Il socio di maggioranza della s.r.l. può convocare l’assemblea

La Redazione
31 Maggio 2016

Con la sentenza n. 10821/16, la Corte di Cassazione ha riconosciuto al socio della s.r.l. che detenga almeno un terzo del capitale sociale la possibilità di convocare legittimamente l'assemblea qualora l'amministratore inerte non vi abbia provveduto per motivi ostruzionistici.

Con la sentenza n. 10821/16, la Corte di Cassazione ha riconosciuto al socio della s.r.l. che detenga almeno un terzo del capitale sociale la possibilità di convocare legittimamente l'assemblea qualora l'amministratore inerte non vi abbia provveduto per motivi ostruzionistici.

La vicenda. L'ex amministratore unico di una società a responsabilità limitata impugnava dinanzi al Tribunale di Milano la delibera con cui era stato revocato dalla carica, deducendone l'invalidità per essere stata l'assemblea convocata direttamente dal socio di maggioranza. A seguito della pronuncia di rigetto del giudice di merito, l'attore propone ricorso straordinario per cassazione lamentando la violazione dell'art. 2479 c.c. in relazione alla convocazione dell'assemblea.

Inapplicabilità analogica della disciplina della s.p.a. Il Collegio, pur ritenendo inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso una sentenza del Tribunale soggetta all'ordinario regime delle impugnazioni, affronta comunque il merito della questione sottolineando come la disciplina prevista dall'art. 2367 c.c. per le s.p.a. non possa essere estesa in via analogica alle s.r.l. La riforma del diritto societario del 2003 ha infatti fortemente differenziato la disciplina dei due tipi sociali eliminando la tecnica del rinvio e riconoscendo al regime della s.r.l. una potenziale onnicomprensività.

Convocazione dell'assemblea da parte del socio. Ciononostante, non può negarsi che l'inapplicabilità del meccanismo di convocazione dell'assemblea previsto dalla norma citata porterebbe ad una paralisi della società in caso di perdurante inerzia ostruzionistica dell'amministratore, come avvenuto nel caso di specie in quanto egli diretto controinteressato della proposta di revoca all'ordine del giorno.

In conclusione, considerando che in tale contesto normativo la persona del socio assume una posizione centrale dalla quale discende il riconoscimento di poteri precedentemente riservati all'amministrazione, la soluzione individuata dal giudice di merito nella possibilità per il socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale sociale, di procedere alla convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo gestorio, trova condivisione da parte della S.C.

Il ricorso viene dichiarato quindi inammissibile e il ricorrente condannato alla rifusione delle spese processuali.

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