L’iscrizione dell’omologa del concordato nel Registro delle imprese non va cancellata

La Redazione
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31 Maggio 2017

Non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'iscrizione del decreto di omologazione del concordato preventivo nel registro delle imprese.

Non può essere accolta la richiesta di cancellazione dell'iscrizione del decreto di omologazione del concordato preventivo nel registro delle imprese. La cancellazione di un'iscrizione dal registro è prevista soltanto ove essa sia avvenuta in difetto delle condizioni di legge, ex art. 2191 c.c.; normalmente le iscrizioni avvengono per fatti specifici e tassativi, sul presupposto che le finalità di pubblicità abbiano un dies a quo ma non una scadenza.

L'iscrizione del decreto di omologa assicura la conoscenza dell'intervenuta chiusura della procedura concordataria e il venir meno delle limitazioni poste alla capacità gestoria dell'imprenditore dagli artt. 161, comma 7 e 167 l. fall.; detta iscrizione fornisce al contempo la notizia dell'inizio della successiva fase di esecuzione del concordato e non può essere cancellata, o contrastata con iscrizione di segno contraria (potendo al massimo prevedersi la modificare la visura camerale, a cura del Conservatore).