Anche le casse dei commercialisti sono soggette al bail-in

La Redazione
31 Agosto 2016

Con il Pronto Ordini n. 291 dello scorso 2 agosto, il CNDCEC ha chiarito che le disponibilità finanziarie detenute dall'Ordine sul conto corrente relativo al Servizio di cassa non rientrano nelle tipologie di passività escluse dall'ambito applicativo del bail-in dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015.

Con il Pronto Ordini n. 291 dello scorso 2 agosto, il CNDCEC ha chiarito che le disponibilità finanziarie detenute dall'Ordine sul conto corrente relativo al Servizio di cassa non rientrano nelle tipologie di passività escluse dall'ambito applicativo del bail-in dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015.

Le osservazioni del CNDCEC sono state formulate in relazione ad un quesito formulato alla fine dello scorso anno con il quale si chiedeva appunto se le risorse finanziare dell'Ordine fossero o meno interessate dalla nuova disciplina delle crisi bancarie.

Dopo aver riepilogato i contenuti essenziali dei D.Lgs. n. 180 e 181/2015, il documento tratteggia i caratteri salienti del c.d. bail-in, in base al quale le perdite della banca vengono trasferite agli azionisti e successivamente agli altri creditori della banca, con esclusione di alcune categorie di depositi e passività elencate dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015.

Il CNDCEC chiarisce dunque che le disponibilità finanziarie detenute dall'Ordine sul conto corrente dove è attivo il Servizio di cassa non rientrano in alcuna delle tipologie di passività escluse dal bail-in dalla norma citata e che in virtù della clausola di depositor preference contribuiranno alla risoluzione della crisi della banca in misura identica rispetto agli altri crediti non garantiti fino alla fine del 2018, mentre dall'anno successivo parteciperanno alla risoluzione della crisi della banca solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

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