Società Cooperativa EuropeaFonte: Reg. 22 luglio 2003 n. 1435
08 Agosto 2013
Inquadramento
L'istituzione della società cooperativa europea rappresenta un passo avanti nel processo di integrazione del mercato comunitario europeo. L'Italia ha dato attuazione al sopra citato regolamento con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2006, n. 9203 entrata in vigore il 18 agosto 2006 (G.U. 25 luglio 2006, n. 171). Il regolamento europeo prevede un coordinamento normativo con la legislazione del paese membro in cui la SCE ha la sede legale. In tale fattispecie lo stesso regolamento opera un ampio rinvio in materia fiscale, di concorrenza, di proprietà intellettuale e di insolvenza. La SCE è costituita con un numero di soci minimo pari a cinque. I soci devono essere residenti in almeno due Stati membri della Comunità Europea. In tal caso si sottolinea la prevalenza del regolamento europeo sul nostro codice civile dove all'art. 2522 prevede un numero minimo di soci pari a 9 ridotto a 3 se la cooperativa viene costituita con l'adozione del modello di una s.r.l. La SCE può essere costituita da persone fisiche o giuridiche aventi la sede sociale in almeno due stati membri. La stessa costituzione può avvenire mediante operazione straordinaria di trasformazione o mediante operazione straordinaria di fusione. Il testo della circolare n. 2003/72/CE completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In Italia la circolare è stata recepita con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48. La ratio del provvedimento è quella di garantire ai dipendenti, qualora le cooperative adottino la nuova forma giuridica della SCE, la prosecuzione all'esercizio dei propri diritti collettivi. La Istituzione della SCE
Dopo l'introduzione del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e della Società Europea introdotti, rispettivamente con i regolamenti CE n. 2137/1985 e CE n. 2157/2001, con il regolamento CE n. 1435/2003 la Comunità Europea ha introdotto la Società Cooperativa Europea (SCE). Successivamente con il regolamento CE n.72/2003 la Comunità ha completato lo statuto della SCE e ha fissato le regole in materia di coinvolgimento nella Società Cooperativa Europea dei lavoratori. L'Italia ha dato attuazione al sopra citato regolamento con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2006 n.9203 entrata in vigore il 18 agosto 2006 (G.U. 25.7.2006 n. 171). Il regolamento europeo prevede un coordinamento normativo con la legislazione del paese membro in cui la SCE ha la sede legale. In tale fattispecie lo stesso regolamento opera un ampio rinvio in materia fiscale, di concorrenza, di proprietà intellettuale e di insolvenza.
Per la SCE vige il criterio secondo cui viene disciplinata in ciascun Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale. Si tratta del cosiddetto “principio di non discriminazione” di cui all'art. 9 del regolamento CE n. 1435/2003. La Società Cooperativa Europea mantiene gli stessi principi cardine del sistema cooperativo. All'articolo 1 del citato regolamento viene sottolineato: In via generale, salvo casi particolari, la SCE è costituita con un numero di soci minimo pari a cinque. I soci devono essere residenti in almeno due Stati membri della Comunità Europea. In tal caso si sottolinea la prevalenza del regolamento europeo sul nostro codice civile dove all'art. 2522 prevede un numero minimo di soci pari a 9 ridotto a 3 se la cooperativa viene costituita con l'adozione del modello di una s.r.l. Altra differenziazione dalla normativa italiana, la SCE può essere costituita con un minimo capitale sociale di ammontare pari a 30.000 euro (o equivalente se espresso nella moneta corrente di un Paese membro fuori dall'area euro). Il capitale della SCE è diviso in quote nominative. Le quote possono essere di diverse categorie purché nell'ambito di ciascuna categoria abbiano il medesimo valore mai inferiore al valore nominale e conferiscano gli stessi diritti. Le quote non possono essere emesse a fronte di prestazioni riguardanti l'esecuzione di lavori o a fronte di prestazioni di servizi. In caso di conferimento in denaro, le quote devono essere liberate al momento della sottoscrizione per almeno il venticinque per cento del loro ammontare. Successivamente entro cinque anni al massimo le quote sottoscritte devono essere integralmente liberate. Il termine di cinque anni è perentorio e lo statuto della SCE può solamente prevedere un termine più breve. La Società Cooperativa Europea ha quale scopo principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita. La Società Cooperativa Europea può promuovere altresì la partecipazione dei propri soci ad attività economiche di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. Da quanto sopra si evince il carattere mutualistico della società cooperativa europea che non differisce sostanzialmente da quanto sancito dagli artt. 2512-2514 del nostro codice civile in termini di mutualità tant'è che una SCE con sede sociale e amministrazione centrale in Italia può recepire le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile e quindi essere iscritta come cooperativa a mutualità prevalente nell'apposita sezione dell'albo delle cooperative, previa dimostrazione del possesso dei requisiti sanciti dall'art. 2513 del codice civile. Il regolamento CE n.1435/2003 disciplina anche la figura di SCE a mutualità non prevalente. Lo statuto può espressamente prevedere l'ammissione di terzi non soci a beneficiare delle attività della cooperativa e a partecipare alle proprie operazioni. La SCE può essere costituita da persone fisiche o giuridiche aventi la sede sociale in almeno due stati membri. La stessa costituzione può avvenire mediante operazione straordinaria di trasformazione o mediante operazione straordinaria di fusione. In particolare la SCE può essere costituita:
L'assoluto carattere di novità consiste nella possibilità della trasformazione di cooperative:
Altro elemento di assoluto rilievo è la possibilità di un ente giuridico con amministrazione centrale esterna all'Unione Europea di partecipare alla costituzione di una SCE se lo stesso ente è costituito secondo i dettami di legge di uno Stato membro, che abbia la propria sede nello stesso Stato membro e abbia legami economici continuativi con un altro Stato membro.
La Società Cooperativa Europea è dotata di una propria personalità giuridica acquisita con l'iscrizione nell'Albo delle Imprese previsto dalla Legge dello Stato Membro in cui viene fissata la sede sociale e l'amministrazione principale. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione della sigla SCE e, se ricorre il presupposto, l'indicazione “a responsabilità limitata”. Con il termine Statuto per la SCE si intende inclusivo anche dell'atto costitutivo che deve avere la forma di scrittura privata. Il regolamento citato in materia di controllo preventivo prevede il rinvio alle leggi nazionali in termini di costituzione delle s.p.a. nello stato membro in cui la SCE ha la sede sociale e deve essere applicata anche al controllo per la costituzione della SCE. In materia di pubblicità degli atti il regolamento CE rinvia sostanzialmente a quanto previsto dalla legge interna per le società per azioni dello Stato membro dove ha la sede sociale e l'amministrazione centrale; esiste però una condizione per l'iscrizione di una SCE ed è il rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2003/72/CE in merito alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori.
Il legislatore europeo ha previsto per la SCE una assemblea generale dei soci. L'assemblea generale dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dal regolamento e/o dalla legge dello Stato membro in cui ha sede sociale. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e in quella sede decide sull'approvazione del Bilancio annuale e sulla destinazione degli utili. Il sistema di amministrazione della SCE può essere scelto tra il sistema monistico e il sistema dualistico. In Italia, in virtù del coordinamento normativo, è previsto anche il ricorso al sistema tradizionale con l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e , se ne ricorrono i presupposti, il Collegio Sindacale e/o l'organo di revisione contabile esterno. Nel sistema monistico è previsto l'organo di amministrazione che gestisce la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi anche in giudizio. Nel sistema dualistico sono previsti:
La destinazione degli Utili e coinvolgimento dei lavoratori
In materia di destinazione degli utili il legislatore europeo opera un generale rinvio alle norme specifiche di ciascun Stato membro. La SCE con sede in Italia come prevede la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2006 n. 9203 deve rispettare le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione italiana. In tale fattispecie la SCE deve destinare il 30% degli utili netti alla riserva legale ai sensi dell'art. 2545-ter del codice civile; la SCE costituita in Italia non può interrompere la destinazione degli utili a riserva legale dovendo continuare ad alimentarla indipendentemente dal raggiungimento della soglia minima prevista dal regolamento. La SCE con sede legale ed amministrazione centrale in Italia deve inoltre corrispondere una quota del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui aderisce (o qualora non aderisca a nessun fondo di categoria ad uno specifico capitolo del bilancio dello Stato) a norma dell'art. 2545-quater del codice civile. Lo statuto della SCE può prevedere un ristorno a favore dei soci. L'assemblea generale della SCE può prevedere una duplice destinazione dell'avanzo residuale di utili:
In caso di scioglimento l'attivo residuale, dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori e il rimborso dell'apporto di capitali dei soci, può essere destinato alla devoluzione ai fondi mutualistici ovvero, in quanto compatibile con la legislazione interna dello Stato in cui ha sede la SCE, alla devoluzione secondo quanto predeterminato nello statuto.
Coinvolgimento dei lavoratori Il testo della circolare n.2003/72/CE completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In Italia la circolare è stata recepita con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48. La ratio del provvedimento è quella di garantire ai dipendenti, qualora le cooperative adottino la nuova forma giuridica della SCE, la prosecuzione all'esercizio dei propri diritti collettivi.
Procedura di negoziazione
Quando gli organi di direzione ed amministrazione delle entità giuridiche che partecipano decidono di costituire la SCE devono preventivamente avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE stessa. Verrà quindi istituita una delegazione speciale di negoziazione rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti la costituzione e delle filiali o succursali interessate. In generale le delegazioni sono formate secondo i seguenti criteri:
b) nel caso in cui la SCE è costituita mediante fusione, altri membri supplementari per ogni Stato membro in numero tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione abbia al suo interno almeno un membro rappresentante per ogni società cooperativa partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE; Salvo il caso di una SCE costituita mediante trasformazione, in tal caso la delegazione speciale di negoziazione può decidere di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso, mediante una decisione che richiede una maggioranza composta dai voti di due terzi dei membri rappresentativi di almeno i due terzi dei lavoratori, tali voti devono in questo caso rappresentare lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SCE non prima che siano trascorsi due anni dalla data della decisione anzidetta, a meno che le parti non convengano di anticipare i termini di negoziazione. Dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione, iniziano i negoziati per l'accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori tra la stessa delegazione e gli organi di direzione ed amministrazione delle entità giuridiche che partecipanoalla costituzione della SCE. La durata massima dei negoziati è fissata in sei mesi con possibilità di proroga fino ad un anno dalla data di costituzione della delegazione speciale di negoziazione. L'accordo deve stabilire: Nel caso di SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche, che impiegano nel loro insieme almeno 50 dipendenti in almeno due Stati membri si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; qualora la SCE (costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche) impieghi meno di 50 lavoratori nel loro insieme o più di 50 lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori avviene applicando le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE.
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