Nuove regole di bilancio per gli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari

Fabio Fiorucci
31 Gennaio 2017

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 l'atteso Provvedimento emanato da Banca d'Italia il 9 dicembre 2016 recante le nuove “Disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 l'atteso Provvedimento emanato da Banca d'Italia il 9 dicembre 2016 recante le nuove “Disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

La nuova disciplina, che trova applicazione a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, sostituisce le "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM" allegate al provvedimento della Banca d'Italia del 15 dicembre 2015.

Le disposizioni - che interessano società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società finanziarie iscritte nell'albo (TUB), agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IDP), società finanziarie capogruppo di gruppi di SIM iscritti nell'albo e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti all'albo - disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto) e gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio destinato) nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto.

Resta fermo l'obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dalle disposizioni suddette.

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