Conferimenti in naturaFonte: Cod. Civ. Articolo 2343
04 Maggio 2017
Inquadramento
Benché i conferimenti in denaro rappresentino il sistema normalmente utilizzato per la costituzione delle società di capitali e per i successivi aumenti di capitale (tanto che l'art. 2342, comma 1, c.c. stabilisce che, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro), è consentito alle parti contraenti avvalersi di altre entità economiche che possano formare oggetto di apporto imputabile al capitale sociale. La distinzione tra conferimenti in denaro e conferimenti in natura (oppure, accogliendo la terminologia comunitaria, in contanti e, rispettivamente, non in contanti), risulta particolarmente rilevante alla luce della diversa disciplina alla quale ciascuna di tali vicende risulta sottoposta, con particolare riferimento al fatto che i primi devono essere eseguiti in misura almeno pari al venticinque per cento (salvo, come noto, per le società unipersonali e per il caso in cui venga meno la pluralità dei soci, con obbligo dell'unico azionista rimasto di effettuare i versamenti eventualmente ancora dovuti entro novanta giorni), mentre i secondi devono esserlo integralmente e, ancor più significativamente, al fatto che l'art. 2343 c.c. prevede per i conferimenti in natura una relazione di stima che risulterebbe del tutto priva di senso per quelli in denaro (Ferri jr, Art. 2342 – Conferimenti, in Gabrielli (diretto da), Santosuosso (a cura di), Commentario del codice civile, Torino, 2015, 761). A presidio del principio dell'integrità del capitale sociale, il legislatore ha stabilito (art. 2346, comma 5, c.c.) che in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Nulla quaestio quando il conferimento è effettuato in denaro: sarà sufficiente conferire una somma di denaro non inferiore al capitale sociale sottoscritto. La questione si complica quando i conferimenti sono effettuati in natura (ponendosi un ulteriore problema quando si tratta di beni conferiti in godimento) o mediante la cessione di crediti vantati nei confronti di soggetti terzi. Nel caso di beni conferiti in proprietà devono essere osservate le norme sulla vendita in relazione alla garanzia ed al passaggio dei rischi, mentre per i beni conferiti in godimento, si applicano le norme sulla locazione, con la conseguenza che il rischio del perimento del bene rimane a carico del socio conferente (art. 2254 c.c.). Nel caso di conferimento di crediti, il conferente risponderà dell'eventuale insolvenza del debitore nei limiti indicati dall'art. 1267 c.c. per il caso di assunzione convenzionale di garanzia, nei limiti di quanto ha ricevuto (art. 2255 c.c.). Per le sole società per azioni, non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi (art. 2342, u.c., c.c.), quali prestazioni riconducibili ad un contratto d'opera manuale o ad un contratto d'opera intellettuale, così come diritti di credito aventi ad oggetto prestazioni di tale natura. Dalla previsione secondo la quale le azioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2342, comma 3, c.c.), si ricava l'ulteriore conseguenza che sono altresì esclusi come possibile oggetto di conferimento tutti i beni che per loro caratteristica non sono suscettibili di essere trasferiti uno actu al momento della sottoscrizione, come, ad esempio, le cose generiche, le cose future ed altrui nonché le prestazioni continuative o periodiche di beni. Sono, invece, conferibili i diritti di godimento, sia reali che personali, perché la società acquista immediatamente la disponibilità di tali beni, con tutte le relative utilità ritraibili, ad eccezione, intuitivamente, del diritto d'abitazione e d'uso in quanto non esercitabili dalle persone giuridiche. Parimenti, sono conferibili tutti i beni, anche immateriali, che sono iscrivibili in bilancio, siano essi diritti di brevetto per marchi, invenzioni e l'avviamento (Nigro, La nozione di capitale sociale e i conferimenti, in Cagnasso-Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., Bologna, 2013, I, 721). Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Al fine di garantire l'integrità del capitale sociale sia nell'interesse dei terzi sia nell'interesse degli stessi azionisti, l'art. 2343 c.c. prevede che il valore dei conferimenti in natura e dei crediti sia asseverato da un terzo soggetto indipendente – un esperto – nominato dal tribunale nel cui circondario si trova (o si troverà) la sede legale della società, il quale dovrà giurare la sua perizia. L'esperto risponderà dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi (art. 2343, comma 2, c.c.). All'esperto, ai sensi dell'art. 64 c.p.c., si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (artt. 366, 373, 376, 377 e 384 c.p.). Nella sostanza, l'esperto deve attestare la non inferiorità del valore dei beni conferiti rispetto alla parte di capitale da essi liberata (e all'eventuale sovrapprezzo), nel senso che i beni conferiti potrebbero essere, in ipotesi, sottovalutati ma giammai sopravvalutati oltre la soglia di un quinto (20 per cento), come previsto dall'art. 2343, ultimo comma, c.c., relativamente al successivo controllo ad opera degli amministratori. La relazione dell'esperto deve indicare (come contenuto minimo): i) la descrizione analitica dei beni o crediti conferiti; ii) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo; iii) i criteri di valutazione seguiti. La relazione di stima costituisce un allegato dell'atto costitutivo. I predetti contenuti minimi sono finalizzati a consentire la revisione da parte degli amministratori quando sussistano fondati motivi e permettere di valutare l'eventuale responsabilità dell'esperto. La descrizione dei beni o dei crediti conferiti deve consentire quantomeno l'individuazione dei conferimenti in natura anche se, come è stato autorevolmente osservato, la descrizione dei beni è essenziale per stabilire i criteri di valutazione e deve consistere in un'indicazione il più precisa possibile dei connotati del bene oggetto della stima (Miola, La stima dei conferimenti in natura e dei crediti, in Colombo-Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, Torino, 2004, I, t. 3, 345). Il criterio di valutazione adottato dall'esperto appare fondamentale anche se la legge, forse volutamente, non fornisce alcun dato che permetta di preferirne uno piuttosto che un altro, dovendosi così poter supporre che l'esperto abbia la più ampia discrezionalità circa il criterio prescelto, sia pur temperata dall'obbligo di indicare nella relazione il o i criteri prescelti (Miola, op. ult. cit., 352). Per quanto attiene il requisito temporale della perizia di stima, anche se la legge, nuovamente, nulla precisa a tal proposito, si ritiene che essa, al fine di avere un sufficiente grado di aggiornamento non possa essere superiore a sei mesi antecedenti alla stipulazione dell'atto costitutivo, in applicazione (analogica) della previsione di cui all'art. 2343 ter, comma 2, c.c. (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 117, Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario nella s.p.a. e nelle s.r.l., 5 aprile 2011, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 508). La perizia così redatta deve essere oggetto di controllo da parte degli amministratori nel termine di centottanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Anche se attualmente non è più previsto il controllo dei sindaci, è bene sottolineare che la loro funzione di vigilanza è, all'opposto, destinata ad alimentarsi di nuova linfa ritraibile dai principi generali che assegnano al collegio sindacale il primato in tema di controlli circa l'operato degli amministratori. Qualora sussistano fondati motivi gli amministratori devono procedere, entro lo stesso termine, alla revisione della perizia e, fintantoché il procedimento di controllo non è terminato, le azioni corrispondenti al conferimento in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società. E' molto opportuno precisare che i fondati motivi costituiscono una clausola generale il cui contenuto, anche ai fini della responsabilità degli organi sociali, dovrà essere stabilito avendo riguardo alle circostanze concrete della sopravvalutazione del conferimento in natura. I fondati motivi tendono a realizzare un contemperamento tra le contrapposte esigenze di effettività del capitale sociale e la certezza della stima, e costituiscono un adeguato filtro per evitare iniziative di revisione non adeguatamente ponderate e finalizzate esclusivamente a prevenire contestazioni da parte dei soci sul non adeguato svolgimento del controllo sulla relazione di stima (Miola, op. ult. cit., 480). Se, all'esito del controllo e revisione (che va naturalmente comunicato dagli amministratori al socio interessato), emerge che il valore dei beni in natura è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte (art. 2343, comma 4, c.c.). Tuttavia, al fine di evitare soluzione estreme, la legge concede al socio una duplice possibilità: i) versare la differenza in denaro, mantenendo, in tal modo, inalterata la sua partecipazione, oppure ii) recedere dalla società con il diritto alla restituzione (introducendo un'eccezione ai principi generali) del bene conferito, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura, precisandosi che tale ultima espressione va interpretata nel senso che la restituzione sia giuridicamente e materialmente ancora possibile (il bene, ad esempio, non è stato né venduto né ceduto né irreversibilmente trasformato né è stato usato nel processo produttivo) oppure non risulta fondamentale o essenziale per il conseguimento dell'oggetto sociale. Quid iuris circa i criteri di liquidazione della quota del socio recedente nel caso in cui non fosse possibile la restituzione del bene in natura? Sembrerebbe appropriato affermare che la liquidazione debba avvenire tenendo conto dei valori risultanti dalla perizia rettificata perché altrimenti il socio conferente potrebbe ingiustamente locupletare. Parimenti, poiché il recesso non ha effetto retroattivo, si dovrà tenere anche conto degli utili e delle perdite nel frattempo maturati. Di fronte al perdurante silenzio del socio al quale il consiglio di amministrazione abbia comunicato l'esito della revisione di stima (impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2388, comma 4, c.c.), la società dovrà comunque provvedere alla riduzione del capitale sociale con annullamento parziale delle azioni già assegnate in sede di assemblea straordinaria [Trib. Milano, 13 marzo 2000 (decr.), in Soc., 2001, 337 e ss., con nota di Colombo]. V'è, infine, da segnalare che lo statuto potrebbe prevedere un meccanismo atto a neutralizzare l'accertata minusvalenza a carico del socio conferente in natura mediante una diversa ripartizione delle azioni tra i soci (art. 2343, u.c., c.c.), sempre nel rispetto dell'art. 2346, comma 5, c.c.. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima. I metodi alternativi di valutazione
In un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi la legge disciplina il procedimento di conferimento di beni in natura e dei crediti senza relazione di stima (anche se, come giustamente è stato fatto osservare, più che in presenza di un conferimento “senza relazione di stima”, siamo di fronte ad una “stima semplificata”: Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 363) tutte le volte in cui il valore dei predetti beni risulti già valutato sulla base di altri parametri attendibili di riferimento predeterminati (art. 2343-ter c.c., introdotto dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/68/CE, e da ultimo modificato dal D.Lgs 29 novembre 2010, n. 224). Innanzitutto la relazione di stima non è necessaria nel caso di conferimento di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere valori mobiliari, qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti con riferimento ai valori mobiliari indicati) ovvero di strumenti del mercato monetario (buoni del Tesoro, certificati di deposito e le carte commerciali, ai sensi dell'art. 111 bis disp. att. c.c.) se il valore ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Per prezzo medio ponderato si potrà fare riferimento all'art. 106, comma 2, T.U.F., in tema di offerta pubblica d'acquisto. Qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano negoziati su un mercato regolamentato, il prezzo medio ponderato deriverà dalla media dei prezzi ufficiali rilevati in ciascun giorno di negoziazione in borsa aperta ponderata per quantità scambiate nello stesso giorno (Maltoni, Questioni in merito all'applicazione della disciplina dell'art. 2343-ter c.c. (disciplina vigente a seguito del d. lgs. 29 novembre 2010 n. 224), Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 50-2011/I, 5). La perizia non è altresì obbligatoria in relazione ad altri beni in natura o crediti qualora il valore ad essi attribuito sia: 1) pari o inferiore al fair value iscritto in un bilancio sottoposto a revisione legale, senza rilievi, dell'esercizio precedente a quello del conferimento; 2) risultante da una valutazione conforme ai principi e criteri adottati per i beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente (non legato al conferente da rapporti che possano compromettere l'obiettività della sua valutazione, tenuto anche conto del fatto che non è richiesta la nomina da parte dell'autorità giudiziaria) non oltre sei mesi prima la data del conferimento stesso. Quanto al primo punto che precede v'è da osservare che l'ultimo comma dell'art. 2343-ter c.c. precisa che per la definizione di fair value bisogna fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea, con la conseguenza che il regime alternativo è applicabile soltanto a condizione che la società conferente rediga il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS e che i beni oggetto del conferimento siano valutati al fair value (Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 120, Il “fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a., 5 aprile 2011, in Busani, Massimario delle operazioni societarie, Milano, 2016, 521). Naturalmente, sarà utilizzabile non soltanto il bilancio delle società rispetto alle quali la legge impone l'obbligo della revisione legale ma anche di quelle che sottopongono il loro bilancio a revisione legale volontaria. Quanto al secondo punto che precede, la valutazione dell'esperto deve essere conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, vale a dire dei criteri accettati dalla prassi ed elaborati da ordini professionali e dalla dottrina che consentano di identificare in modo chiaro ed attendibile il valore di scambio dei beni oggetto di conferimento (Bertolotti, Art. 2343 ter – Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, in Gabrielli (diretto da), Santosuosso (a cura di), Commentario del codice civile, Torino, 2015, 825, il quale precisa anche che in assenza di contenzioso e precedenti giurisprudenziali, possono essere assunte quale utile parametro per redigere la perizia le indicazioni fornite dalla giurisprudenza in merito alle attestazioni redatte dai professionisti nelle vicende di composizione negoziale della crisi d'impresa). In mancanza degli elementi indicati nei primi due commi dell'art. 2343 ter c.c. si dovrà optare per il procedimento “ordinario” di cui all'art. 2343 c.c.. A mente dell'art. 2343-ter, comma 3, c.c., chi conferisce beni non in contanti o crediti deve presentare la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, con riguardo agli apporti diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario, delle condizioni per l'esonero dall'ordinario procedimento di valutazione. Detta documentazione va allegata all'atto costitutivo. Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
L'art. 2343-quater c.c. impone agli amministratori, per i conferimenti avvenuti senza perizia di stima (rectius: con stima semplificata, ut supra), di verificare, nel più breve termine di trenta giorni rispetto ai centottanta di cui all'art. 2343 c.c., se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti, in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni, oppure se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 2343-ter, comma 2, c.c. o alla data di valutazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei bei o crediti conferiti. Nello stesso termine gli amministratori devono valutare la sussistenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha redatto la perizia usata per il conferimento. Tuttavia il controllo degli amministratori deve andare oltre il mero intervento formale, dovendosi estendere alla verifica sostanziale della corrispondenza tra il valore delle entità conferite, quale risulta dall'applicazione dei criteri alternativi e quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo (Abriani, I conferimenti, in Cottino (diretto da) Trattato di diritto commerciale, Padova, 2010, IV, 197). Con riferimento al conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario gli amministratori dovranno verificare l'assenza di fatti eccezionali che abbiano inciso sul valore degli stessi strumenti e, in relazione ai conferimenti non in denaro o di crediti valutati secondo la regola del fair value,la verifica dovrà escludere l'esistenza di fatti nuovi rilevanti. In particolare, quanto ai fatti nuovi rilevanti si è sostenuto che in essi vada ricompreso qualsiasi evento economico nuovo o accadimento extra economico tale da modificare sensibilmente il valore equo dei beni conferiti ovvero il valore attribuito dall'esperto indipendente, mentre con riferimento all'altro parametro indicato relativo alla capacità di modificare sensibilmente il valore dei beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, si ritiene che intervenga una modifica sensibile allorché il valore risulti inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento ai sensi dell'art. 2343, comma 4, c.c. (Bertolotti, Art. 2343 quater – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione, in Gabrielli (diretto da), Santosuosso (a cura di), Commentario del codice civile, Torino, 2015, 837; Nigro, La nozione di capitale sociale e i conferimenti, in Cagnasso-Panzani (diretto da), Le nuove s.p.a., Bologna, 2013, I, 743, nota 119). Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti fatti eccezionali o fatti nuovi rilevanti oppure ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione, essi devono procedere ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 c.c., con istanza diretta al tribunale competente per la nomina dell'esperto. Invece, nel caso in cui la verifica non presenti problemi di sorta, gli amministratori, sempre nel termine di trenta giorni, devono depositare nel registro delle imprese una dichiarazione che deve contenere: a) la descrizione dei beni o crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'art. 2343 c.c.; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo; d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di tali beni; e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, c.c.. Fintantoché tale dichiarazione non sarà stata iscritta nel registro delle imprese le azioni corrispondenti al conferimento sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Riferimenti
Normativi
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