Start up innovativa

Elena Fregonara
18 Febbraio 2016

Nell'ambito di un ampio progetto diretto a fronteggiare una profonda crisi dell'economia, il legislatore, in un breve arco di tempo, è intervenuto più volte sul sistema societario tentando di costruire un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese: in questo scenario, si inserisce il d.l. n. 179/2012, noto come “decreto crescita bis” – già emendato dapprima dalla l. n. 99/2013 e successivamente dalla l. n. 33/2015 – che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova figura della start up innovativa.
Inquadramento

Scheda in fase di aggiornamento autoriale di prossima pubblicazione

Nell'ambito di un ampio progetto diretto a fronteggiare una profonda crisi dell'economia, il legislatore, in un breve arco di tempo, è intervenuto più volte sul sistema societario tentando di costruire un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese: in questo scenario, si inserisce il d.l. n. 179/2012, noto come “decreto crescita bis” – già emendato dapprima dalla l. n. 99/2013 e successivamente dalla l. n. 33/2015 – che ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova figura della start up innovativa.

Il tema tocca problematiche, da un lato, più tradizionali ed inerenti al diritto societario e fallimentare, dall'altro nuove ed inerenti il settore finanziario. Sotto il primo profilo, emerge chiaramente che la società a responsabilità limitata è il modello societario a cui il legislatore pensava quando ha scritto la disciplina dedicata alle start up innovative: seppure, infatti, queste ultime possano costituirsi secondo la forma di tutte le società di capitali, incluse le cooperative, il segmento più interessante delle norme riguarda la start up innovativa s.r.l. che, attraverso un meccanismo di esenzioni, può incisivamente mutare la sua tradizionale struttura finanziaria, fino ad offrire le proprie quote al pubblico. D'altro canto, tutte le start up non falliscono e hanno la possibilità di ricapitalizzare le perdite allontanando nel tempo la riduzione del capitale.

In relazione al secondo aspetto, il decreto e, per delega, la Consob con proprio Regolamento, hanno disciplinato il c.d. equity crowdfunding, uno strumento alternativo ai canali istituzionali per favorire il finanziamento delle imprese innovative. La società che intenda indossare la veste di start up innovativa e, dunque, godere, seppure per soli sessanta mesi, di un sistema di esenzioni al diritto comune deve possedere determinati requisiti, principalmente ancorati all'innovazione, ed iscriversi ad una sezione speciale del registro delle imprese: questa operazione le consentirà anche di accedere ad uno speciale regime di agevolazioni in vari settori.

Il contesto normativo

Il tema delle start up innovative impone di svolgere una premessa in relazione alla complicata impalcatura normativa che ha, di recente, introdotto la fattispecie nel nostro ordinamento, ma che è già stata più volte sottoposta ad interventi di restyling. Si tratta, in effetti, di un settore molto dinamico ed in continua evoluzione, probabilmente anche al fine di garantire una policy sempre organica, coerente e favorevole alla nascita di nuove imprese per fronteggiare una profonda crisi dell'economia.

Il punto di partenza di questa “marcia” legislativa è rappresentato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita bis), convertito con modifiche nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha definito e disciplinato le start up innovative e a vocazione sociale (queste ultime possiedono tutti i requisiti delle prime ma operano nei settori specifici individuati dalla disciplina dell'impresa sociale, art. 2, comma 1, d.lgs. 155/2006; la circolare 3677/C del 20 gennaio 2015, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha poi introdotto una procedura per il riconoscimento di questi enti), insieme agli incubatori certificati e all'equity based crowdfunding, quale strumento di finanziamento per le prime; seguito, dopo pochissimi mesi, dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (Decreto lavoro), convertito con emendamenti nella l. 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato alcuni connotati della novissima start up innovativa. Ultima tappa del percorso è stato il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (Decreto investment compact), convertito in l. 24 marzo 2015, n. 33, che ha nuovamente “ritoccato” le start up innovative e, nel contempo, ha introdotto la figura delle piccole medie imprese innovative che, seppure costruite sulla falsariga delle prime, giacché la loro disciplina si ricava dal rinvio ad alcuni segmenti della normativa dedicata alle sorelle “primogenite”, in realtà presentano significative differenze (Sul tema, v. Bollettinari, Le novità previste dal d.l. 3/2015: l'introduzione delle “piccole e medie imprese innovative” e la modifica della disciplina della start up innovativa, in Il nuovo diritto delle società, fasc. 4, 2015, 43 ss.).

Nel solco di queste normative è intervenuto il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (Decreto cultura e turismo), convertito in l. 29 luglio 2014, n. 106, che ha disciplinato la c.d. start up turismo, una tipologia di impresa innovativa dedicata alla promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e che, se fondata da under 40 in forma di s.r.l.s., gode di ulteriori agevolazioni nell'ambito del settore tributario.

I caratteri e i requisiti

L'art. 25, d.l. n. 179/2012, alla luce delle finalità perseguite dal legislatore, delinea, da un lato, i caratteri e i requisiti, dall'altro lato, una sorte di meccanismo di riconoscimento delle start up innovative. In particolare, dalla lettura della norma si evince che al ricorrere di determinati requisiti una società può acquisire lo status di start up innovativa e deve iscriversi alla nuova sezione speciale istituita presso il registro delle imprese se intende accedere ai numerosi benefici per esse previsti.

In primo luogo, il legislatore individua i tipi sociali che possono “indossare” questa nuova veste: si tratta di tutte le società di capitali, incluse le cooperative, di diritto italiano (residenti in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'U.E. o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia), le cui partecipazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Restano, espressamente, escluse le società di persone nonostante la loro inossidabile vitalità nel mondo degli affari: questa marginalizzazione è parsa il frutto di una ponderata e precisa scelta a favore del tipo a loro più contiguo, ovvero le società a responsabilità limitata. In questa prospettiva, si osserva che dalla lettura del decreto e anche dai dati statici (i dati ufficiali delle Camere di Commercio d'Italia, aggiornati al 18 gennaio 2016, confermano che le 5161 start up innovative iscritte sono quasi esclusivamente costituite in forma di s.r.l. e prevalentemente collocate nel nord Italia, in particolare in Lombardia), emerge uno spiccato, quasi esclusivo, interesse, sia da parte del legislatore che da parte degli operatori, per il modello s.r.l., dotato di amplia autonomia negoziale, nonché oggi ormai affrancato dall'onere di un conferimento iniziale consistente. La prospettata possibilità di un'osmosi tra i nuovi look ideati dal legislatore per le s.r.l. dovrebbe consentire alle giovani iniziative imprenditoriali di sfruttare al meglio l'attuale legislazione semplificativa ed agevolativa ed accrescere il già consolidato appeal del tipo societario più flessibile ed elastico del nostro ordinamento.

A questi requisiti formali se ne aggiungono altri sostanziali che la società deve acquisire e conservare per usufruire del regime privilegiato. In primo luogo, la start up deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: la ricorrenza di questo requisito è oggetto di autocertificazione da parte della società (Maltoni-Spada, L'impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2013, 582, secondo i quali rispetto alla veridicità delle dichiarazioni relative all'oggetto sociale il notaio non pare tenuto ad un controllo specifico, se non nei limiti del buon senso comune). In ogni caso, è sufficiente si tratti di impresa che opera nel campo dell'innovazione tecnologica, nel senso che dalla stessa debbano derivare nuovi prodotti o servizi ovvero nuovi metodi per produrli, usarli e distribuirli, senza limitazioni di settore e aperta a tutto il mondo produttivo (telecomunicazioni, manifattura, servizi e artigianato) (Così circolare ASSONIME, 6 maggio 2013, in Riv. soc., 2013, 779). Nella medesima ottica, la norma prevede una terna di requisiti alternativi, peculiari al tipo, che concernono le modalità della produzione in termini di investimenti e caratteristiche professionali del personale impiegato. Ai fini del riconoscimento, dunque, il legislatore impone la ricorrenza di almeno uno dei seguenti requisiti di “innovatività”, ma anche, in un certo senso, di professionalità:

a) le spese in ricerca e sviluppo devono risultare uguali ovvero superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;

b) i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati, in percentuale superiore o uguale al terzo della forza lavoro complessiva, devono essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea e devono aver svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero una percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva deve risultare in possesso della laurea magistrale;

c) la società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semi-conduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti l'oggetto sociale e l'attività d'impresa ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Ulteriori condizioni riguardano il totale del valore della produzione annua che, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i cinque milioni di euro ed il fatto che la società non deve distribuire o aver distribuito utili.

La start up innovativa ha una vita breve pari a sessanta mesi, si tratta dunque di un'impresa temporanea: la temporaneità costituisce un tratto caratterizzante della nuova formula che assolve alla essenziale funzione di traghettare l'impresa dalla fase iniziale ad una situazione di maggiore stabilità, soprattutto finanziaria. La scelta legislativa pare coerente, da un lato, con il dato empirico alla luce del quale le nuove imprese sono contraddistinte da un alto tasso di mortalità entro i cinque anni dalla costituzione, dall'altro, con due rimedi specifici introdotti in deroga al diritto comune, in particolare la ricapitalizzazione delle perdite e l'esenzione dal fallimento. Nella medesima prospettiva, si inserisce un ulteriore importante vincolo: la start up innovativa non deve originare da un'operazione straordinaria di fusione e scissione, ovvero da una cessione d'azienda o ramo d'azienda, presumibilmente al fine di escludere la derivazione da una realtà già esistente, aggirando in tal maniera il criterio direttivo della novella strettamente connesso al concetto di “start up”. Resta, invece, ferma la possibilità per l'imprenditore individuale che dia vita ad una s.r.l. unipersonale, conferendo la propria azienda e già titolare di un brevetto industriale innovativo, di accedere al regime agevolato delle start up (così Nota Mise prot. 0164029, 8 ottobre 2013).

Il legale rappresentante della società, al momento della costituzione della start up, deve autocertificare la sussistenza dei requisiti esaminati per procedere all'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese (l'autocertificazione viaggia in formato elettronico e a tal fine le Camere di commercio, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, hanno redatto e pubblicato sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it i relativi moduli di domanda), ha poi l'ulteriore dovere di attestare, entro sei mei dalla chiusura di ogni esercizio, il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando la relativa dichiarazione. Sulla stessa scia di semplificazione delle procedure, l'ultimo intervento normativo sul tema delle start up (il c.d. Decreto Investment Compact) ha introdotto la possibilità di redigere l'atto costitutivo, nonché le successive modifiche, anche mediante modello standard tipizzato, secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, facendo ricorso alla firma digitale.

L'iscrizione nella sezione speciale rappresenta la chiave di accesso, seppure per un periodo limitato di tempo, ad una normativa privilegiata: in questo senso, la finalità di questa pubblicità pare essere quella di “sfruttare” una serie di incentivi e, talvolta, derogare alla disciplina comune.

In evidenza

La start up innovativa si presenta come una veste che le società di capitali, incluse le cooperative, se possiedono determinati requisiti, possono indossare per un periodo di tempo determinato iscrivendosi ad una sezione speciale del Registro delle imprese: non viene quindi introdotta una nuova fattispecie di società.

Le deroghe al diritto comune che operano ex lege

Il decreto crescita bis, al fine di consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance, introduce il grande capitolo delle deroghe al diritto comune (art. 26, d.l. n. 179/2012): si tratta dell'aspetto certamente più dirompente della nuova disciplina. Il sistema delle deroghe può essere ricostruito operando una distinzione tra le deroghe direttamente applicabili alla nuova figura, indipendentemente dal tipo societario prescelto, e quelle “facoltative”, in quanto lasciate alla decisione dei soci, che riguardano le start up innovative s.r.l., e che confermano la sensazione che il corpus normativo della società a responsabilità limitata rappresenti un terreno fertile per l'esplorazione di nuove formule organizzative.

Appartengono al primo gruppo, relativo si è detto a tutte le start up innovative, due regole derogatorie che si innestano nella fase patologica della vita dell'impresa: un regime di maggior favore per l'ipotesi di perdite consistenti del capitale e l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. Come già anticipato, la start up innovativa gode di una vita breve: le è concesso un lasso di tempo statisticamente adeguato entro il quale valutare l'eventuale successo ovvero “fallimento” dell'iniziativa economica.

Durante questo periodo, ipotizzando una situazione fisiologica di perdite, la società, in deroga a quanto sancito dal codice civile (v.artt. 2446, 2447, 2482 bis e ter c.c.), gode di una maggiore flessibilità nella loro ricapitalizzazione, potendo diluire nel tempo i rischi dell'indebitamento. In particolare, si prevede l'estensione di dodici mesi del meccanismo c.d. “rinvio a nuovo” e nelle ipotesi più gravi, quando la perdita intacchi il minimo legale, è consentito il differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo (sul tema v. Cagnasso, Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi (dalla “nuova” alla “nuovissima” s.r.l.”), in Il nuovo diritto delle società, 2014, fasc. 5, 7).

Tuttavia, questa maggiore flessibilità in tema di ricapitalizzazione delle perdite, seppure teoricamente condivisibile, dimentica di tutelare proprio quella categoria di soggetti che la novella mira ad attrarre: i terzi finanziatori-investitori (sul punto, ci si permette di rinviare a Fregonara, La start up innovativa. Uno sguardo all'evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento, Milano, 2013, 54 ss.). D'altro canto, se il business non decolla, il legislatore concede alla start up innovativa una sorta di paracadute: viene esentata, ex lege, dalle procedure concorsuali ordinarie ed assoggettata alle diverse procedure di composizione e gestione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio (l. 27 gennaio 2012, n. 3), destinate originariamente ai soli insolventi civili. Tali meccanismi consentono allo startupper il c.d. fresh start, attraverso accordi di ristrutturazione e composizione dei debiti, per ripartire con un nuovo progetto (c.d. fail fast), nonché una liquidazione veloce senza conseguenze penalizzanti.

Le deroghe al diritto comune “facoltative” nelle start up innovative s.r.l.

Per accrescere l'appeal dell'impresa e, quindi, attrarre capitali da terzi, sono state introdotte incisive deroghe al diritto societario che toccano la struttura finanziaria delle start up innovative costituite secondo la forma delle società a responsabilità limitata. Appartengono a questo gruppo la possibilità di creare, attraverso l'atto costitutivo, categorie di quote fornite di diritti diversi, in particolare sul versante amministrativo con riguardo al diritto di voto nonché, nella stessa ottica, la possibilità di emettere strumenti finanziari e di acquistare proprie partecipazioni a determinate condizioni. Questo sistema di deroghe risulta facoltativo e, in parte, temporaneo.

Sotto il primo profilo, si osserva che la start up innovativa s.r.l. deve decidere se intende sfruttare o meno le occasioni che l'ordinamento offre: in questa ipotesi, si delineerà una società a responsabilità limitata “modificata” e con connotati che la allontanano dallo schema tradizionale. Quanto alla temporaneità che qualifica la disciplina del nuovo fenomeno organizzativo, si registra una significativa esenzione: l'art. 31, comma 4, d.l. n. 179/2012, sancisce che le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 26, d.l. n. 179/2012, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari emessi. Paradossalmente, dunque, decorsi i cinque anni e dopo essere stata cancellata dalla sezione speciale, la s.r.l. potrà mantenere le categorie di quote fornite di diritti diversi e gli strumenti finanziari eventualmente creati: pare legittimata, in tal guisa, una sorta di modifica genetica del modello s.r.l. con inevitabili ricadute sull'intero ordinamento societario (v. Fregonara, op. cit., 127 ss.).

Il decreto crescita bis, in deroga agli artt. 2468, commi 2 e 3 estende alle start up innovative s.r.l. schemi tipici delle società per azioni consentendo la standardizzazione delle quote. In questa prospettiva, la s.r.l. neonata ed innovativa può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e su quello amministrativo: viene spezzato definitivamente il nesso di proporzionalità tra diritti sociali e partecipazioni, introducendo elementi che connotano la società in senso fortemente capitalistico.

La presenza di categorie di quote costituisce la cartina di tornasole dell'esistenza di categorie diversi di soci, e ciò nel contesto di una società che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe diventare un “bacino di investimenti”: è, quindi, prevedibile una suddivisione dei soci tra promotori e gestori del progetto innovativo, da un lato, e meri investitori che confidano nel successo di quello, dall'altro (cfr., Fregonara, op. cit., 72 ss.).

In relazione ai diritti amministrativi, ed in particolare al diritto di voto, è lo stesso legislatore che fornisce indicazioni precise: è dunque possibile creare categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto o che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative: la presenze di tali categorie di quote potrebbe diventare uno strumento di governance nell'ambito di una realtà in cui i soci sono poco interessati ai diritti di voice.

L'atto costitutivo della start up innovativa s.r.l. può altresì prevedere, a seguito dell'apporto dei soci o di terzi anche di opera e servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci: attraverso tali strumenti la società può remunerare le collaborazioni esterne (sistemi di c.d. work for equity). Nella medesima prospettiva e in deroga all'art. 2474 c.c., nella start up innovativa s.r.l. le operazioni sulle proprie partecipazioni non sono vietate quando ricorrono determinate condizioni: in particolare, esse sono ammesse laddove effettuate in attuazione di piani di incentivazione (c.d. piani di stock options) che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti, ai collaboratori ovvero ai componenti degli organi amministrativi, ai prestatori d'opera e di servizi professionali.

Le quote, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, c.c., possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali online di capitali di rischio: la previsione risulta chiaramente funzionale alla contestuale introduzione e regolamentazione del c.d. equity based crowdfunding, ovvero di un meccanismo di raccolta dei capitali fra la folla mediante il web che si presenta quale valida alternativa ai canali istituzionali (art. 30, d.l. n. 179/2012 e Regolamento Consob, delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. Sul tema vedi Bussola sul Crowdfunding, a cura di R. Tasca).

In questo contesto, si innesta un'ulteriore deroga, introdotta dalla l. n. 33/2015: si tratta della possibilità di optare per un regime alternativo al trasferimento delle quote di start up innovative (e anche p.m.i. innovative) s.r.l., in particolare lo stesso viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario (art. 100 ter, comma 2 bis, Tuf): lo snellimento delle operazioni di cessione delle quote pare rappresentare un'interessante opportunità considerate la procedura online di investimento e la normale esiguità dell'investimento richiesto.

In ogni caso, si avverte come le profonde innovazioni del tessuto finanziario nella start up innovativa s.r.l. ridisegnino, completamente, il modello originario in una cornice nuova di matrice fortemente capitalistica finalizzata ad estendere i canali di finanziamento ed investimento: in modo curioso ciò accade in realtà societarie non necessariamente capitalizzate.

Le ulteriori agevolazioni

Il regolare adempimento delle regole di pubblicità determina per le start up innovative l'applicazione di un regime giuridico di particolare favore. Nel disciplinare le misure per la loro nascita e sviluppo, infatti, il legislatore introduce - oltre alla possibilità di un accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia, nonché di uno specifico sostegno al processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE - una serie di benefici in termini di riduzione degli oneri per l'avvio, vantaggi sotto il profilo fiscale e del diritto del lavoro, nonché, come già detto, apprezzabili deroghe al diritto societario e alla legge fallimentare. L'obiettivo perseguito è, innegabilmente, quello di avvicinare il mondo imprenditoriale alla nuova start up innovativa.

In primo luogo, il D. M. 29 aprile 2013 stabilisce i criteri e le modalità semplificati di accesso diretto al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (v. Circolare Medio Credito Centrale n. 652, 26 luglio 2013, ove si trovano anche alcune importanti precisazioni di carattere operativo). In particolare, sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito e senza valutazione dei dati contabili di bilancio. Essa può ricoprire fino all'ottanta percento dell'ammontare del credito ottenuto: l'importo massimo garantito per ogni start up innovativa a pari 2,5 milioni di euro.

Si tratta di un importante tassello attuativo a complemento della nuova normativa a sostegno dell'ecosistema delle start up innovative: una copertura così elevata, infatti, rappresenta per il finanziatore un significativo incentivo alla concessione di prestiti a favore di quelle categorie di imprese che, per l'alta rischiosità che le caratterizza, incontrerebbero particolari difficoltà nell'accesso al credito.

Un ulteriore strumento di agevolazione messo a disposizione delle start up innovative è costituito dalla “carta servizi” dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 30, commi 7 e 8, d.l. n. 179/2012). Questo documento dà diritto a uno sconto del trenta per cento sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; inoltre l'Agenzia si impegna a sostenerne il processo di internazionalizzazione, individuando le principali fiere e manifestazioni internazionali dove è possibile ospitare gratuitamente le start up innovative, tenendo conto dell'attinenza della loro attività all'oggetto della manifestazione, nonché a sviluppare iniziative per favorire l'incontro delle stesse con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Per le start up innovative si prospetta poi un risparmio in sede di costituzione: sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per l'iscrizione al registro delle imprese (v. Circolare Agenzia delle entrate 16/E, 11 giugno 2014). Per tutto il periodo durante il quale la società mantiene i requisiti e la qualifica è inoltre dispensata dal pagamento del tributo obbligatorio annuale in favore della camera di commercio.

Particolare attenzione è stata riservata dal legislatore ai profili fiscali al fine di agevolare lo sviluppo e l'operatività del nuovo strumento societario. In questa prospettiva, viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi delle start up, c.d. stock options e il reddito derivante dalla loro attribuzione non concorre alle formazione della base imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi (art. 27, d.l. n. 179/2012). Viene, in tal maniera, favorita la partecipazione diretta al rischio d'impresa dei componenti dell'organo amministrativo, dei dipendenti e dei collaboratori della società. Tuttavia, l'agevolazione è subordinata al fatto che gli strumenti finanziari ovvero i diritti non devono essere riacquistati dalla start up innovativa o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla stessa.

D'altro canto, per implementare la crescita del nuovo modello, è stata potenziata la sua capacità di attrarre investimenti anche attraverso la leva fiscale. In questo senso, sono stati introdotti degli incentivi fiscali per gli investimenti - sia diretti che per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in start up - in imprese start up innovative provenienti da persone fisiche (detrazione IRPEF del 19% dell'investimento fino ad un importo massimo investito di 500.000 euro) e giuridiche (deduzione dell'imponibile IRES del 20% dell'investimento fino ad un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) v. (il decreto attuativo dell'art. 29 d.l. n. 179/2012, D. M., 30 gennaio 2014, che estende questi incentivi fino a tutto il 2016 e prevede maggiori benefici fiscali, detrazione IRPEF 25%, deduzione dall'imponibile IRES al 27%, se l'investimento riguarda le start up a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico).

Viene, altresì, riconosciuto alle start up innovative, in via prioritaria rispetto alle altre imprese e con modalità semplificata, un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale altamente qualificato (valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014). La start up innovativa è inoltre esonerata dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro (art. 4, comma 11 novies, d.l. n. 3/2015): in tal guisa, non viene ostacolato l'utilizzo della compensazione orizzontale e la società può ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione (così Ministero dello Sviluppo Economico, Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, 4 febbraio 2016).

L'evidente favor all'assunzione di personale da parte di start up innovative è confermato anche dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata può variare tra i sei mesi e i 36 mesi, rinnovabili più volte senza soluzione di continuità; decorsi i 36 mesi il contratto può essere rinnovato per una sola volta, per un massimo di 12 mesi. In ogni caso, decorso tale termine, il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tutela dei lavoratori è poi espressamente sancita una sanzione per il caso di abuso da parte delle società, in assenza dei requisiti di start up innovativa, della relativa disciplina: i contratti di lavoro stipulati si considerano sempre a tempo indeterminato. In relazione alla remunerazione dei dipendenti, fatto salvo un minimo tabellare fisso, è lasciato alle parti stabilire un'integrazione variabile dello stipendio che può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla reddittività dell'impresa, alla produttività del lavoratore, ovvero ad altri obiettivi o parametri di rendimento che possono essere concordati.

Sul versante tributario, la norma precisa che alle start up innovative non si applicano le norme in materia di società di comodo e di società non operative, sia con riguardo ai test di operatività che alla normativa relativa alla disciplina delle società in perdita sistemica.

Il tratteggiato quadro delle agevolazioni rappresenta la disciplina peculiare delle imprese start up innovative e costituisce il suo punto di forza e di attrattività. Il venir meno della qualifica, per il decorso del periodo di tempo previsto dalla legge ovvero per la perdita o la mancata attestazione dei requisiti, determina la cessazione del regime “agevolato”.

Riferimenti

Normativi:

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221
  • D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99
  • D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33
  • D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106
  • D.M., 30 gennaio 2014
  • D.M., 29 aprile 2013
  • Art. 100-ter, comma 2 bis, T.U.F.

Prassi:

  • Circolare ASSONIME, 6 maggio 2013
  • Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3677/C del 20 gennaio 2015
  • Nota Mise prot. 0164029, 8 ottobre 2013
  • Circolare Agenzia delle entrate 16/E, 11 giugno 2014
  • Ministero dello Sviluppo Economico, Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, 27 marzo 2015
  • Circolare Medio Credito Centrale n. 652, 26 luglio 2013.
Sommario