto costitutivo, spetta ai soci dissenzienti, a ciascun amministratore e al collegio sindacale, entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

La società a responsabilità limitata, pertanto, è sprovvista della legittimazione processuale attiva a impugnare le delibere assunte dalla propria assemblea, essendo, al contrario, la stessa esclusivamente legittimata passiva nel predetto giudizio di impugnazione.

Nel caso di specie, quindi, il Tribunale di Roma conclude che la domanda di accertamento della inesistenza o, in subordine, della nullità della delibera assunta dalla propria assemblea, proposta dalla s.r.l., deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva della società.

La pronuncia, nel prosieguo, si occupa della sussistenza della legittimazione processuale in relazione alla domanda di inesistenza o nullità della delibera proposta dal socio amministratore unico della s.r.l., secondo attore nel giudizio.

Con riferimento a quest'ultimo il Tribunale osserva che mentre è indubbia la sussistenza della legittimazione processuale attiva a proporre la domanda, proprio in forza del già richiamato art. 2479-ter c.c., è tuttavia assente la legittimazione processuale passiva in capo ai soggetti nei cui confronti l'attore ha proposto l'azione e, cioè, i restanti soci.

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia di legittimazione processuale passiva nei giudizi di impugnazione delle delibere di s.p.a., ex art. 2377 c.c., applicabili anche con riferimento alle s.r.l. in forza del rinvio di cui all'art. 2479-ter, comma 4, c.c., infatti, sono nel senso che la stessa spetti esclusivamente alla società la cui delibera è impugnata e non anche agli altri soci (sul punto si richiamano: App. Milano, 12 dicembre 2003; App. Catania, 28 ottobre 1980).

La ratio di tale orientamento si fonda sulla considerazione che gli effetti di una eventuale sentenza di nullità o di annullamento della delibera non produce effetti diretti nei confronti del socio, ma solo indiretti.

I soci non impugnanti, quindi, dovranno sottostare all'eventuale pronuncia di invalidazione della delibera, avendo la facoltà di partecipare al processo di impugnazione solo come intervenienti adesivi dipendenti rispetto alla difesa proposta dalla società convenuta, non potendo, inoltre, di conseguenza, impugnare in via autonoma l'eventuale sentenza di nullità o annullamento della delibera, né proporre opposizione ordinaria.

Per tutte le considerazioni svolte, il Tribunale di Roma conclude per l'inammissibilità anche della domanda proposta dal socio e amministratore unico della s.r.l. per insussistenza della legittimazione processuale passiva in capo ai soggetti convenuti.

Conclusioni

Le conclusioni a cui giunge la sentenza in commento sono condivisibili e in linea con i precedenti giurisprudenziali in materia (ad esempio, Cass. n. 17060/2012; nonchè le già menzionate App. Milano, 12 dicembre 2003; App. Catania, 28 ottobre 1980).

La pronuncia, inoltre, rappresenta un utile strumento per gli interpreti, fornendo, infatti, un quadro chiaro e completo (a differenza dei precedenti in materia che hanno affrontato solo singoli aspetti) sulle tematiche attinenti sia alla legittimazione processuale attiva, sia a quella passiva in ambito dei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari di s.r.l.

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