Il trattamento fiscale del leverage buy out
31 Marzo 2016
La Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni necessarie per l'individuazione del corretto trattamento fiscale dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle operazioni di leverage buy out apportate da terzi e dei rendimenti che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE-SEE ed extra UE.
La Circolare, pubblicata ieri, specifica chiaramente che “per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 96 [del T.U.I.R., ndr] nonché dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili”.
Si ricorda che il leverage buy out è una tecnica finanziaria d'acquisto di partecipazioni. Il meccanismo funziona ricorrendo all'indebitamento, fondandosi sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l'acquisizione di una società “target”, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. Esiste anche una variante, e cioè la fusione tra la società veicolo (SPV) e la medesima società: in tal modo, è possibile allocare il debito al livello dei flussi di cassa operativi, dando il nome di merger leveraged buy out (MLBO) all'operazione.
Tali ultime operazioni “trovano nella fusione l'epilogo razionale dell'acquisizione guidata mediante indebitamento”, spiega l'Agenzia delle Entrate. E non c'è rischio che ciò rientri nell'abuso del diritto: la struttura scelta, infatti, risponde a finalità extrafiscali, riconosciute dal Codice Civile. Il documento specifica che eventuali contestazioni su questa base dovranno essere riconsiderate dagli Uffici. |