Aumento di capitale e compensazione di crediti

Federico Cornaggia
31 Agosto 2015

Il Consiglio Notarile di Milano interviene in tema di aumento oneroso di capitale e compensazione confermando la legittimità della compensazione del debito da sottoscrizione di aumento del capitale sociale con un credito dallo stesso socio vantato nei confronti della società.

Massima 125 del Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio Notarile di Milano (5 marzo 2013) interviene in tema di aumento oneroso di capitale e compensazione.

La Massima conferma l'orientamento ormai prevalente che ritiene legittimo che il socio compensi il proprio debito da sottoscrizione di aumento del capitale sociale con un credito dallo stesso socio vantato nei confronti della società, sia in s.p.a. che in s.r.l.

In dottrina è stato affermato che:

  • nel caso di compensazione di debiti derivanti da finanziamenti in denaro che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata, non sia necessaria la perizia di stima: Massima H.A.4 del Comitato Triveneto dei Notai (1 settembre 2004);
  • la compensazione, pur essendo mezzo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, è di fatto modalità satisfattiva dell'interesse del creditore e può essere utilizzata anche in caso di ricapitalizzazione per perdite (artt. 2477 e 2482-ter, c.c.): Massima n. 4 del Comitato Notarile della Regione Campania - Aumento oneroso di capitale di s.p.a. o di s.r.l.: esecuzione mediante compensazione di un credito;
  • la fattispecie non è foriera di alcun pregiudizio per i terzi nemmeno nel caso in cui ricorrano, per la s.r.l., le condizioni per la postergazione di cui all'art. 2467 c.c.: Massima del 21 settembre 2011del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato: Aumento di capitale mediante compensazione e crediti postergati nella s.r.l.;
  • la delibera assembleare non deve espressamente prevedere la compensabilità del debito da sottoscrizione (se non per escluderla): Massima del 21 settembre 2011 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sopracitata.

Il Consiglio Notarile di Milano, rilevando la differenza tra conferimento di credito e liberazione dell'aumento mediante compensazione di un debito pregresso verso la società, ribadisce l'ultima delle affermazioni di cui sopra, ritenendo inoltre:

  • che nel caso di debito pecuniario, liquido ed esigibile verso la società (compensazione legale: art. 1243 c.c.) non occorra il consenso della societàall'operazione;
  • che nel caso di credito inesigibile si ricada nell'ipotesi di compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) e che dunque sia necessario il consenso espresso dalla società.

Nondimeno il Consiglio Notarile di Milano, nel caso di debiti non finanziari (si pensi al credito del socio maturato in seguito alla vendita di un bene alla società), qualora emerga un rilevante collegamento tra l'operazione che genera il credito del socio e la modifica del capitale sociale, ritiene opportuno porre in essere le necessarie cautele a tutela della formazione del capitale sociale (richiedendosi dunque la redazione di una perizia di stima ai sensi degli artt. 2343, 2343-ter e 2465 c.c. in analogia con quanto previsto in tema di c.d. acquisti pericolosi ex artt. 2343-bis e 2465, secondo comma, c.c.).

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