Joint venture

Andrea Marchegiani
30 Maggio 2016

Spesso accade che le imprese orientate all'internazionalizzazione abbiano l'esigenza di creare alleanze con altre imprese che si trovino nel luogo di esecuzione dell'opera o che dispongono di una tecnologia che la prima non possiede; può anche accadere che imprese tra loro concorrenti decidano di gestire insieme una fase specifica della produzione per diventare ancora più competitive sul mercato.La cooperazione tra imprese comporta vantaggi quali la riduzione dei tempi di realizzazione o la suddivisione dei costi e dei rischi, sebbene tale scelta comporti un'inevitabile limitazione della propria autonomia decisionale. Le joint venture sono uno strumento atipico, perciò i partners sono liberi di definire le reciproche obbligazioni e i diritti sulla base della normativa della nazione dove opereranno.
Inquadramento

La joint venture è una forma di cooperazione tra due o più società commerciali o imprenditori, definiti co-venturers, il cui scopo è quello di realizzare uno specifico affare o di perseguire un interesse economico, finanziario o tecnologico.

Tale accordo può attuarsi secondo due modelli:

  • Joint venture societaria, tramite la quale i partecipanti, di norma, costituiscono una società di capitali per gestire un'attività in comune, e che è utilizzata per collaborazioni di medio o lungo periodo;
  • Joint venture contrattuale, tramite la quale i partecipanti concludono un contratto di collaborazione che ha ad oggetto uno o più progetti determinati, alla realizzazione dei quali concorrono più soggetti specializzati in diversi settori tra loro complementari (non viene quindi creata una nuova società).

In evidenza: joint subsidiary

Tale classificazione non risulta essere esaustiva poiché nella pratica la joint venture può presentare situazioni molto differenti e non inquadrabili nella classificazione sopra descritta, come la joint subsidiary, che di norma viene creata dalle società di un gruppo .per potenziare l'attività di ricerca.

Joint venture societaria

La joint venture societaria, o joint venture corporation, è una società costituita da due o più società madri, o “co-ventures”, che ha come oggetto la cooperazione nel perseguimento di un determinato progetto.

Non esistendo apposite disposizioni normative, alla joint venture societaria si applicano le norme previste per il tipo di società scelto dai partecipanti, anche a livello fiscale.

Costituzione

La costituzione di una tale società avviene tramite un accordo quadro che:

  • stabilisce obiettivi e caratteristiche del nuovo soggetto economico;
  • regola, tramite accordi separati (patti parasociali) i rapporti con le società madri.

In evidenza: joint venture internazionali

Nel caso di joint venture internazionali (costituite da società madri appartenenti a Stati diversi), la normativa da applicare è quella del luogo di costituzione della società.

Tuttavia, occorre verificare di volta in volta quale normativa applicare in relazione all'ordinamento giuridico vigente nel territorio dello Stato.

L'atto costitutivo deve quindi contenere gli elementi normalmente richiesti per la validità della società creata.

In particolare, i partecipanti possono prevedere:

  • quorum costitutivi e deliberativi qualificati e riservare espressamente alcune materie all'assemblea dei Soci anziché al Consiglio di Amministrazione;
  • che la composizione della società possa essere modificata solo con il consenso di tutti i soci (impedendo quindi la modifica unilaterale dei rapporti interni da parte dei soci di maggioranza);
  • di escludere o regolare le modalità di circolazione della quota di partecipazione alla joint venture mediante clausole di gradimento e/o di prelazione, anche a favore di un terzo non socio indciato dalla maggioranza dei soci;
  • che, in caso di perdite, sia obbligatorio procedere alla loro copertura entro un certo termine, trascorso il quale si procede alla liquidazione della società.

Negli accordi relativi a joint venture non paritetiche (nelle quali la quota di partecipazione delle società madri non è uguale per tutte), inoltre, sono previsti meccanismi di tutela per i soci di minoranza, tali da garantire un'idonea partecipazione all'amministrazione, relative ad esempio alla nomina degli amministratori (cumulative voting), alla cessazione (simul stabunt simul cadent) o all'attribuzione del voto decisivo al presidente del C.d.A. o ai presidenti delle società madri;

Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento della società sono quelle previste dalla legge per i diversi tipi di società, ma i soci possono inserire ulteriori cause, quale ad esempio lo scioglimento automatico al verificarsi dell'uscita dalla società di un socio ritenuto determinante.

Joint venture contrattuale

Con la joint venture contrattuale, o contractual joint venture, due o più società (o società e imprese individuali) concludono un contratto con il quale si impegnano a collaborare allo scopo di offrire al committente la prestazione richiesta, generata dall'unione dei singoli apporti dei partecipanti.

L'accordo stipulato dura fino al raggiungimento dello scopo, e viene pertanto utilizzato quando le parti vogliono optare per un legame di collaborazione non molto impegnativo, poiché l'attività o l'opera da eseguire è a carattere occasionale; si precisa inoltre che essa non ha personalità giuridica.

In assenza di disposizioni di legge la joint venture contrattuale è regolata dalle norme sul contratto concluso.

Anche in questo caso, se l'accordo viene stipulato tra soggetti appartenenti a Stati diversi, si ha una joint venture internazionale, alla quale (secondo il Reg. CE 593/2008) le parti possono scegliere una legge applicabile a tutto il contratto o a una sua sola parte.

Sempre secondo il citato regolamento, in mancanza si applica la legge dello Stato col quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

La joint venture contrattuale prevede la costituzione di un comitato di gestione che organizza i rapporti tra i soggetti partecipanti (o una società che non partecipa all'attività oggetto del contratto).

Si precisa, inoltre, che all'impresa che svolge l'attività più importante del progetto viene (di norma) affidato un mandato per operare verso l'esterno per conto di tutti i partecipanti all'accordo di joint venture.

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Finalità dell'accordo e oggetto dell'attività di collaborazione

Struttura dell'organizzazione comune

Regime della responsabilità dei partecipanti

Costituzione di un fondo comune per le spese dell'associazione

Misura della partecipazione ai risultati (di norma proporzionale alle prestazioni effettuate)

Clausola compromissoria

In materia di responsabilità contrattuale è bene precisare che i partecipanti possono assumere la responsabilità solidale nei confronti dei terzi quando ciò è necessario per svolgere l'attività oggetto del contratto, mentre essa è talvolta richiesta dal committente a scopo di garanzia.

Nei rapporti interni, invece, di norma il contratto prevede che ciascun partecipante risponda solo per le obbligazioni relative all'attività oggetto della propria partecipazione alla joint venture.

A livello fiscale, nel silenzio della Legge, si ritiene che siano applicabili le disposizioni inerenti l'associazione temporanea d'impresa.

In particolare, se le imprese riunite costituiscono un'organizzazione comune per l'esecuzione unitaria di una determinata attività o di un affare, la joint venture viene considerata un soggetto passivo d'imposta distinto dai partecipanti.

Se invece il contratto prevede una forma di collaborazione tale da non generare un autonomo soggetto si ha imposizione solo in capo alle società partecipanti.

Aspetti contabili

Le rilevazioni contabili devono essere effettuate:

  • per tenere informati gli amministratori e gli organi sull'andamento della gestione;
  • per informare i co-venturers dell'attività (con un rendiconto annuale o periodico);
  • per determinare il risultato della gestione, cosicché i co-venturers possano decidere la strategia operativa gestionale.

In tale ottica, una joint venture deve avere una contabilità autonoma, che si potrebbe concretizzare tramite l'operato di un reparto amministrativo interno o di uno dei co-venturers.

In evidenza: rendiconto

Il rendiconto della joint venture è costituito da:

  • un rendiconto delle spese e dei proventi, in grado di determinare avanzi o disavanzi di gestione;
  • una situazione patrimoniale, composta principalmente da un fondo di dotazione e (eventuali) avanzi o disavanzi di gestione;

Conferimenti nelle joint ventures

L'attività della joint venture è sostenuta dai conferimenti effettuati dai co-venturers, che possono essere distinti in:

  • conferimenti d'uso, tramite i quali la proprietà dei beni conferiti resta ai conferenti;
  • conferimenti di denaro, a loro volta scindibili in
  1. contributi ordinari;
  2. contributi straordinari;
  3. contributi specifici.

CONTRIBUTI ORDINARI

Versati secondo la scadenza prevista dagli accordi e in base alle quote di partecipazione; di norma sono costituiti da acconti infrannuali e da un saldo finale.

Qualora siano superiori alle spese sostenute si ha un avanzo di gestione (viceversa un disavanzo), mentre se la joint venture agisce come un'impresa autonoma si ha un utile (o una perdita).

Essi costituiscono, per i co-venturers, l'elemento finanziario di liquidazione del debito costituito dai costi d'esercizio di loro competenza, e devono essere rilevati al momento della liquidazione. I costi devono invece essere rilevati per competenza, con riferimento al rendiconto previsionale o in base al consuntivo.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Versati all'atto della costituzione della joint venture in base alle percentuali di partecipazione.

CONTRIBUTI SPECIFICI

Versati occasionalmente a fronte di situazioni particolari (investimenti rilevanti o prestazione di servizi specifici), ed hanno natura di corrispettivi per la prestazione.

A livello fiscale essi sono trattati diversamente a seconda che costituiscano:

  • partecipazioni (art. 94 TUIR);
  • crediti (art. 106 TUIR);
  • costi d'esercizio (art. 109 TUIR).

In evidenza: contributi straordinari

L'investimento nella joint venture viene rilevato dai co-venturers come una partecipazione, soggetta quindi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c.; tuttavia non è da escludere la possibilità che l'apporto dei co-venturers possa qualificarsi come un credito nei confronti della joint venture (es.: permesso di ricerca di idrocarburi con attività effettiva svolta da alcuni soci e supporto finanziario da parte di altri soci).

A livello di imposte indirette bisogna rilevare che i contributi straordinari versati al momento della costituzione della joint venture esulano dal campo di applicazione dell'IVA, ma sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (€ 200), mentre i contributi ordinari e specifici rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

Esempio di versamento di contributo straordinario all'atto della costituzione della joint-venture

xx.xx.20xx

Banca c/c

a

Fondo di dotazione

10.000

Joint-venture secondo i Principi Contabili Internazionali (IFRS 11)

Il principio contabile internazionale IFRS 11 identifica due casi di controllo congiunto, quali:

  • Attività a controllo congiunto;
  • Joint venture propriamente dette.

La classificazione di un accordo tra le due categorie dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle parti nell'ambito dell'accordo.

ATTIVITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO

JOINT VENTURE PROPRIAMENTE DETTE

È un accordo in base al quale le parti vantano dei diritti sulle attività e si impegnano in obbligazioni per le passività relative all'accordo.

In particolare, in un simile accordo le parti che detengono il controllo hanno diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività relative all'accordo; tali parti sono definite gestori congiunti.

È un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo; tali parti sono definite joint-venturer.

Nel valutare se un accordo rientra nell'una o nell'altra categoria è necessario valutare il tipo di diritti e obbligazioni generati dallo stesso.

L'accordo a controllo congiunto non strutturato attraverso un veicolo separato è generalmente un'attività a controllo congiunto in quanto l'accordo contrattuale in questi casi definisce i diritti delle parti sulle attività e le obbligazioni per le passività relative all'accordo, i diritti ai corrispondenti ricavi e le obbligazioni relative ai costi.

Una joint venture, invece, dà generalmente diritto ai partecipanti ad una quota del suo patrimonio netto e del risultato che scaturisce dall'attività sottostante all'accordo (un investitore in una joint venture non ha quindi diritto di ad attività individuate né obblighi per le passività assunte dalla joint venture stessa.

Bilancio consolidato e joint venture

Il D.Lgs. n. 127/1991 prevede, all'art. 37, c. 1, il consolidamento proporzionale alla partecipazione.

Il Legislatore ha infatti stabilito che “possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile” (20%, o 10% nel caso la joint-venture sia quotata).

Il successivo c. 2 stabilisce inoltre che “In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta”.

In evidenza: metodo di valutazione

La possibilità di includere nel consolidamento le imprese a controllo congiunto è un'alternativa alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui all'art. 36 D.Lgs. 127/1991.

A tal proposito, quindi, è bene precisare che la norma italiana è incompatibile con i principi contabili internazionali, poiché:

  • In Italia è consentito scegliere tra i due metodi sopra descritti;
  • L'IFRS 11 vieta l'utilizzo del metodo proporzionale per le joint-venture, che invece è obbligatorio per le attività a controllo congiunto (è possibile utilizzare, quindi, solo il metodo del patrimonio netto).

Nella nota integrativa devono essere indicate la consistenza dei valori recepiti secondo il metodo proporzionale nonché gli impegni e le passività potenziali relativi alla joint venture sia come quota di competenza.

Aspetti fiscali della joint venture internazionale

Spesso il contratto di joint venture viene stipulato tra imprese residenti in Stati diversi; per determinare il regime fiscale applicabile all'impresa italiana (comunque relativo ad IRPEF o IRES a seconda della natura giuridica) partecipante ad una joint venture internazionale bisogna quindi distinguere tra corporate joint venture e contractual joint venture.

  • se l'impresa italiana partecipa ad una corporate joint venture il reddito prodotto da quest'ultima, se non distribuito, non rileva per l'impresa italiana partecipante in quanto soggetto a tassazione nel Paese estero; viceversa, esso rappresenta un componente positivo di reddito, e viene tassato in Italia secondo le norme relative alla partecipazione in società non residenti. Viene quindi a crearsi un problema di doppia imposizione (poiché gli stessi utili sono tassati anche nello Stato estero), risolvibile tramite il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (salvo quanto disposto da eventuali convenzioni internazionali contro la doppia imposizione);
  • se l'impresa italiana partecipa ad una contractual joint venture il reddito prodotto da quest'ultima, se ne ricorrono i presupposti, può essere configurato quale reddito di stabile organizzazione estera del soggetto residente, che concorre alla formazione del reddito complessivo dell'impresa residente e sarà inoltre tassato nello Stato estero; anche in questo caso viene riconosciuto un credito d'imposta.

Se invece non ricorrono i presupposti per la configurazione di una stabile organizzazione non è chiaro quale sia il regime da applicare; a tal proposito l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata su un caso specifico (Ris. Min. 6 settembre 1980, n. 9/2357).

Riferimenti

Normativi

  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
  • Legge 30 marzo 1981, n. 113
  • D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
  • Art. 2247 c.c.
  • Art. 2555 c.c.
  • Art. 2563 c.c.

Giurisprudenza

  • Cass., 20 marzo 2009, n. 6971

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 luglio 2007, n. 172/E
  • Risoluzione Ministeriale 28 giugno 1988, n. 550231
  • Risoluzione Ministeriale 6 settembre 1980, n. 9/2357
  • Risoluzione Ministeriale 10 gennaio 1980, n. 368683
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