Assemblea di s.r.l.

Federico Rolfi
09 Febbraio 2016

La disciplina dell'assemblea della s.r.l. è stata notevolmente “alleggerita” dalla riforma, rimettendo in gran parte tale profilo all'atto costitutivo. Unica regola fondamentale resta quella della tempestiva informazione del socio sugli argomenti da trattare. Entro tale limite sarà compito dell'atto costitutivo disciplinare aspetti come la convocazione, le modalità di svolgimento dell'assemblea, i quorum. Va, infatti, rammentato che tra le novità della riforma vi è la eliminazione della distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, avendo il legislatore optato per singole ipotesi specifiche di quorum, peraltro almeno in parte derogabili dell'atto costitutivo.
Introduzione

Il ruolo di disciplinare lo svolgimento dell'assemblea viene in gran parte attribuito dall'art. 2479-bis c.c. all'atto costitutivo. La norma fissa come unica regola fondamentale quella della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”. Solo per il caso di assenza di una disciplina statutaria l'art. 2479-bis detta una serie di regole sussidiarie, peraltro sintetiche.

Ne sembra derivare l'esclusione di una applicazione generale delle regole dettate in tema di s.p.a., il cui impiego analogico dovrebbe comunque passare attraverso un vaglio di compatibilità delle medesime con il “tipo” s.r.l.

Un aspetto sicuramente fondamentale è l'assenza di differenziazione tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria, mentre permane la scelta di differenziare i quorum deliberativi, a seconda della rilevanza della materia.

La convocazione

L'art. 2479-bis c.c. nulla dispone circa la competenza a convocare l'assemblea, rimettendo il profilo all'atto costitutivo. La legittimazione sembra potersi desumere dall'art. 2479 c.c.: amministratori e soci nel quorum stabilito dall'atto costitutivo. Lo statuto potrà riconoscere il potere di convocazione anche ad altri soggetti, come al collegio sindacale, al revisore ed anche al singolo socio.

La convocazione deve assicurare un'adeguata informazione degli argomenti da trattare, nonché tempo e luogo dell'assemblea. Fondamentale sarà l'indicazione delle materie da discutere con sufficiente chiarezza ed univocità, risultando quindi incompatibili con la regola legale le indicazioni sommarie o generiche.

Il meccanismo di default è quello della raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ma l'atto costitutivo può prevedere forme alternative più rapide come telegramma, fax, mail. L'indirizzo cui va spedita la comunicazione è quello risultante dal registro delle imprese, dal momento che il libro soci non è più obbligatorio, ma lo statuto può diversamente prevedere. Quale che sia la forma di comunicazione, si pone il problema di procurare e conservare la documentazione dell'effettiva avvenuta ricezione.

La legge fissa un termine di otto giorni ma per la sola spedizione e non anche per la ricezione, e per questo non è inopportuno che lo statuto fissi un termine anche la ricezione, dovendosi ricordare che l'assenza di un termine di ricezione o un termine troppo ridotto può incidere sul principio della tempestiva informazione dei soci, viziando la delibera.

La convocazione deve essere indirizzata anche agli amministratori, ai sindaci, al sequestratario, al creditore pignoratizio ed all'usufruttuario.

I vizi che possono riguardare il meccanismo di convocazione sono tuttavia coperti da una speciale sanatoria prevista dall'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c. Quest'ultimo dispone che la deliberazione si intende comunque validamente adottata quando: a) ad essa partecipa la totalità del capitale sociale; b) sono presenti o comunque informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci; c) nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'opposizione può provenire sia dai presenti (che lamentino la insufficiente informazione) sia da amministratori e sindaci assenti (che segnalino l'impossibilità a partecipare).

Discussa è l'applicabilità alla s.r.l. della previsione di cui all'art. 2374 c.c., che consente ad un numero di soci della s.p.a. pari ad un terzo del capitale rappresentato in assemblea, di chiedere un differimento della stessa di cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione.

Fac-simile Convocazione

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Società “ ____ S.R.L.”, C.F. ______, con sede in ____, via ___, n. ___, iscritta presso il Registro delle imprese di __ al n. __

COMUNICAZIONE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Al Sig. _____

c/o indirizzo mail PEC

xxxxxxx@mambpec.it

Si comunica a tutti Sigg. soci della società “ ____ S.R.L.” che è stata convocata l'assemblea della società:

- per il giorno __ alle ore __ in prima convocazione;

- qualora non venisse raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione, per il giorno __ alle ore __ in seconda convocazione.

L'assemblea avrà luogo presso la sede sociale sita in ___, via __, n. __, ed avrà ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) ___

2) ___.

Luogo e data

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In evidenza: Tribunale Milano

Con la decisione 1 marzo 2012, il Tribunale di Milano, confermando l'orientamento espresso in precedenza ha ritenuto che nel potere dei soci - che rappresentano almeno un terzo del capitale - di sottoporre gli argomenti di decisione all'assemblea, attribuito dall'art. 2479 c.c., rientri altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti. Con la successiva decisione 27 giugno 2014 ha ribadito la validità della deliberazione adottata dall'assemblea di società a responsabilità limitata direttamente convocata dai soci di minoranza.

La riunione ed il quorum costitutivo

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale come risultante dal registro delle imprese, ma gli statuti possono prevedere un luogo di riunione diverso. È da ritenersi illegittima la convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede sociale, in assenza di previsione statutaria, o al di fuori dei limiti in cui lo statuto lo prevede.

Lo statuto può contemplare modalità di svolgimento dell'assemblea che garantiscano la contestualità anche se non la presenza fisica: teleconferenza, videoconferenza, etc. come previsto espressamente per le s.p.a. dall'art. 2370, ultimo comma, c.c.

L'assemblea è presieduta dal soggetto indicato nell'atto costitutivo o da quello indicato dagli intervenuti, con decisione a maggioranza, e quindi con il quorum stabilito dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. Lo statuto può collegare l'assegnazione della carica di presidente ad una carica sociale (amministratore unico, presidente o componente di un organo collegiale). Al presidente sono rimessi poteri inerenti l'accertamento della regolare costituzione dell'organo; la regolamentazione dei lavori; la verifica delle votazioni.

Il quorum costitutivo – che peraltro può essere diversamente stabilito dall'atto costitutivo - è dato da tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale, atteso che il socio vota in ragione della sua quota di partecipazione al capitale (art. 2468 c.c.). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente la partecipazione è proporzionale al conferimento: la diversa ripartizione delle partecipazioni nell'atto costitutivo può quindi incidere sul diritto di voto. Non sembra, invece, possibile che lo statuto preveda la creazione di quote con voto plurimo, operando la stessa ratio che è alla base dell'art. 2351 c.c. in materia di s.p.a.

La riforma ha eliminato sia la distinzione tra assemblea straordinaria ed ordinaria sia il meccanismo della doppia convocazione. Discusso è se nei quorum possa procedersi al conteggio dei soci in conflitto di interessi o se invece possa trovare applicazione analogica l'art. 2368, comma 3, c.c., per le s.p.a. dal momento che la lettera dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., nel momento in cui ritiene viziate le delibere “assunte con la partecipazione determinante”dei soci in conflitto di interessi, è compatibile sia con una interpretazione che escluda il mero voto sia con una interpretazione che escluda anche la mera partecipazione.

Sicuramente escluso dal computo del quorum è il socio la cui esclusione sia oggetto della delibera.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo il socio può farsi rappresentare in assemblea. Poiché la delega va conservata – ex art. 2478 c.c. – assieme al verbale dell'assemblea nel libro delle decisioni dei soci, sembra potersi desumere la necessità che la delega sia conferita per iscritto anche se non con autentica della firma. Dubbia l'applicazione analogica dei limiti quantitativi o soggettivi stabiliti per le deleghe in materia di s.p.a. ma detti limiti possono essere fissati dall'atto costitutivo.

Fac-simile Verbale di assemblea totalitaria

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno __, il giorno ___ del mese di ___, alle ore ___, nella sede della società “ ____ S.R.L.”, in __, via ___, n. ___, ha luogo, in seconda convocazione l'assemblea della società “ ____ S.R.L.”, C.F. ______, con sede in ____, via ___, n. ___, iscritta presso il Registro delle imprese di __ al n. __

Sono presenti:

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato per la carica in ___, via __, n. __, Presidente del Consiglio di Amminsitrazione, il quale, conformemente all'art. __ dello Statuto, assume le funzioni di Presidente;

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato per la carica in ___, via __, n. __, membro del Consiglio di amministrazione;

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato per la carica in ___, via __, n. __, membro del Consiglio di amministrazione

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __, socio portatore di una quota di € __, pari al __% del capitale;

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __, socio portatore di una quota di € __, pari al __% del capitale;

- il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __, socio portatore di una quota di € __, pari al __% del capitale;

L'assemblea elegge quale segretario il signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __.

Il Presidente, preso atto della presenza della totalità dei soci, e verificato che della presente assemblea sono stati resi edotti anche i Sindaci, come da comunicazioni di posta elettronica certificata da questi ultimi inviate alla sede della società; rilevato che nessuno si oppone alla celebrazione dell'assemblea ed alla trattazione degli argomenti, dichiara validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea chiamata a discutere e deliberare sugli oggetti posti al seguente Ordine del giorno:

  1. ___
  2. __

(segue)

La votazione ed il quorum deliberativo

Il principio enunciato dall'art. 2479, comma 5, c.c. stabilisce che il voto del sociovale in misura proporzionale alla sua partecipazione”. Il diritto del socio a partecipare all'assemblea ed a votare è inderogabile, è non è ammissibile la creazione di quote con voto escluso o limitato (c.d. “clausole di voto limitato, condizionato o scalare”). Più discussa è la configurabilità di una regola di voto per teste.

L'atto costitutivo può permettere il voto a distanza, mentre la configurabilità del voto per corrispondenza deve misurarsi col fatto che lo stesso sembra ormai classificabile come modalità del metodo non assembleare.

La riforma ha cancellato distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, introducendo singoli quorum deliberativi in relazione alla tipologia di oggetto della decisione, e cioè la “maggioranza assoluta” nella normalità dei casi; ed il voto favorevole dei soci che rappresentino metà del capitale sociale nel caso dei nn. 4 e 5 dell'art. 2479. Non è chiaro nel primo caso se la formulazione si riferisca alla maggioranza assoluta dei votanti o dei presenti.

Norme speciali possono fissare quorum particolari (cfr. artt. 2476; 2468; 2487-ter; 2500-septies).

L'atto costitutivo può stabilire quorum deliberativi diversi, salvi i casi di inderogabilità di legge.

In evidenza: Consiglio Notarile di Milano

Con la massima n. 42 il Consiglio Notarile di Milano ha affermato che sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l'unanimità dei soci per l'adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari. Sono altresì conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum di-versi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6°, e 2479-bis, comma 3°, c.c.

Verbalizzazione e trascrizione

Mancano previsioni organiche sulla verbalizzazione: 1) l'art. 2479-bis,comma 4, c.c. stabilisce che degli esiti degli accertamenti in ordine a regolarità della costituzione, identità e legittimazione dei presenti, risultati delle votazioni deve essere dato conto nel verbale; 2) l'art. 2478 c.c. impone la trascrizione dei verbali nel libro delle decisioni dei soci; 3) l'art. 2480 c.c. a prevede la forma dell'atto notarile per le delibere che modificano l'atto costitutivo.

L'art. 2479-ter c.c. non prevede come espressa ragione di invalidità la mancata redazione del verbale, ma la mancata redazione del verbale ne impedisce la trascrizione nel libro delle decisioni dei soci ex art. 2478, con ricadute anche concrete sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.

Il verbale dell'assemblea deve comunque essere trascritto “senza indugio” nel libro delle decisioni dei soci, visto che da tale incombente la legge fa decorrere i termini per l'impugnazione in caso di invalidità. L'importanza dell'incombente giustifica la tesi di chi ritiene che, nell'inerzia o impedimento degli amministratori, la trascrizione potrebbe essere richiesta anche dai singoli soci o dal collegio sindacale se presente.

Fac-simile Trascrizione di decisione

Il sottoscritto ___, nato a ___, domiciliato per la carico presso la sede della Società “__ s.r.l.”, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

RILEVATO

- che in data __ il socio ____, ha regolarmente indirizzato a tutti soci una proposta di adozione di decisione avente il seguente contenuto:

“___”;

- che nei termini fissati dallo statuto e richiamati nella proposta, hanno fatto prevenire regolari dichiarazioni di adesione i seguenti soci:

1) signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __, socio portatore di una quota di € __, pari al __% del capitale;

2) signor __, nato a ___, il ___, domiciliato in ___, via __, n. __, socio portatore di una quota di € __, pari al __% del capitale;

- che pertanto è stato raggiunto il quorum fissato dallo statuto per l'adozione della decisione scritta;

DICHIARA

che la decisione è stata adottata.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 2479 c.c.;
  • Art. 2479-ter c.c.

Giurisprudenza

  • Tribunale di Milano, 1 marzo 2012
  • Tribunale di Milano, 27 giugno 2014

Prassi

  • Consiglio Notarile di Milano, massima n. 42