Categorie speciali di azioni

Dario Scarpa
19 Maggio 2017

Il tema delle categorie speciali di azioni è di fondamentale importanza nella prospettiva di voler operare una specificazione del rischio d'impresa tra i vari azionisti che decidono di conferire in società per azioni parte del proprio patrimonio. In particolare, pare opportuno rimarcare come la creazione di categorie speciali di azioni consente all'azionista-investitore di adeguare la sua partecipazione societaria alle concrete esigenze personalistiche che lo portano a diventare socio.
Inquadramento

Il tema delle categorie speciali di azioni è di fondamentale importanza nella prospettiva di voler operare una specificazione del rischio d'impresa tra i vari azionisti che decidono di conferire in società per azioni parte del proprio patrimonio. In particolare, pare opportuno rimarcare come la creazione di categorie speciali di azioni consente all'azionista-investitore di adeguare la sua partecipazione societaria alle concrete esigenze personalistiche che lo portano a diventare socio.

La gamma delle opzioni normative che il codice prevede è molto ampia; si va dalla classica categoria di azioni che consente all'azionista ad essere privilegiato nella distribuzione degli utili ovvero postergato nella partecipazione alle perdite alla categoria che legittima gli azionisti possessori ad avvantaggiarsi del risultato economico finanziario di un particolare settore dell'attività d'impresa.

Vale chiarire che le categorie speciali di azioni sono da tenere ben distinte rispetto agli stumenti finanziari di partecipazione che la società per azioni può decidere di emettere a favore di soci o terzi: il titolare di strumenti finanziari non diventa assolutamente un socio e, di risulta, non partecipa al c.d. rischo d'impresa, tipico degli azionisti, anche quelli titolari di categorie speciali.

Il riferimento normativo

La disciplina delle categorie speciali di azioni si ritrova, in primis, nel disposto di cui all'art. 2348 c.c. ove si legge che le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La previsione, pur nella sua semplicità, afferma un importante postulato per cui, anche e soprattutto all'interno di ogni singola categoria speciali di azioni, i possessori devono avere titoli di credito di uguale valore e i diritti, amministrativi e patrimoniali, connessi alla categoria devono essere uguali a favore di tutti i possessori.

Se vogliamo declinare la prescrizione normativa - inderogabile in forma assoluta - all'interno della categoria speciale di azioni si deve evidenziare che l'eguaglianza nell'esercizio dei diritti da parte dei possessori va valutata in senso formale e sostanziale. In buona sostanza, l'atto costitutivo e lo statuto non possono prevedere l'esercizio diseguale tra azionisti speciali sia in forma diretta che in modo indiretto. A titolo esemplificativo, non sarebbe possibile prevedere patti parasociali tra gli azionisti di categoria che individuassero asimmetrie tra gli stessi nell'esercizio dei diritti sociali.

In evidenza: Azioni di risparmio (Cass. 13 marzo 2013, n. 6207)

In tema di recesso da società di capitali, laddove le azioni possedute dal socio receduto siano quotate nel mercato dei titoli, il valore di rimborso a lui spettante deve tener conto esclusivamente delle indicazioni di prezzo fornite dal mercato stesso in relazione a quelle azioni, non potendo, quindi, il titolare di azioni di risparmio dolersi del fatto che, in tal modo, si possa pervenire ad una determinazione di rimborso inferiore a quello spettante ai titolari di azioni ordinarie, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2348 cod. civ., atteso che il principio secondo cui tutte le azioni emesse dalla società attribuiscono uguali diritti trova espressa deroga, nel caso delle azioni di risparmio, nel disposto dell'art. 14, quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La norma di legge, ora in commento, prevede al secondo comma che i soci, nell'espressione della propria autonomia statutaria - anche a mezzo di successive modificazioni dell'atto costitutivo -, possano creare categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto riguarda l'incidenza nelle perdite.

In tal modo, la volontà dei soci è massima nella possibilità di creare categorie speciali, con l'unico limite del rispetto delle previsioni di inderogabilità imposti dalla legge (es. patto leonino). Sul tema, valga evidenziare, con il conforto della giurisprudenza, che nell'ambito delle società azionarie il divieto del patto leonino deve ritenersi violato solo quando siano previste categorie di azioni escluse fin dall'origine dagli utili o dalle perdite. Non si pone, pertanto, in contrasto con tale divieto la clausola statutaria che istituisca una categoria di azioni privilegiate nel rimborso del capitale in sede di liquidazione della società e postergate nella partecipazione alle perdite, nel senso che, in ipotesi di abbattimento totale o parziale del capitale sociale, esse ne subiscano gli effetti solo dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie.

In evidenza: Autonomia statutaria (Trib. Udine, 5 dicembre 1997)

Non è omologabile lo statuto di una società per azioni contenente una clausola che prevede la facoltà di emettere azioni privilegiate nella partecipazione alle perdite (nel senso che la partecipazione alle perdite viene postergata interamente rispetto alle azioni ordinarie) ed azioni privilegiate nel caso di liquidazione della società (nel senso che alle stesse spetta, con priorità rispetto alle azioni ordinarie, il rimborso di quanto residui del patrimonio sociale dopo il pagamento dei creditori sociali con esclusione del diritto di voto nelle assemblee ordinarie) ed, inoltre, attribuisce agli azionisti ordinari, in caso di riduzione parziale o totale del capitale per perdite, la facoltà di sottoscrivere, con preferenza sugli azionisti titolati delle azioni privilegiate, gli aumenti di capitale deliberati a seguito della riduzione, in quanto contrastante con il principio fissato dall'art. 2348, comma 2, c.c. il quale prevede la sola creazione di categorie di azioni fondate su diritti diversi, mentre la postergazione nelle perdite non è un diritto, ma un elemento essenziale nella struttura del fenomeno associativo.

Diritti connessi al possesso di azioni speciali

Le singole categorie di azioni permettono ai possessori di esercitare verso la società dei diritti, amministrativi e patrimoniali, particolari che privilegiano gli stessi rispetto agli azionisti ordinari.

La regola della specialità delle azioni trova interessanti applicazioni, come nell'ipotesi di azioni correlate in cui gli azionisti speciali vantano un particolare diritto patrimoniale connesso ad un settore dell'attività economica della società. Attraverso il ricorso al nuovo strumento può verificarsi un miglioramento dell'esposizione ai rischi aziendali; è altresì vero che le azioni c.d. correlate, a loro volta, portano ad affrontare con maggiore consapevolezza nuovi percorsi di crescita realizzabili attraverso singole quote patrimoniali: deve essere allora indagato l'istituto in esame per coglierne appieno le potenzialità, reali o apparenti, per le aziende che intendano avvalersene.

La categoria speciale di azioni correlate prevede, pertanto, la possibilità che gli azionisti ricevano utili parametrati unicamente ad uno specifico settore di attività dell'impresa societaria; si noti la netta differenza di tale categoria di azioni rispetto al patrimonio destinato ad uno specifico affare in cui i titolari di strumenti finanziari di partecipazione hanno il diritto di non subire l'aggressione dei creditori sociali. All'opposto, gli azionisti correlati, in caso di decozione della società, dovranno subire il concorso degli altri creditori sociali nella aggressione dell'intero patrimonio sociale (non separato come in caso di destinazione).

In evidenza: Azioni di risparmio e conversione (Trib. Torino 24 novembre 2001)

Non pregiudica i diritti della categoria e non rileva pertanto la mancata convocazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio la delibera dell'assemblea straordinaria di società per azioni quotata in borsa che consideri la conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, ove la conversione non sia imposta, ma si realizzi solo quale (eventuale) effetto di una apposita manifestazione di volontà degli azionisti di risparmio interessati a divenire azionisti ordinari. Non può infatti ravvisarsi un pregiudizio nel fatto in sè della conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie: eventuali conseguenze di carattere pregiudizievole della conversione saranno imputabili esclusivamente alla libera ed autonoma determinazione degli azionisti di risparmio che decideranno di avvalersi del diritto loro concesso dalla delibera degli azionisti ordinari.

Appare interessante notare come si può atteggiare il dritto patrimoniale dell'azionista ai dividendi in prospettiva del possesso di azioni privilegiate, come categoria speciale che legittima il socio ad ottenere un privilegio nel pagamento del proprio credito (interno) ad avere preferenza nella distribuzione di utili, eventualmente se esistenti a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio e successiva deliberazione di distribuzione.

Diverso dal diritto patrimoniale di cui infra è il diritto connesso eventualmente al possesso di uno strumento finanziario di partecipazione.

In tema, vale chiarire, come disposto dall'art. 2376 c.c., che lo strumento finanziario di partecipazione può attribuire diritti patrimoniale molto simili (se non associabili) a quelli prevedibili per categorie speciali di azioni; tuttavia, il diritto amministrativo dello strumentario finanziario trova il limite, inderogabile previsto dal dato normativo, della impossibilità di esercizio del voto nell'assemblea generale della società emittente il titolo.

Pertanto, categoria speciale di azione e strumento finanziario con diritti attribuiti sono figure di partecipazione simili negli effetti (soprattutto patrimoniali) ma lontane sotto il profilo della qualificazione giuridica: le categorie speciali sono sempre azioni che conferiscono al titolare la qualità di socio che sopporta il rischio d'impresa, mentre i titolari di strumenti finanziari di partecipazioni restano dei creditori esterni alla società emittente, pur potendo esercitare dei diritti societari convenzionalmente prestabiliti (ma mai soggiacendo al rischio d'impresa).

In evidenza: Diritti dividendi (Cass. 10 aprile 2013, n. 8693)

La disciplina delle modalità di esercizio del diritto al dividendo, dettata dall'articolo 4 della legge 1745/1962, e tuttora applicabile quando si tratta di società non ammesse alla gestione accentrata e quando i titoli siano stati concretamente emessi, non consente a chi ha trasferito le azioni di riscuotere il dividendo maturato e diventato esigibile prima del trasferimento; la riscossione del dividendo, infatti, richiede necessariamente, anche nel caso in cui dal libro soci risulti la qualità di socio al momento della esigibilità del dividendo, il possesso del titolo sulla base di una serie continua di girate o sulla base di un transfert. Il dividendo, pertanto, può essere riscosso soltanto dall'acquirente dei titoli e la società resta estranea agli eventuali accordi tra lo stesso acquirente e il venditore in ordine all'attribuzione del dividendo.

Categoria speciale e voto plurimo

Particolarmente interessante, nella prassi concreta ed attuale, è la possibilità di creare delle azioni con voto plurimo. Tale previsione, di cui all'art. 2351 c.c., consente la creazione di una nuova categoria di azioni speciali cui è connesso il diritto di voto plurimo rispetto al possesso delle azioni, secondo una maggiorazione pari a tre.

La nuovissima categoria di azioni (del 2015) è particolarmente apprezzata a livello pratico in quanto consente di adeguare il ruolo del socio (con voto plurimo) all'interno dell'assemblea e permette di alterare i quorum deliberativi rispetto alla classica regola della proporzione esatta tra il numero di azioni e i voti espressi in assemblea (one share one vote).

La tendenza a riconoscere alla volontà espressa della società piena ed assoluta derogabilità di situazioni soggettive dei soci partecipanti muove, si ritiene, da una errata considerazione del principio della collegialità, recte, del principio della supremazia della collettività sul singolo: se si riflette, con attenzione sistemica, sul dato complessivo della norma, si ricava che la situazione soggettiva del socio a partecipare ai lavori assembleari con cognizione di causa - sapendo del diritto con voto plurimo - rappresenta un diritto soggettivo del socio inderogabile, tale da determinare, ipso iure, una impossibilità per la società di comprimere il diritto del socio alla massima forma di partecipazione informata in sede assembleare

In tema, ciò che desta perplessità è la computabilità o meno delle azioni con voto plurimo nella determinazione dell'accertamento del quorum costitutivo; segnatamente capire se le azioni debbano essere calcolate per tre anche in sede di costituzione dell'assemblea. Appare preferibile ritenere che il voto plurimo (il calcolo delle azioni maggiorato per tre) debba essere riferito all'accertamento, successivo, del quorum deliberativo.

Categoria speciale: cartolarità e letteralità del titolo

Nel caso di traferimento dell'azione speciale, l'identificazione del soggetto emittente il titolo cartolare e la incorporata previsione dell'esercizio del diritto determinano il carattere obbligatorio dell'adempimento pubblicitario da parte dell'ente emittente stesso, ciò in rappresentazione, sostanziale oltre che formale, della tutela del titolare effettivo del diritto letterale e dell'esercizio dei relativi poteri e facoltà: se ben si comprende il meccanismo di tutela del possessore del titolo nominativo, l'attestazione sul registro dell'emittente garantisce sia il debitore ad aver sicurezza circa il soggetto pienamente legittimato all'esercizio dei diritti e delle facoltà correlati alla chartula sia il possessore del titolo il quale, nell'efficienza e tutela del proprio diritto, può procedere al disinvestimento della propria partecipazione incorporata attraverso il trasferimento del titolo, la nuova indicazione dell'acquirente sul documento cartolare e l'inserimento del nome del prenditore sul registro dell'ente emittente, quale debitore del rapporto giuridico creato alla base della cartolarizzazione.

La sostenuta eterogeneità della concreta applicabilità del documento cartolare alle ipotesi di investimento a medio e lungo termine in un mercato di continua circolazione del titolo e ricerca della massima ottimizzazione dello stesso (investimento) e di richiesta di conversione del titolo al portatore conduce a ritenere, con ricostruzione positiva ed economicamente reale, che la nominatività derivi il proprio tratto caratterizzante nella mobilizzazione del credito, recte nella esigenza di veicolare il diritto incorporato all'interno del titolo di credito nominativo Purtuttavia, una esaustiva costruzione nella ratio della nominatività cartolare, pur ancorata ad una analisi economica del diritto comune patrimoniale, non può trascurare la ricerca degli interessi che l'indicazione nominativa del titolare persegue in concreto; l'interesse del portatore del titolo ad ottenere, a mezzo della conversione, l'indicazione del proprio nominativo sul titolo tutela lo stesso nei casi di smarrimento e sottrazione del documento cartaceo (al portatore); va da sé che la richiesta di nominatività convertita possa essere inquadrata nella categoria dei diritti soggettivi del portatore di un interesse non sopprimibile. Di guisa, la formulata adozione di conversione conduce a ritenere l'emittente obbligata a procedere alla emissione del titolo nominativo e alla conseguente indicazione, nel proprio registro, del nominativo del titolare.

Nella ricerca degli interessi sottesi alla nominatività cartolare non deve essere, altresì, trascurato il possibile profilo organizzatorio dell'ente emittente e, quindi, l'interesse, giuridicamente sostenibile, a possedere un sistema di registrazione nominativo dei titoli emessi così da permettere una certa individuazione della legittimazione attiva del titolare del diritto letterale all'esercizio dello stesso.

Ciò è ancor più vero nei casi di categorie speciali di azioni, in cui la precisa indicazione del soggetto titolare del titolo è fondamentale nella prospettiva di individuare la legittimazione dell'azionsta all'interno del'assemblea speciale nonchè nel realtivo esercizio dei diritti derivanti dal possesso del titolo.

In evidenza: Nominatività del titolo (Cass. 28 giugno 2006, n. 14854)

Il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto sull'intero territorio nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, emesso in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, ha reso impossibile, sin dal momento della sua entrata in vigore, l'emissione di nuove azioni al portatore, per ciò stesso escludendo ogni ulteriore vigenza della l. reg. Sardegna 12 aprile 1957 n. 10, la quale, fino a quel momento, aveva consentito all'Amministrazione regionale di autorizzare l'emissione di titoli siffatti al fine di creare o gestire nuovi impianti industriali nel territorio della Regione. Il sopravvenuto regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, tuttavia, non preclude all'Amministrazione regionale, la quale abbia ricevuto in epoca anteriore il deposito cauzionale di azioni al portatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti al privato in base alla predetta legge reg., di procedere, in presenza delle previste condizioni (come la non realizzazione delle opere e degli impianti progettati nel previsto termine), all'incameramento della cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del sopravvenuto obbligo di conversione di tali titoli rispetto alla loro funzione cauzionale, considerato che le azioni al portatore costituivano (almeno sino alla scadenza del termine per la loro utile conversione in titoli nominativi) beni atti alla circolazione, dotati di valore economico, e quindi idonei a svolgere l'indicata funzione.

Azioni di riscatto

Tra le categorie speciali di azioni desta notevole interesse, per i soci e la società, la possibilità di emettere azioni c.d. riscattabili. In questa ipotesi la categoria di azioni consente ai possessori di riscattare le azioni possedute da altri soci, in tal modo aumentando la propria partecipazione al capitale della società.

A ben riflettere sul diritto particolare connesso al possesso dell'azione, si deve evidenziare come la riscattabilità a favore della società deve trovare corretta applicazione anche sulla base della disciplina delle azioni proprie, in funzione della possibile elusione del limite inderogabile dell'acquisto di azioni da parte della società emittente la categoria speciale in esame.

In evidenza: Riscatto delle azioni (Trib. Perugia 25 giugno 2008)

La riscattabilità delle azioni può concretare anche l'unica caratteristica idonea alla creazione di una categoria azionaria: il concetto di "diritti diversi" contenuto nell'art. 2348, comma 2, c.c., si, riferisce a qualsiasi situazione giuridica soggettiva spettante al possessore delle azioni.

Il riscatto societario è una forma di esercizio reale del riacquisto del bene in oggetto (le azioni); siamo pertanto in presenza di una forma di riscatto legale, previsto in altri ambiti della nostra codificazione.

Va da sé che il possesso di tale categoria di azioni permette al possessore un esercizio molto forte sotto il profilo sia amministrativo che patrimoniale, giacché il titolare vedrà, a seguito del riscatto, aumentare proporzionalmente la propria partecipazione in società e, conseguentemente, potrà potenziare tutti i diritti già in suo possesso.

In conclusione

Infine, appare opportuna una rapida distinzione (in termini di qualificazione) tra la categoria speciale e il diritto particolare a favore del socio di s.r.l. (ex art. 2468 c.c.).

Mentre la categoria speciale riguarda una serie di soggetti che hanno deciso di acquistare le azioni, il diritto particolare è unicamente legato alla singola persona socia. Ancora, la categoria vuole che tutti i possessori di azioni speciali abbiano uguali diritti, mentre il diritto particolare anche se previsto a favore di più soci è sempre un unicum, di modo che i soci titolari non costituiscono mai una categoria.

Infine, sotto il profilo della patrimonializzazione dei diritti connessi, mentre gli azionisti speciali possono vendere (e quindi patrimonializzare) le azioni in loro possesso (in quanto trasferibili a terzi o altri soci), il socio di s.r.l. con diritti particolare non può trasferire a terzi (o soci) i diritti in oggetti.

La categoria speciale consente una facile trasferibilità dei diritti connessi in funzione del perseguimento dell'interesse sociale a mantenere quella particolare categoria; all'opposto, nelle società a responsabilità limitata, i diritti particolari sono indissolubilmente legati alla persona del socio che ne è titolare.

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 23462349 c.c.
  • Art. 2351 c.c.
  • Art. 2376 c.c.
  • Art. 2468 c.c.

Giurisprudenza:

  • Cass. 10 aprile 2013, n. 8693
  • Cass. 13 marzo 2013, n. 6207
  • Cass. 28 giugno 2006, n. 14854
  • Trib. Perugia 25 giugno 2008
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