Società Cooperativa Europea

Stefano Lapponi
08 Agosto 2013

L'istituzione della società cooperativa europea rappresenta un passo avanti nel processo di integrazione del mercato comunitario europeo. L'Italia ha dato attuazione al sopra citato regolamento con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2006, n. 9203 entrata in vigore il 18 agosto 2006 (G.U. 25.7.2006 n. 171). Il regolamento europeo prevede un coordinamento normativo con la legislazione del paese membro in cui la SCE ha la sede legale. In tale fattispecie lo stesso regolamento opera un ampio rinvio in materia fiscale, di concorrenza, di proprietà intellettuale e di insolvenza. La SCE è costituita con un numero di soci minimo pari a cinque. I soci devono essere residenti in almeno due Stati membri della Comunità Europea. In tal caso si sottolinea la prevalenza del regolamento europeo sul nostro codice civile dove all'art. 2522 prevede un numero minimo di soci pari a 9 ridotto a 3 se la cooperativa viene costituita con l'adozione del modello di una S.R.L. La SCE può essere costituita da persone fisiche o giuridiche aventi la sede sociale in almeno due stati membri. La stessa costituzione può avvenire mediante operazione straordinaria di trasformazione o mediante operazione straordinaria di fusione. Il testo della circolare n. 2003/72/CE completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In Italia la circolare è stata recepita con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48. La ratio del provvedimento è quella di garantire ai dipendenti, qualora le cooperative adottino la nuova forma giuridica della SCE, la prosecuzione all'esercizio dei propri diritti collettivi.
Inquadramento

L'istituzione della società cooperativa europea rappresenta un passo avanti nel processo di integrazione del mercato comunitario europeo. L'Italia ha dato attuazione al sopra citato regolamento con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2006, n. 9203 entrata in vigore il 18 agosto 2006 (G.U. 25 luglio 2006, n. 171).

Il regolamento europeo prevede un coordinamento normativo con la legislazione del paese membro in cui la SCE ha la sede legale. In tale fattispecie lo stesso regolamento opera un ampio rinvio in materia fiscale, di concorrenza, di proprietà intellettuale e di insolvenza. La SCE è costituita con un numero di soci minimo pari a cinque. I soci devono essere residenti in almeno due Stati membri della Comunità Europea. In tal caso si sottolinea la prevalenza del regolamento europeo sul nostro codice civile dove all'art. 2522 prevede un numero minimo di soci pari a 9 ridotto a 3 se la cooperativa viene costituita con l'adozione del modello di una s.r.l.

La SCE può essere costituita da persone fisiche o giuridiche aventi la sede sociale in almeno due stati membri. La stessa costituzione può avvenire mediante operazione straordinaria di trasformazione o mediante operazione straordinaria di fusione. Il testo della circolare n. 2003/72/CE completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In Italia la circolare è stata recepita con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48. La ratio del provvedimento è quella di garantire ai dipendenti, qualora le cooperative adottino la nuova forma giuridica della SCE, la prosecuzione all'esercizio dei propri diritti collettivi.

La Istituzione della SCE

Dopo l'introduzione del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e della Società Europea introdotti, rispettivamente con i regolamenti CE n. 2137/1985 e CE n. 2157/2001, con il regolamento CE n. 1435/2003 la Comunità Europea ha introdotto la Società Cooperativa Europea (SCE). Successivamente con il regolamento CE n.72/2003 la Comunità ha completato lo statuto della SCE e ha fissato le regole in materia di coinvolgimento nella Società Cooperativa Europea dei lavoratori. L'Italia ha dato attuazione al sopra citato regolamento con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2006 n.9203 entrata in vigore il 18 agosto 2006 (G.U. 25.7.2006 n. 171). Il regolamento europeo prevede un coordinamento normativo con la legislazione del paese membro in cui la SCE ha la sede legale. In tale fattispecie lo stesso regolamento opera un ampio rinvio in materia fiscale, di concorrenza, di proprietà intellettuale e di insolvenza.

Legge applicabile alla Società Cooperativa Europea

Materie disciplinate dal regolamento CE n.1435/2003

- disposizioni del regolamento

- disposizioni statutarie della SCE

Materie non disciplinate dal regolamento CE n.1435/2003 o per la parte vacante in materie disciplinate solo parzialmente

- leggi adottate solo dagli stati membri

- leggi che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede legale

- disposizioni dello statuto della SCE alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita in conformità alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede legale.

Per la SCE vige il criterio secondo cui viene disciplinata in ciascun Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale. Si tratta del cosiddetto “principio di non discriminazione” di cui all'art. 9 del regolamento CE n. 1435/2003.

Caratteristiche della Società Cooperativa Europea

La Società Cooperativa Europea mantiene gli stessi principi cardine del sistema cooperativo. All'articolo 1 del citato regolamento viene sottolineato:
- il principio della porta aperta,
- il principio della mutualità.

In via generale, salvo casi particolari, la SCE è costituita con un numero di soci minimo pari a cinque. I soci devono essere residenti in almeno due Stati membri della Comunità Europea. In tal caso si sottolinea la prevalenza del regolamento europeo sul nostro codice civile dove all'art. 2522 prevede un numero minimo di soci pari a 9 ridotto a 3 se la cooperativa viene costituita con l'adozione del modello di una s.r.l. Altra differenziazione dalla normativa italiana, la SCE può essere costituita con un minimo capitale sociale di ammontare pari a 30.000 euro (o equivalente se espresso nella moneta corrente di un Paese membro fuori dall'area euro).
Al di là di tale limite il capitale è variabile con le modalità tipiche delle cooperative e quindi un aumento o una diminuzione di capitale non comporta alcuna modifica statutaria, né alcuna pubblicità legale. Sarà l'assemblea generale della SCE con cadenza annuale ha constatare mediante risoluzione assembleare , l'ammontare del capitale sociale al termine dell'esercizio e la variazione dello stesso rispetto all'esercizio precedente.

Il capitale della SCE è diviso in quote nominative. Le quote possono essere di diverse categorie purché nell'ambito di ciascuna categoria abbiano il medesimo valore mai inferiore al valore nominale e conferiscano gli stessi diritti. Le quote non possono essere emesse a fronte di prestazioni riguardanti l'esecuzione di lavori o a fronte di prestazioni di servizi. In caso di conferimento in denaro, le quote devono essere liberate al momento della sottoscrizione per almeno il venticinque per cento del loro ammontare. Successivamente entro cinque anni al massimo le quote sottoscritte devono essere integralmente liberate. Il termine di cinque anni è perentorio e lo statuto della SCE può solamente prevedere un termine più breve.

La Società Cooperativa Europea ha quale scopo principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita. La Società Cooperativa Europea può promuovere altresì la partecipazione dei propri soci ad attività economiche di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. Da quanto sopra si evince il carattere mutualistico della società cooperativa europea che non differisce sostanzialmente da quanto sancito dagli artt. 2512-2514 del nostro codice civile in termini di mutualità tant'è che una SCE con sede sociale e amministrazione centrale in Italia può recepire le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile e quindi essere iscritta come cooperativa a mutualità prevalente nell'apposita sezione dell'albo delle cooperative, previa dimostrazione del possesso dei requisiti sanciti dall'art. 2513 del codice civile.

Il regolamento CE n.1435/2003 disciplina anche la figura di SCE a mutualità non prevalente. Lo statuto può espressamente prevedere l'ammissione di terzi non soci a beneficiare delle attività della cooperativa e a partecipare alle proprie operazioni.

La costituzione della Società Cooperativa Europea

La SCE può essere costituita da persone fisiche o giuridiche aventi la sede sociale in almeno due stati membri. La stessa costituzione può avvenire mediante operazione straordinaria di trasformazione o mediante operazione straordinaria di fusione.

In particolare la SCE può essere costituita:

  1. da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri;
  2. da almeno cinque persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la sede sociale o siano soggette alla legge in almeno due Stati membri;
  3. da società e da enti giuridici di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi;
  4. mediante la fusione di cooperative propria o per incorporazione, costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità se almeno due di esse sono soggette alla legge di due diversi Stati membri;
  5. mediante la trasformazione di una cooperativa costituita secondo la legge di uno Stato membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità se ha da almeno due anni una filiazione o unaa succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

L'assoluto carattere di novità consiste nella possibilità della trasformazione di cooperative:

  • attraverso l'operazione di fusione le cooperative di più Stati membri possono fondersi sotto forma di SCE con l'opportunità di ampliare le proprie operazioni transfrontaliere senza dover formare una rete di filiali ognuna rispondente alla Legge di uno Stato membro diverso ottenendo così una ottimizzazione dei propri affari;
  • una cooperativa di uno Stato nazionale che svolge la propria attività in uno o più Stati membri, può trasformarsi in una SCE senza prima doversi sciogliere.

Altro elemento di assoluto rilievo è la possibilità di un ente giuridico con amministrazione centrale esterna all'Unione Europea di partecipare alla costituzione di una SCE se lo stesso ente è costituito secondo i dettami di legge di uno Stato membro, che abbia la propria sede nello stesso Stato membro e abbia legami economici continuativi con un altro Stato membro.

Lo statuto e la pubblicità legale

La Società Cooperativa Europea è dotata di una propria personalità giuridica acquisita con l'iscrizione nell'Albo delle Imprese previsto dalla Legge dello Stato Membro in cui viene fissata la sede sociale e l'amministrazione principale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione della sigla SCE e, se ricorre il presupposto, l'indicazione “a responsabilità limitata”. Con il termine Statuto per la SCE si intende inclusivo anche dell'atto costitutivo che deve avere la forma di scrittura privata. Il regolamento citato in materia di controllo preventivo prevede il rinvio alle leggi nazionali in termini di costituzione delle s.p.a. nello stato membro in cui la SCE ha la sede sociale e deve essere applicata anche al controllo per la costituzione della SCE.

In materia di pubblicità degli atti il regolamento CE rinvia sostanzialmente a quanto previsto dalla legge interna per le società per azioni dello Stato membro dove ha la sede sociale e l'amministrazione centrale; esiste però una condizione per l'iscrizione di una SCE ed è il rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2003/72/CE in merito alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori.

In Italia la SCE è soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo delle cooperative con distinzione, secondo i presupposti di legge, tra la sezione delle società cooperative a mutualità prevalente e la sezione per le società cooperative a mutualità non prevalente. La pubblicità degli atti avviene secondo quanto previsto in tema di pubblicità legale delle Società per Azioni.

La struttura deliberativa e la governance della Società Cooperativa Europea

Il legislatore europeo ha previsto per la SCE una assemblea generale dei soci.

L'assemblea generale dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dal regolamento e/o dalla legge dello Stato membro in cui ha sede sociale. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e in quella sede decide sull'approvazione del Bilancio annuale e sulla destinazione degli utili. Il sistema di amministrazione della SCE può essere scelto tra il sistema monistico e il sistema dualistico. In Italia, in virtù del coordinamento normativo, è previsto anche il ricorso al sistema tradizionale con l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e , se ne ricorrono i presupposti, il Collegio Sindacale e/o l'organo di revisione contabile esterno.

Nel sistema monistico è previsto l'organo di amministrazione che gestisce la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi anche in giudizio.

Nel sistema dualistico sono previsti:
- l'organo di direzione;
- l'organo di vigilanza.
L'organo di direzione, i cui membri sono nominati dall'organo di vigilanza, a meno che la legge di uno stato membro non preveda espressamente la nomina a cura dell'assemblea generale, gestisce la SCE e la rappresenta verso i terzi, anche in giudizio. Esso è tenuto a informare almeno trimestralmente l'organo di vigilanza circa l'andamento e la probabile evoluzione degli affari sociali. L'organo di vigilanza che si occupa del controllo della gestione svolta dall'organo di direzione; i membri dell'organo di vigilanza sono nominati e vengono revocati dall'assemblea generale. In fase di costituzione i primi membri dell'organo di vigilanza possono essere nominati statutariamente.

La destinazione degli Utili e coinvolgimento dei lavoratori

In materia di destinazione degli utili il legislatore europeo opera un generale rinvio alle norme specifiche di ciascun Stato membro. La SCE con sede in Italia come prevede la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2006 n. 9203 deve rispettare le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione italiana. In tale fattispecie la SCE deve destinare il 30% degli utili netti alla riserva legale ai sensi dell'art. 2545-ter del codice civile; la SCE costituita in Italia non può interrompere la destinazione degli utili a riserva legale dovendo continuare ad alimentarla indipendentemente dal raggiungimento della soglia minima prevista dal regolamento.

La SCE con sede legale ed amministrazione centrale in Italia deve inoltre corrispondere una quota del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui aderisce (o qualora non aderisca a nessun fondo di categoria ad uno specifico capitolo del bilancio dello Stato) a norma dell'art. 2545-quater del codice civile. Lo statuto della SCE può prevedere un ristorno a favore dei soci. L'assemblea generale della SCE può prevedere una duplice destinazione dell'avanzo residuale di utili:

  • a ripartizione tra le riserve;
  • a remunerazione dei capitali liberati (anche parzialmente) sia con corresponsione di denaro che con assegnazione di quote.

In caso di scioglimento l'attivo residuale, dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori e il rimborso dell'apporto di capitali dei soci, può essere destinato alla devoluzione ai fondi mutualistici ovvero, in quanto compatibile con la legislazione interna dello Stato in cui ha sede la SCE, alla devoluzione secondo quanto predeterminato nello statuto.

Coinvolgimento dei lavoratori

Il testo della circolare n.2003/72/CE completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In Italia la circolare è stata recepita con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 48. La ratio del provvedimento è quella di garantire ai dipendenti, qualora le cooperative adottino la nuova forma giuridica della SCE, la prosecuzione all'esercizio dei propri diritti collettivi.
I diritti tutelati sono:
a) i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori (o dei propri rappresentanti);
b) il diritto dei lavoratori di avere i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione o di vigilanza da cui dipendono.
La direttiva disciplina le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative degli stati membri relative al ruolo dei lavoratori della SCE. Le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori sono stabilite in ciascuna SCE secondo la procedura di negoziazione o le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori fissate dalla direttiva.

Procedura di negoziazione

Quando gli organi di direzione ed amministrazione delle entità giuridiche che partecipano decidono di costituire la SCE devono preventivamente avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE stessa. Verrà quindi istituita una delegazione speciale di negoziazione rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti la costituzione e delle filiali o succursali interessate. In generale le delegazioni sono formate secondo i seguenti criteri:


a) membri eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascun Stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle filiazioni o succursali interessate assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota pari al 10% (o sua frazione) del numero dei lavoratori nell'insieme degli Stati membri;

b) nel caso in cui la SCE è costituita mediante fusione, altri membri supplementari per ogni Stato membro in numero tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione abbia al suo interno almeno un membro rappresentante per ogni società cooperativa partecipante che è iscritta e ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE;
c) le modalità di elezione e di designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione sono stabilite dagli Stati membri. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano tramite accordo scritto le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE . A tal fine gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima. La delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:
- nel caso di una SCE da costituire mediante fusione , se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori impiegati dalle cooperative partecipanti;
- nel caso di una SCE da costituire mediante altra forma, se la partecipazione comprende almeno il 50% del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.

Salvo il caso di una SCE costituita mediante trasformazione, in tal caso la delegazione speciale di negoziazione può decidere di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso, mediante una decisione che richiede una maggioranza composta dai voti di due terzi dei membri rappresentativi di almeno i due terzi dei lavoratori, tali voti devono in questo caso rappresentare lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SCE non prima che siano trascorsi due anni dalla data della decisione anzidetta, a meno che le parti non convengano di anticipare i termini di negoziazione.

Accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori

Dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione, iniziano i negoziati per l'accordo sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori tra la stessa delegazione e gli organi di direzione ed amministrazione delle entità giuridiche che partecipanoalla costituzione della SCE. La durata massima dei negoziati è fissata in sei mesi con possibilità di proroga fino ad un anno dalla data di costituzione della delegazione speciale di negoziazione.

L'accordo deve stabilire:
a) il campo di applicazione dello stesso accordo;
b) la composizione il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue filiazioni e succursali;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
d) il numero e la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
e) le risorse da attribuire all'organo di rappresentanza;
f) le procedure da seguire affinchè i lavoratori possono eleggere designare o raccomandare i loro membri o opporsi alla loro designazione nonché i loro diritti qualora durante i negoziati le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare p alla cui designazione potranno opporsi;
g) la data di entrata in vigore e la durata dell'accordo.

Nel caso di SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche, che impiegano nel loro insieme almeno 50 dipendenti in almeno due Stati membri si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; qualora la SCE (costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche) impieghi meno di 50 lavoratori nel loro insieme o più di 50 lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori avviene applicando le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE.

Rifeirmenti

Normativi

  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 48
  • Direttiva 2003/72/CE
  • Regolamento CE n.1435/2003
  • Regolamento CE n. 72/2003
  • Regolamento CE n. 2157/2001
  • Regolamento CE n. 2137/1985

Prassi

  • Ministero Sviluppo Economico, Circolare 30 giugno 2006, n. 9203
  • Circolare n. 2003/72/CE
Sommario