Societa tra avvocati

18 Giugno 2014

La società tra avvocati, identificabile con l'acronimo STA, va distinta dalla società tra professionisti (STP).In linea generale, alla STA vanno applicate le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato di cui alla disciplina vigente, cioè la c.d. legge forense (L. n. 247/2012), modificata dalla L. 124/2017 che ha avuto il merito di introdurre l'art. 4 bis recante la speciale disciplina delle STA, che le SS.UU. della Cassazione hanno definito come disciplina prevalente rispetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 96/2001 (si veda SS. UU. 19 luglio 2018 n. 19282.La STA può assumere la forma di società di persone, società di capitali e società cooperative. Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei redditi prodotti, essi hanno natura di reddito di impresa secondo quanto ha recentemente chiarito l'Agenzia delle Entrate con la ris. 35/E/2018.
Inquadramento

Nell'ordinamento tributario non esiste un'espressa disciplina fiscale delle Società tra Avvocati (d'ora in avanti STA); tale circostanza ha originato diversi dubbi interpretativi anche in relazione all'evoluzione normativa in materia.

È noto, infatti, che storicamente esisteva un divieto ad esercitare in forma societaria le professioni che prevedono l'iscrizione in un Ordine, Albo o Collegio in quanto la L. 1815/1939 vietava di costituire società per l'esercizio delle professioni cd. protette; solo con l'art. 17, L. 109/1994 è stata introdotta la possibilità di costituire società per l'esercizio dell'attività di ingegneria nella forma di società di ingegneria (società di capitali o società cooperativa a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure di società di professionisti (società di persone o società cooperative, costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi).

Nel 2001, è stata introdotta la disciplina per l'esercizio della professione forense in forma societaria tramite le società per avvocati (D.Lgs. 96/2001) e tale disciplina è restata in vigore anche dopo l'introduzione della L. 183/2011 che ha introdotto la società tra professionisti.

Nel 2012, è stata attribuita delega al Governo per disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria; tale delega non è stata esercitata e, soltanto con la successiva Legge sulla concorrenza, L. 124/2017, (art. 1, comma 141, lettera b) è stato introdotto l'art. 4-bis, L. 247/2012 che regolamenta l'esercizio in forma societaria della professione forense.

Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2018 sono state inserite nella disciplina alcune disposizioni di carattere previdenziale.

Disciplina di cui al D.Lgs. 96/2001

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 19 luglio 2018 n. 19282, hanno stabilito che: “prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del DLgs. n. 96/2001.

Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 L. n. 183/2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del DLgs. n. 96/2001”.

Di conseguenza, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al Consiglio nazionale forense affinché accerti in concreto la compatibilità della società tra avvocati in oggetto con il modello societario delineato dall'art. 4-bis della L. 247/2012 (ius superveniens), attenendosi al seguente principio di diritto affermato dalle SS.UU. : “dal 1° gennaio 2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (…) che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati”.

Pertanto, è possibile affermare che l'art. 4-bis della L. 247/2012 sostituisce il previgente modello della snc tra avvocati di cui all'art. 16 e ss. del D.Lgs. 96/2001.

Costituzione e oggetto della STA

Ai sensi dell'art. 4 bis della L. 247/2012 è consentito costituire società tra avvocati nelle seguenti forme:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative.

FORME SOCIETARIE per STA

Società semplice

Società a responsabilità limitata semplificata

Società in nome collettivo

Società in accomandita per azioni

Società in accomandita semplice

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Società cooperativa

Sul piano civilistico, pertanto, le STA sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Al pari delle STP, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Devono, inoltre, essere iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. La norma vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

Qualunque sia la forma societaria prescelta, la Legge di bilancio 2018 ha previsto che la STA è tenuta ad inserire nella denominazione sociale l'indicazione di "società tra avvocati" (art. 4-bis co. 6-bis della L. 247/2012, introdotto dall'art. 1 co. 443 della L. 27.12.2017 n. 205).

L'oggetto sociale deve riguardare l'esercizio della professione forense.

Anche se non è specificatamente prevista la possibilità di un oggetto interdisciplinare, sembra consentita l'estensione anche all'esercizio di altre professioni "protette" (nota Ordine Avvocati di Milano 7.2.2018 n. 32).

I soci della STA

La norma stabilisce che:

  • almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto sia detenuto da soci avvocati iscritti all'albo, ovvero
  • soci avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Inoltre, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, mentre la totalità dei componenti dell'organo gestorio deve essere rappresentata da soci; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Costituisce causa di esclusione dalla società tra avvocati la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto. Come detto in precedenza, comporta di diritto l'esclusione del socio, la violazione del divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

Incarico

Il comma 3 dell'art. 4 bis stabilisce che anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

In evidenza: Polizza assicurativa nella STA

L'art. 12 della L. 247/2012 prevede l'obbligo di contrarre:

- una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti;

- una polizza contro gli infortuni, con copertura estesa agli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL).

Per le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze è stato emanato il D.M. 22.9.2016.


Responsabilità nella STA

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

Le STA sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Regime fiscale delle STA

Con la Risoluzione 35/E/2018 è stata definita la controversa questione circa la natura del reddito prodotto dalle STA costituite ai sensi della L. 247/2012 a causa dei dubbi interpretativi sorti per effetto dei precedenti arresti ministeriali concernenti le società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001 e le società tra professionisti di cui alla L. 183/2011.

Nella Risoluzione 118/E/2003, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato i compensi delle società tra avvocati, costituite ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 96/2001, come redditi di lavoro autonomo sul presupposto che, non essendo tale modello societario inquadrabile all'interno delle tipologie previste nel Codice civile, deve prevalere la fonte del provento (e, dunque, la natura dell'attività da cui esso deriva).

Con riferimento alle società tra professionisti, viceversa, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il reddito è d'impresa sul presupposto che non assume rilevanza la natura (professionale) dell'attività esercitata bensì la veste societaria tramite cui tale attività è esercitata “dette società professionali (…) appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del Libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette interamente alla disciplina legale del modello prescelto (…) ne consegue che (…) il reddito complessivo (…) è considerato reddito di impresa”.

La diversità di conclusioni per le due tipologie di società (tra professionisti e tra avvocati) ha motivato la richiesta di interpello.

La Ris. 35/E/2018, pronunciandosi in ordine alla natura dei compensi di una StA di cui all'art. 4-bis, L. 247/2012, ha qualificato tali compensi come reddito d'impresa. La conclusione è tratta dalla circostanza che, sul piano civilistico, tali STA non costituiscono un genere autonomo con causa propria ma sono costituite secondo i modelli regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile e, pertanto, appartengono alle società tipiche regolate dal Codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. La veste giuridica societaria è assorbente perché “sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario”; anche sul piano fiscale, pertanto, alle STA “costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli art. 6, ult. co., e 81 DPR 917/1986 per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alla lett. a) e b) del co. 1, dell'art. 73, co. 1 lett. a) e b), DPR 917/1986 da qualsiasi fonte provenga è comunque considerato reddito di impresa”.

Tale interpretazione, peraltro, non è in contraddizione con la precedente qualificazione (operata dalla citata R.M. 118/E/2003) dei proventi conseguiti dalle società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001 come redditi di lavoro autonomo perché - come chiarito dalla Ris. 35/E/2018 - il D.Lgs. 96/2001 “individuava un nuovo modello societario assoggettato ad una autonoma disciplina» e, per tale ragione, «occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell'attività svolta”.

A seguito quindi delle considerazioni suesposte possiamo riepilogare il trattamento fiscale come nella tabella seguente:

Imposte dirette

I proventi delle StA devono essere tassati come reddito d'impresa, pertanto essi assumono rilevanza ai fini fiscali secondo il principio di competenza e non sono soggetti alla ritenuta d'acconto ex art. 25, D.P.R. 600/1973; inoltre, se la STA adotta:

- il modello delle società di capitali (spa, sapa, srl e coop), il reddito prodotto è assoggettato ad Ires (24%) in capo alla società e sarà tassato in capo ai soci solo in caso di distribuzione degli utili (art. 44, co. 1, lett. a), D.P.R. 917/1986) o di opzione per il regime di trasparenza (art. 116, D.P.R. 917/1986);

- il modello delle società di persone (snc, sas), il reddito della società è imputato in capo a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Irap

Ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. 446/1997 le STA hanno piena soggettività passiva ai fini Irap, essendo la struttura organizzativa prescelta idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti organizzativi minimi che giustificano l'applicazione del tributo.

In ordine ai criteri di determinazione della base imponibile, peraltro, l'eventuale dubbio circa l'applicazione degli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. 446/1997 (in materia di società di capitali e di persone) ovvero dell'art. 8, D.Lgs. 446/1997 (in materia di arti o professioni) deve essere risolto anche sotto questo profilo alla luce dei criteri formali con la conseguenza che il regime di tassazione sarà quello proprio del modello societario prescelto.

Iva

In materia di Iva nessun dubbio dovrebbe sussistere circa il trattamento applicabile ai compensi percepiti dalle StA ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La presunzione assoluta di commercialità degli enti a carattere societario di cui all'art. 4, D.P.R. 633/1972, infatti, postula necessariamente l'applicazione dell'imposta; a prescindere, pertanto, dal modello societario adottato le prestazioni professionali delle StA integrano in ogni caso operazioni imponibili ai fini Iva secondo la disciplina ordinariamente prevista dal D.P.R. 633/1972.

In evidenza: Conferimento di studio professionale individuale in stp-srl.

Nella Risposta all'interpello n. 125/2018 l'Agenzia ha chiarito che “la circostanza che lo studio professionale oggetto di conferimento non possa qualificarsi alla stregua di azienda, ai sensi dell'art. 2555 del cc, impedisce altresì di poter applicare alla fattispecie in esame l'art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, occorrerà far riferimento, all'art. 2, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che, in linea generale, include anche i conferimenti nella generica categoria degli «atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». (Cfr. Circ. 24 dicembre 1997 n. 328). Pertanto, ai fini dell'assoggettabilità all'iva, occorre considerare che i conferimenti in società (diversi da quelli che hanno per oggetto aziende) costituiscono cessioni di beni ed il relativo trattamento fiscale va verificato avendo riguardo all'oggetto del conferimento”.

Novità Legge di Bilancio 2018 (Contribuzione previdenziale)

La legge di bilancio 2018, L. 205/2017, all'art. 1 comma 443 ha aggiunto i seguenti commi all'art. 4 bis della L. 247/2012:

6. bis Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" nonchè ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6. ter La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonchè eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

Il contributo integrativo in oggetto non è soggetto all'Irpef né all'Iva e non concorre alla formazione del reddito professionale. Il citato articolo 11 della legge 20 settembre 1980 specifica che le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto e che l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Riferimenti

Normativi:

    • Art. 4 bis, L. 247/2012
    • D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96
    • Art. 2238 c.c.
    • Art. 1 comma 443 L. 205/2017

    Prassi:

    • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 maggio 2003, n. 118/E
    • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 7 maggio 2018, n. 35/E
    • Agenzia delle Entrate, Interpello 21 dicembre 2018, n. 125

    Giurisprudenza:

    • SS.UU. Cassazione del 19/07/2018 n. 19282

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