Titoli azionari

Fabio Signorelli
19 Gennaio 2017

L'art. 2346 c.c. stabilisce che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni, senza, tuttavia, definirne la nozione. Al di là delle definizioni, è molto controverso se le azioni siano (anche) dei titoli di credito. Questi ultimi, infatti, attribuiscono al possessore un diritto letterale, autonomo ed astratto, vale a dire un diritto che si determina unicamente in base alla lettera del documento: ciò che non risulta dal documento non est de hoc mundo. L'azione non sembra presentare tali caratteristiche.
Inquadramento

L'art. 2346 c.c. stabilisce che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni, senza, tuttavia, definirne la nozione. Molteplici sono le definizioni d'azione, che, tradizionalmente, sono state date: quote di partecipazione dei soci nella società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (i titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito; frazione (minima e) indivisibile del capitale sociale; un complesso (minimo e) unitario di posizioni giuridiche soggettive e il titolo (documentale, ma oggi sempre più scrittura di conto) in funzione della circolazione delle suddette frazioni di capitale e situazioni soggettive; la partecipazione del socio nella società, esprimendo così il fenomeno societario dall'angolo visuale del socio, riproducendo gli elementi di struttura del contratto sociale in quelli che sono i loro riflessi soggettivi. L'azione indicherebbe inoltre la frazione di capitale sociale nella quale la partecipazione nella società si puntualizza quantitativamente. L'azione indicherebbe infine lo strumento finanziario che esprimendola sul mercato funge da veicolo di circolazione dell'investimento nella società; elemento essenziale della struttura organizzativa della società, da intendersi come partecipazione-tipo, di per sé rappresentativa di un complesso unitario di prerogative d'identico contenuto.

Al di là delle pur correttissime definizioni che sono state riportate, è molto controverso se le azioni siano (anche) dei titoli di credito. Questi ultimi, infatti, attribuiscono al possessore un diritto letterale, autonomo ed astratto, vale a dire un diritto che si determina unicamente in base alla lettera del documento: ciò che non risulta dal documento non est de hoc mundo. L'azione non sembra presentare tali caratteristiche: non attribuisce un diritto letterale, perché i diritti del socio si determinano, non già in base alla lettera del documento, bensì con riferimento alla sua posizione effettiva con la società. Non attribuisce un diritto autonomo, perché se l'azione è stata dichiarata estinta nei confronti del precedente titolare, per morosità o a seguito di rimborso, chi l'acquista non viene ad aver nessun diritto. Non è infine un titolo astratto, perché la causa dei diritti attribuiti al socio sta nel conferimento, ma, se questo non è stato eseguito in tutto o in parte, chi acquista il titolo è obbligato ad effettuare i versamenti ancora dovuti. E' certo tuttavia che, se da una parte, l'azione è considerata, in modo praticamente unanime, come un titolo di credito causale che rappresenta la partecipazione del socio, sembra altrettanto vero che tale concetto tenda a scolorire e ad assumere contorni più sfumati e variegati, in omaggio al principio di flessibilità concesso, in generale, alle società di capitali, al fine di valorizzare al meglio i connotati tipici dell'imprenditoria italiana, cioè, creatività e fantasia.

L'emissione delle azioni

L'art. 2346 c.c. coglie appieno tali trasformazioni introducendo il principio della non esclusività delle azioni come titolo partecipativo, in quanto lo statuto può escludere l'emissione di azioni (ciò vale, a maggior ragione, per le società sottoposte al regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari da esse emessi). Tale previsione, che era già contenuta nell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942, n. 239, è del tutto nuova per il codice civile, con la differenza che, in precedenza, tale facoltà poteva essere esercitata dall'assemblea straordinaria, mentre ora deve previamente essere stabilita dallo statuto.

L'art. 2355, comma 1, c.c. prevede che nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. Tale disposizione si è resa praticamente indispensabile per tutte quelle azioni che non sono incorporate in un documento destinato alla circolazione, affinché il cessionario acquisti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La legge nulla prevede circa le modalità e tempi di tale iscrizione a libro soci. Soccorreranno, in tal modo, i principi generali secondo cui spetterà all'acquirente o all'alienante presentare alla società il titolo giuridico dal quale si possa evincere il trasferimento e la conseguente titolarità delle azioni. La società dovrà provvedere senza indugio ad effettuare la prevista iscrizione a libro soci, rimanendo responsabile per i danni eventualmente causati all'acquirente che non avrà, in ipotesi, potuto esercitare pienamente i suoi diritti.

Azioni senza (indicazione del) valore nominale

Di gran rilievo è l'introduzione, ad opera dell'art. 2346, commi 2 e 3, c.c., della possibilità d'emissione delle azioni senza valore nominale o, meglio, com'è stato giustamente messo in luce, di azioni senza indicazione del valore nominale, in quanto si dovrebbe intendere che il valore sostanzialmente nominale (il cosiddetto valore contabile, come si esprime la II Direttiva, art. 8, comma 1) di queste azioni c'è, ma è inespresso, e corrisponde al valore ottenuto dalla divisione del capitale per il numero (complessivo) delle azioni (Santosuosso La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 62). La predetta disposizione non deve assolutamente trarre in inganno perché il disposto “in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni”, non va inteso nel senso che le azioni non abbiano un valore nominale ma, all'opposto, che la sua indicazione nello statuto o sul titolo azionario, non è più obbligatoria (artt. 2328, comma 2, n. 5 e 2346, comma 3, c.c.), dovendo (il valore nominale) essere determinato con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse, cosicché, in tal modo, viene definitivamente chiaro che quello che conta sia ai fini della posizione dei soci sia ai fini della tutela del capitale sociale non è la cifra individuata come valore nominale delle azioni, ma il numero di quelle emesse e quindi la percentuale che ciascuna rappresenta rispetto al totale. Ne deriva che la differenza tra azioni con e senza valore nominale è relativa ad un diverso metodo di calcolo ai fini della determinazione dei diritti dei soci. Da qui la previsione contenuta nell'art. 2346, comma 2, c.c., secondo cui se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi a tutte le azioni emesse dalla società (per cui non sarà possibile che la società emetta contemporaneamente azioni con e senza valore nominale) e al comma quinto del predetto articolo, per cui in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. La norma di chiusura di tale impianto dispositivo è certamente, infine, da rinvenire nell'art. 2348, comma 1, c.c., a mente del quale le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. L'art. 2632 c.c. non fa altro che sanzionare (anche) penalmente qualsiasi comportamento che costituisca una deviazione rispetto all'ortodossia del principio della formazione reale e non fittizia del capitale sociale. In conclusione, il valore nominale delle azioni non può mancare perché esso costituisce l'unità di misura dei diritti del singolo nei confronti degli altri azionisti e della società, rappresenta il peso specifico della partecipazione azionaria rispetto all'insieme delle altre azioni. Relativamente facile è capire quali siano i vantaggi concreti dell'opzione concessa dal legislatore circa la scelta d'omettere l'indicazione del valore nominale delle azioni. Di primo acchìto è intuibile come, in tal modo, sia possibile evitare l'aggiornamento del valore nominale indicato sulle azioni (art. 2354, comma 3, n. 3, c.c.) tutte le volte in cui si compiano operazioni che comportino la modificazione del valore nominale delle azioni, senza che risulti variato il capitale sociale (ad esempio, si pensi, in caso di fusione, all'ipotesi in cui la società incorporante non aumenti il suo capitale sociale, alla nuova distribuzione fra tutti i soci, vecchi e nuovi, delle azioni della stessa società incorporante; oppure nell'ipotesi di cui all'art. 2343, ultimo comma, c.c., alle condizioni ivi previste, alla diversa ripartizione tra i soci delle azioni). Inoltre, sarà possibile procedere a operazioni di raggruppamento o di frazionamento senza sostituzione dei certificati azionari. Più difficile, a mio avviso, è capire perché il legislatore abbia comunque previsto che i titoli azionari debbano indicare, anche nel caso di azioni senza valore nominale, l'ammontare del capitale sociale (art. 2354, comma 3, n. 3, c.c.), vanificando, in tal modo, i vantaggi connessi all'emissione di azioni senza indicazione del valore nominale, perché ogni volta che il mutamento del valore nominale (o contabile) delle azioni comporterà una corrispondente variazione del valore del capitale sociale, tutti i titoli dovranno comunque essere aggiornati o riemessi. Infine, per completezza espositiva, va segnalata anche la possibilità, in caso di riduzione del capitale per perdite, e sempre che le azioni della società siano senza indicazione del valore nominale, che la riduzione del capitale sia deliberata dal consiglio di amministrazione (diversamente da quanto accadeva prima, ove la competenza era dell'assemblea degli azionisti: art. 2446, ultimo comma, c.c.). Ciò è facilmente spiegabile solo se si ponga mente al fatto che, nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite, l'adeguamento del rapporto capitale sociale/azioni in circolazione sarà automatico, non dovendosi correlativamente adeguare il valore delle azioni (o, meglio, il loro valore contabile).

Indivisibilità, comproprietà e inscindibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili (art. 2347 c.c.). L'affermazione è perentoria e non sembra ammettere dubbi sul suo significato. L'azione, come abbiamo visto, è l'unità minima nel quale è frazionato il capitale sociale, che non è, a sua volta, ulteriormente frazionabile. Tale principio esprime un connotato che discende dalla sua stessa essenza di unità di misura della partecipazione sociale e dei diritti che sono incorporati, dei quali rimane così preclusa qualsiasi possibilità di esercizio parziario e, più precisamente, di esercizio in misura comunque inferiore a quella rappresentata dal suo valore nominale. Se ciò appare evidente nel caso in cui uno solo sia l'azionista ed egli sia l'unico titolare dell'azione, tanto più lo sarà nel caso in cui più d'uno siano i proprietari che dovranno esercitare i diritti nascenti dall'azione stessa in modo unitario e secondo le regole della comunione: nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Si tratta, evidentemente, di un profilo di legittimazione e non di titolarità che resta disciplinata dalle regole della comunione, con la chiara finalità di ridurre ad unità il gruppo dei comproprietari nei rapporti con la società. Dal lato passivo, cioè dal punto di vista della società, nell'ipotesi in cui non fosse stato nominato il rappresentante comune, vale il principio per cui tutte le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno solo dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti gli altri. Inoltre, i comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. Altra e diversa conseguenza che la dottrina ha tratto dal principio dell'indivisibilità dell'azione è quello della sua inscindibilità che si esplicherebbe nell'impossibilità di scomporre le diverse posizioni giuridiche che fanno capo all'azione e una loro attribuzione a soggetti diversi. Il problema se e in che limiti il singolo diritto (facente capo all'azione) può essere riconosciuto anche a chi non è titolare di altri è stato intelligentemente affrontato e risolto sul piano della validità e dell'efficacia inter partes del negozio traslativo piuttosto che su quello della rilevanza reale dell'operazione, vale a dire dell'incidenza della stessa sulla società e sul suo assetto organizzativo. Tuttavia, diverse considerazioni dovrebbero essere fatte per quanto concerne una valutazione separata per i diritti patrimoniali, da una parte, e per i diritti amministrativi dall'altra, posto che l'attitudine dei primi a tradursi in diritti di credito (sia pur eventuali e futuri) ne determina, quanto meno in astratto, un'idoneità alla separata circolazione che non sembra ricorrere, invece, per i secondi (Bione, Le azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 2*, Torino, 1994, 32). Peraltro, sembra che tale distinzione sia più una disquisizione teorica che non una reale problematica tanto che il fenomeno della inscindibilità delle azioni subisce diverse valutazioni anche in seno alla dottrina: dire invero che un unico azionista non può esercitare i diritti in modo frazionato ma nella misura del valore nominale, o che in presenza di più contitolari la partecipazione azionaria deve necessariamente riferirsi ad un unico soggetto legittimato (in ciò si concreterebbe la indivisibilità), equivale a dire che un diritto azionario non può spettare ad un soggetto che non sia titolare degli altri diritti (in ciò consisterebbe la inscindibilità). Trattasi entrambe di regole che derivano da un unico principio, quello per cui la titolarità e la legittimazione della partecipazione azionaria non possono che spettare pienamente ed esclusivamente, cioè in modo unitario, ad un unico soggetto (Santosuosso, La riforma del diritto societario, op.cit., 73).

L'assegnazione di azioni in misura non proporzionale

L'art. 2346, comma 4, c.c., prevede che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. Si tratta di una delle novità più interessanti introdotte dalla riforma del diritto societario perché muta radicalmente il tradizionale principio della necessaria proporzionalità tra conferimenti e assegnazioni di azioni. La rigidità lascia, un'altra volta, il posto alla flessibilità, permettendo, sempre su base pattizia, la possibilità che la società possa avvantaggiarsi di ogni utilità, qualunque essa sia, per il conseguimento dell'oggetto sociale, che astrattamente configurata, non potrebbe essere imputata a capitale. Il pensiero corre immediatamente alle qualità personali dei soci e alle loro capacità imprenditoriali, introducendo una sorta di personalizzazione dell'assegnazione di azioni ai soci, non più necessariamente vincolata al principio oggettivo di proporzionalità fondato sui conferimenti eseguiti. Da questo punto di vista forti sono le analogie con le società di persone. Lo stesso legislatore aveva previsto che la riforma dovesse dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione d'ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che fosse garantita l'effettiva formazione del capitale sociale e consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali. Ed infatti è stato previsto che il principio di proporzionalità tra valore dei conferimenti e numero delle azioni assegnate ai soci sia derogabile con scelta statutaria, coordinando questa soluzione con l'altro principio dell'effettiva formazione del capitale sociale, sottolineando come la tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base della considerazione globale sia dei conferimenti sia del capitale stesso. Viene, infine, esplicitamente affermato che l'assegnazione in misura non proporzionale è una delle possibili strade tecniche per consentire l'acquisizione d'ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, prevedendo, ad esempio, che una delle ipotesi in cui potrà risultare economicamente giustificata una ripartizione delle azioni tra i soci in misura diversa da quella che risulterebbe sulla base di un criterio di proporzionalità con il valore dei loro conferimenti sarà quella in cui un socio apporta alla società elementi utili per la sua attività, ma non corrispondenti ai requisiti richiesti per la loro imputazione al capitale. Tali disposizioni permetterebbero, nella pratica, di remunerare con azioni tutte quelle utilità non imputabili a capitale, come, ad esempio, le prestazioni d'opera e di servizi. Un esempio servirà chiarire quanto precede. Immaginiamo che cinque soci intendano costituire una s.p.a.. Quattro conferiscono denaro, uno invece s'impegna a prestare la propria attività in favore della società per tutta la sua durata. Supponiamo inoltre, per comodità, che il valore attribuito all'opera del socio sia pari a quello dei contributi in denaro degli altri soci, ossia 200.000 euro. Se tutti i conferimenti, incluso quello d'opera, venissero (integralmente) imputati a capitale, quest'ultimo ammonterebbe inizialmente ad un milione di euro. Tuttavia, stante il divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2342, i soci non imputano a capitale il lavoro promesso dal socio e costituiscono la società con un capitale iniziale di 800.000 euro. Orbene, seguendo un criterio di attribuzione delle azioni, rigidamente proporzionale, ciascuno dei quattro soci di capitale avrebbe diritto al 25% delle azioni emesse, mentre nulla spetterebbe al socio d'opera. Se invece, avvalendosi della facoltà concessa da nuovo testo dell'art. 2346, comma 4, ciascuno di essi rinuncia al 5% delle proprie azioni in favore del socio d'opera, tutti e cinque i soci finiranno per sottoscrivere la stessa percentuale, pari al 20% del totale (800.000 euro). In questo modo il principio di integrità del capitale sociale è salvo, la società potrà avvalersi dell'opera promessa dal socio a titolo di conferimento e questi, in cambio, riceverà la stessa quantità di azioni attribuite ai soci che hanno conferito denaro o altri beni imputabili (ed effettivamente imputati) a capitale (Associazione Preite, Il diritto delle società, a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2004, 82).

La dottrina più attenta ha individuato altri casi in cui appare applicabile l'istituto in esame:

  • per bilanciare un conferimento atipico, non imputabile a capitale;
  • per rispettare un accordo tra i soci nell'ipotesi in cui, nel caso di conferimento in natura, il valore attribuito dall'esperto sia difforme rispetto al valore convenzionalmente assegnato in via preventiva dagli stessi soci;
  • per realizzare una forma di remunerazione anticipata per incarichi che uno o più soci svolgeranno in un momento successivo della vita della società o per prestazioni da eseguire nei confronti della società da parte del beneficiario di azioni emesse a fronte di altrui conferimenti;
  • per rispettare accordi extrasociali esistenti tra soci conferenti in surplus ed i soci beneficiari delle azioni corrispondenti a tale plusvalore (Rescio, Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci di s.p.a., in A.A.V.V., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private (a cura di Benazzo, Patriarca e Presti), Milano, 2003, 109).

E' di tutta evidenza che, secondo come verrà graduata l'assegnazione non proporzionale delle azioni, diversi saranno gli scenari possibili. Non è escluso, infatti, che il conferente potrà ricevere un numero di azioni maggiore o minore rispetto al controvalore di quello che ha effettivamente conferito ed, addirittura, si potrà concretizzare l'ipotesi in cui al conferente non sarà assegnata alcuna azione con corrispondente presenza di azionisti che avranno ricevuto di più di quanto hanno conferito o di azionisti che non avranno conferito nulla. Quest'ultima ipotesi (beneficiario non conferente) ha sollevato dubbi di legittimità, ponendosi, correttamente, la questione se tale (quantomeno inusuale) conferimento potesse confliggere con il principio generale stabilito dall'art. 2247 c.c.. Il dubbio sembra essere stato risolto positivamente dalla dottrina, che ha evidenziato come tale atto dispositivo del proprio patrimonio non confligge con alcuna norma giuridica posta a tutela dei principi inderogabili del diritto societario ma, all'opposto, è la tipica espressione dello spirito di liberalità di cui all'art. 769 c.c., con l'unico limite del rispetto delle formalità previste dalla legge per le donazioni. Parimenti si dovrebbe concludere anche per quanto riguarda il lato passivo del rapporto, quello, cioè, che concerne il beneficiario non conferente, superando le pretese violazioni del principio stabilito dal predetto art. 2247 c.c., argomentando che, a tutela dei creditori sociali e, in generale, dei terzi, è stato stabilito che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale: ciò che conta, dunque, è il risultato finale dell'operazione e non il rapporto tra singoli conferimenti e le relative assegnazioni azionarie. Seppur brevemente, rimangono da trattare ancora alcune ipotesi che si potrebbero concretizzare nel caso di assegnazione di azioni non proporzionale ai conferimenti, ed in particolare:

  • le azioni non interamente liberate assegnate al beneficiario: in tal caso, in assenza di qualunque disposizione nell'atto costitutivo che disponga diversamente, dovrebbe ritenersi che la quota di azioni non liberate, anche se assegnata al beneficiario, debba essere posta a carico del conferente in proporzione dell'effettivo conferimento promesso;
  • il socio moroso: la fattispecie merita una riflessione poiché il contenuto dell'art. 2344 c.c., è composito, prevedendo, accanto alla diffida ad adempiere, sia il diritto al risarcimento del danno sia la decadenza del socio moroso che, in ipotesi, potrebbe non essere affatto inadempiente, essendolo, invece, il socio conferente. Se, in prima battuta, potrebbe affermarsi che soggetto passivo del risarcimento del danno debba essere il socio conferente inadempiente alla sua promessa, più arduo sarebbe sanzionare con la decadenza il socio beneficiario al quale non possa essere attribuito alcun inadempimento;
  • il conferimento in natura: l'ipotesi prevista dall'art. 2343 c.c. induce a cercare di capire a chi competa il diritto di i) effettuare il versamento integrativo in denaro, ii) il diritto di recesso ed il conseguente diritto iii) alla restituzione del conferimento in natura. Una prima risposta è stata data dallo stesso legislatore che, nella nuova formulazione dell'art. 2343, ultimo comma, c.c., ha disposto che “l'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci”. Tale disposizione è stata probabilmente prevista per l'ipotesi di assegnazione di azioni non proporzionale al conferimento e pare indicativa di una volontà del legislatore di ritenere prevalenti le eventuali pattuizioni dei soci al riguardo;
  • l'aumento di capitale: la legge fa espresso riferimento all'assegnazione di azioni in misura non proporzionale ai conferimenti nel solo caso di conferimenti effettuati in sede di costituzione della società; tuttavia, non si ravvedono controindicazioni né, tanto meno, divieti d'alcun tipo nel prevedere che si possa far luogo all'assegnazione non proporzionale anche in sede di aumento di capitale, potendosi prevedere questa ultima ipotesi addirittura a fortiori.

I diritti e gli obblighi nascenti dall'azione

Dall'azione derivano diritti di natura patrimoniale e diritti di natura amministrativa.

I primi si riferiscono al diritto agli utili e alla quota di liquidazione (art. 2350 c.c.), al diritto di recesso (art. 2437 c.c.) e al diritto d'opzione (art. 2441 c.c.), anche se è stato giustamente posto in risalto il fatto che sia il diritto di recesso sia il diritto d'opzione sono, piuttosto, diritti a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale.

I secondi sono rappresentati dal diritto di voto (art. 2351 c.c.); dal diritto d'intervento in assemblea (art. 2370 c.c.); dal diritto d'impugnare le deliberazioni assembleari invalide, limitatamente agli azionisti assenti, dissenzienti od astenuti (art. 2377 c.c.); dal diritto di denuncia al collegio sindacale di fatti censurabili (art. 2408 c.c.); dal diritto d'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.); dal diritto di prendere visione del progetto di bilancio (art. 2429 c.c.).

Esiste, poi, una categoria di diritti che sono azionabili solo quando gli azionisti rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale, come il diritto di convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (art. 2367 c.c.); il diritto di ottenere che il collegio sindacale svolga indagini su fatti denunziati (art. 2408, comma secondo, c.c.); il diritto di denuncia al tribunale di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.). Ciò detto, tuttavia, è fondamentale chiarire subito che la caratteristica intrinsecamente (forse) più importante dell'azione è l'uguaglianza dei diritti che in essa sono contenuti (rectius: collegati): le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art. 2348 c.c.), né la creazione di diverse categorie di azioni, come meglio spiegato in prosieguo, costituisce un'eccezione a tale principio. Piuttosto si tratterà di mettere a fuoco l'esatto significato di tale uguaglianza che non è né assoluta né soggettiva, ma relativa ed oggettiva. La predetta uguaglianza è relativa perché la legge consente di prevedere (diverse) categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ma, all'interno di tali diverse categorie, tutte le azioni alle quali esse si riferiscono, hanno tutte uguali diritti. Così, ad esempio, si potranno statutariamente prevedere:

  • azioni completamente prive del diritto di voto. Qui v'è da dire che il nostro ordinamento giuridico conosceva già detta categoria (tipica) di azioni, vale a dire le azioni di risparmio, emettibili soltanto da società quotate in borsa, ai sensi degli artt. 145 e ss. T.U.F.. La mancanza (assoluta) del diritto di voto era (è) bilanciata dal fatto che tali azioni sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale La promulgazione del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, sul punto specifico non è stato, purtroppo, di alcun aiuto, perché non consente di apprezzare l'esatta portata e incidenza dell'art. 2351 c.c. sugli artt. 145 e ss. T.U.F., ed, in particolare, non sembrerebbe consentire, per le società quotate in borsa, l'emissione di azioni senza diritto di voto e senza alcun privilegio di natura patrimoniale, così come, invece, è previsto dal più volte citato art. 2351 c.c. Unico elemento che farebbe propendere per un possibile adattamento della disciplina delle azioni di risparmio all'art. 2351 c.c. è il mutamento del titolo della sezione IV ora denominata <Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni> in luogo della precedente <Azioni di risparmio>. Tale modifica farebbe ritenere che il legislatore, seppur implicitamente, abbia voluto lasciare aperta la possibilità anche per le società quotate di emettere azioni speciali sulla scorta della previsione codicistica dell'art. 2351 c.c.; di diverso avviso, tuttavia, è altra parte della dottrina;
  • azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti (il diritto alla distribuzione di utili, così come il diritto ad esprimere il proprio parere su operazioni di straordinaria amministrazione, ecc.). La casistica potrà essere certamente la più vasta e solo il tempo e la prassi potranno misurare la norma sul campo;
  • azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (che non dipendano, cioè, dall'arbitrio degli amministratori): il conseguimento di utili, l'ingresso in nuovi mercati, ecc.. Anche in questo caso le società potranno dare sfogo alla loro immaginazione e fantasia, con il limite, appunto, che non si tratti di condizioni rimesse alla totale discrezionalità (arbitrio), in generale, degli amministratori.

Il valore di tali azioni, specifica l'art. 2351, comma 2, c.c., non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Si tratta di una norma di salvaguardia a favore dei titolari delle azioni con voto limitato e nei confronti degli azionisti a voto pieno. Da ultimo (ma solo per meri motivi cronologici stante la riforma apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116), va precisato che anche per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la legge ha previsto la possibilità che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima (ad esempio: fino al dieci per cento del capitale posseduto ogni azioni attribuisce un voto, mentre per l'eccedenza non è riconosciuto diritto di voto), o disporne scaglionamenti (ad esempio: fino al 10% del capitale spetta un voto per ogni azione; dal 10% al 20%, un voto ogni due azioni; dal 20% al 30%, un voto ogni tre azioni e così via).

Infine, con la stessa riforma sopra richiamata, il legislatore ha abrogato il divieto precedente, stabilendo che lo statuto possa prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, precisando che ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti (sullo specifico argomento delle azioni con voto plurimo si rimanda all'apposita Scheda d'autore).

Riferimenti

Normativi

  • artt. 2328, 2342-2348, 2350, 2351, 2354, 2355, 2367, 2370, 2377, 2408, 2409, 2422, 2429, 2437, 2441, 2446, 2632 c.c.;
  • R.D. 29 marzo 1942, n. 239, art. 5;
  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), art. 145;
  • D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 20.
Sommario