Decisioni dei soci nelle società di persone

Giulia Terranova
19 Aprile 2016

Le decisioni dei soci nelle società di persone hanno una rilevanza centrale nell'ambito dell'attività societaria, a partire dalla definizione della struttura sociale, fino ad arrivare a regolare gran parte degli aspetti relativi alla gestione della società. Il legislatore, tuttavia, non ha previsto una disciplina organica relativa ai criteri deliberativi generali (maggioranza o unanimità), nonché alle modalità di assunzione e all'invalidità delle decisioni, determinando non pochi contrasti interpretativi in giurisprudenza e in dottrina.
Inquadramento

Le decisioni dei soci nelle società di persone hanno una rilevanza centrale nell'ambito dell'attività societaria, a partire dalla definizione della struttura sociale, fino ad arrivare a regolare gran parte degli aspetti relativi alla gestione della società.

Il Codice, in particolare, fornendone una compiuta elencazione, prevede che le stesse abbiano ad oggetto: le modificazioni dell'atto costitutivo, ex art. 2252 c.c.; la proroga e lo scioglimento della società, ex artt. 2272 e 2273 c.c.; la nomina e la revoca dei liquidatori, ex art. 2275 c.c.; le scelte di modalità di liquidazione, ex art. 2278 c.c.; la decisione sul veto in regime di amministrazione disgiuntiva, ex art. 2257 c.c.; la nomina e la revoca degli amministratori con atto separato, ex art. 2259 c.c., nonché le relative attribuzioni e le modifiche ai poteri di gestione e rappresentanza, ex art. 2260 c.c.; l'approvazione del rendiconto e del bilancio, ex art. 2261; l'esclusione del socio, ex art. 2286 c.c.; il consenso all'uso personale di beni sociali, ex art. 2256 c.c.; il consenso all'attività concorrenziale del socio, ex art. 2301 c.c. e, infine, la proposta di ammissione al concordato preventivo e all'amministrazione controllata (artt. 152 e 187, comma 2, l. fall.).

Il legislatore, tuttavia, oltre alla predetta elencazione, non ha previsto una disciplina organica relativa ai criteri deliberativi generali (maggioranza o unanimità), nonché alle modalità di assunzione e all'invalidità delle decisioni, determinando non pochi contrasti interpretativi in giurisprudenza e in dottrina.

Svolgimento: unanimità o maggioranza

Una delle questioni sorte in relazione alle decisioni dei soci nelle società di persone è quella relativa alla determinazione dei criteri deliberativi, prevedendo, infatti, la disciplina codicistica, solo per talune decisioni dei soci, la regola dell'unanimità o, viceversa, della maggioranza: così, in particolare, l'art. 2252 c.c. prevede la regola dell'unanimità per la modifica del contratto sociale, facendo salvo, peraltro, il diverso accordo dei soci; deve essere deciso all'unanimità, inoltre, lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 3, c.c., nonché la nomina e la revoca degli amministratori, ex art. 2275 c.c. Va assunta a maggioranza, invece, ex art. 2257 c.c., la decisione sul veto in regime di amministrazione disgiuntiva; l'esclusione del socio, ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c. e la decisione in ordine alla proposta di ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 152 l. fall.

Nel silenzio della legge, la dottrina ha concluso nel senso che le decisioni debbano essere assunte all'unanimità nel caso in cui riguardino la struttura organizzativa della società e, viceversa, a maggioranza, se abbiano ad oggetto il suo funzionamento, dando prevalenza, dunque, nel primo caso, all'interesse del socio alla inalterabilità della organizzazione sociale e, nel secondo, a quello alla speditezza della gestione sociale (A. Serra, Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Giuffré, 1980, 73 ss.).

Così, ad esempio, si applica la regola dell'unanimità per la decisione di effettuare nuovi conferimenti; l'autorizzazione all'uso personale dei beni sociali; l'esclusione dalla ripartizione degli utili; la proroga della società. Al contrario, potrà essere assunta a maggioranza l'approvazione del rendiconto o la nomina dell'amministratore con atto separato o la sua revoca.

Alla luce di un analogo criterio interpretativo si è risolta la questione attinente alla definizione della modalità attraverso la quale calcolare la maggioranza, per quote o per teste, concludendo nel senso che se la decisione incide su interessi legati a posizioni assunte in base all'accordo originario, allora la maggioranza si calcolerà per teste, nel caso, invece, in cui essa abbia ad oggetto diritti che maturano nel corso della gestione sociale, si calcolerà per quote.

Un'ulteriore questione problematica è sorta con riferimento all'art. 2252 c.c., applicabile alle modifiche del contratto sociale, sia oggettive, con riferimento, cioè, ai profili strutturali e organizzativi fondamentali dell'assetto sociale, sia soggettive, relative alla composizione della compagine sociale, e che, come visto, prevede la derogabilità al criterio deliberativo dell'unanimità. Gli interpreti, in particolare, non sempre hanno ammesso in via generale la suddetta derogabilità: la giurisprudenza, ad esempio, l'ha esclusa nel caso in cui “l'atto vada ad immutare le basi essenziali della società, anche per la necessità del rispetto del principio di correttezza di cui all'art. 1375 c.c.: come avviene proprio in presenza di un atto gestorio che, di fatto, comporti il mutamento dell'oggetto sociale” (Tribunale di Roma, 14 novembre 2002).

Orientamento questo già fatto proprio precedentemente anche dalla Corte di legittimità:

Corte di Cassazione, 12 giugno 1996, n. 5416

«Anche in presenza di una previsione siffatta [che preveda la decisione a maggioranza, ndr], deve escludersi che rientri nei poteri dispositivi della maggioranza anche quello di modificare i caratteri essenziali della posizione di un singolo socio nell'ambito della società: questa possibilità, come si ricava dall'art. 2376 c.c., non sussiste nemmeno per le società per azioni, nelle quali pure l'organizzazione sociale ha, rispetto alla volontà dei soci espressa al momento della costituzione della società, una autonomia ben maggiore di quella che caratterizza le società di persone, tanto è vero che, in quel caso, è la stessa legge a fissare il principio della modificabilità a maggioranza dell'atto costitutivo (artt. 2365 e 2368, comma 2, c.c.): proprio a questo risultato si perverrebbe, invece, se si ammettesse che, come nella specie è avvenuto, i soci accomandanti possano, senza il suo consenso, “retrocedere” un socio dalla posizione di accomandatario a quella di accomandante».

In dottrina, una parte degli autori ha condiviso le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza richiamata (ad esempio: A. Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, 1955, 91 ss.); altri autori, invece, consentono con margini più ampi alla maggioranza di modificare il contratto sociale, pur sempre nel rispetto dei principi generali della buona fede nell'esecuzione del contratto e del rispetto della parità di trattamento tra i soci (G. F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2010, 105).

Nell'ambito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la portata della deroga alla regola unanimistica, si sono inserite le disposizioni di cui agli artt. 2500-ter, 2502 e 2506-ter c.c., introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto societario, che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, prevedono l'adozione a maggioranza, calcolata per quote, delle decisioni circa la trasformazione, la fusione e la scissione delle società di persone, invertendo, così, la regola stabilita dall'art. 2252 c.c. (si veda, ad esempio: Trib. Milano, Sez. impr., 4 novembre 2015).

La novella legislativa ha inteso garantire maggiore snellezza per l'assunzione di decisioni idonee ad apportare cambiamenti radicali all'interno della società, a discapito dell'interesse dei singoli soci all'inalterabilità della struttura sociale ed è stata utilizzata come argomento a supporto proprio di quelle tesi, già richiamate, che vogliono attribuire maggiore ampiezza alla regola della maggioranza per le modifiche del contratto sociale.

La necessarietá o meno del metodo collegiale

Una ulteriore questione problematica che è stata affrontata dagli interpreti consiste nello stabilire se, analogamente alle società di capitali, pur in assenza di una disposizione in tal senso, le decisioni dei soci nelle società di persone debbano essere assunte collegialmente, garantendo la partecipazione di tutti i soci ai processi decisionali, in un luogo e in un tempo unici e prestabiliti (unitarietà spazio-temporale), di cui si è data comunicazione a tutti coloro che hanno diritto ad esprimere il voto.

La giurisprudenza tradizionale e maggioritaria esclude la sussistenza del metodo collegiale nelle società di persone, sottolineando, in primo luogo, l'assenza di una disposizione in tal senso e, in secondo luogo, l'incompatibilità del metodo collegiale con i soggetti di diritto che non abbiano personalità giuridica, come, appunto, le società di persone. I giudici, inoltre, affermano che l'eventuale previsione di un organo assembleare all'interno della società, da un lato, non sarebbe vincolante per l'assunzione delle decisioni sociali e, dall'altro, anche in questo caso la volontà resterebbe quella dei singoli soci e non quella della società: la presenza di un vero e proprio organo assembleare, infatti, non sarebbe comunque ammissibile.

La giurisprudenza individua, inoltre, quale ragione giustificatrice della menzionata interpretazione, la valorizzazione delle esigenze di speditezza e celerità nella gestione delle società di persone, testimoniate dell'adozione del modello disgiuntivo come modello legale di amministrazione.

Corte di Cassazione, 6 marzo 1953, n. 536, sent.

«Nelle società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, ma solo un'autonomia patrimoniale, non esiste l'organo sociale «assemblea», così come non esiste l'organo «consiglio di amministrazione», propri delle società di capitali. Esiste solo una pluralità di soci, normalmente tutti amministratori, i quali deliberano liberamente, senza l'obbligo della osservanza di formalità, a seconda dei casi all'unanimità o a maggioranza. […] Ora, quando si parla di maggioranza, si intende aver riguardo, non già a un organo collegiale, al quale debba attribuirsi una volontà espressa dalla maggioranza dei suoi membri, bensì a una pluralità di soci ed alla somma delle loro volontà singolarmente considerate.

Che non sia ipotizzabile una volontà sociale manifestata attraverso l'assemblea, ma che esista solo la volontà dei singoli soci, è confermato dalle disposizioni degli artt. 2256 e 2301, le quali, rispettivamente, vietano al socio di servirsi delle cose sociali e di esercitare un'attività concorrente con quella della società, «senza il consenso degli altri soci» e non già «senza l'autorizzazione della società».

Così conformi anche: Cass. 25 gennaio 1954 n. 186; Cass. 7 marzo 1955 n. 664; Cass. 16 luglio 1958, n. 2603; Cass. 9 maggio 1962, n. 931; Cass. 3 febbraio 1965, n. 173; Cass. 19 gennaio 1973, n. 196; Cass. 26 maggio 1971, n. 1560; Cass. 15 luglio 1996, n. 6394; Cass. 10 gennaio 1998, n. 153.

Nella giurisprudenza di merito: Trib. Milano, 24 settembre 2014; App. Napoli, 9 agosto 1996; Trib. Monza, 10 aprile 1990; Trib. Milano, 22 marzo 1990; Trib. Como, 12 marzo 1987.

In dottrina, tra gli altri: G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile, fondato da Vassalli, vol. X, tomo III, Torino, 1987; F. Galgano, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960.

La giurisprudenza più recente, pur continuando a sostenere la non necessarietá dell'adozione del metodo collegiale nelle società di persone, ammette, qualora il contratto sociale lo abbia previsto, l'assunzione collegiale delle decisioni e la costituzione di un'assemblea.

Corte di Cassazione, 7 giugno 2002, n. 8276, sent.

«In via di principio, va premesso che la mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci - allorquando debbano esprimere il proprio “consenso” nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, comma 2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli alla unanimità ovvero a maggioranza. Per cui non dà luogo ad illegittimità alcuna il fatto che i soci, pur non essendovi tenuti (per essere sufficiente, nella società di persone, che le singole volontà siano raccolte anche separatamente, senza che occorra un particolare procedimento per una deliberazione unitaria in senso formale), adottino egualmente, comunque, il metodo assembleare, come nel caso in esame, per le deliberazioni sociali».

A fronte dell'esposto orientamento della giurisprudenza, una parte della dottrina (ad esempio: A. Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, 1955, Napoli; A. Serra, Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Milano, 1980; P. Jaeger-F. Denozza, Appunti di diritto commerciale, I, Impresa e società, Milano, 2010) sostiene invece la necessaria adozione del metodo collegiale anche nelle società di persone, metodo che, infatti, garantirebbe l'assunzione di decisioni più ponderate, grazie al simultaneo confronto dei soci, nonché la tutela delle minoranze. Al fine di avvalorare la predetta tesi ermeneutica, gli autori osservano che l'ordinamento conosce delle fattispecie complesse, come, ad esempio, la comunione, ex art. 1105, comma 3, c.c., le quali, seppur sfornite di personalità giuridica, sono dotate di un'organizzazione collegiale interna.

Alla luce di questa opzione interpretativa, pertanto, tutti i soci dovrebbero avere diritto di essere previamente informati delle decisioni da adottare, evitando così che le stesse possano essere assunte tenendo all'oscuro alcuni soci, il cui voto non sia necessario al raggiungimento della maggioranza richiesta; inoltre, per lo meno per le decisioni più rilevanti, si è concluso per la necessità del rispetto di un sia pur embrionale metodo assembleare (G. F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2010, p. 108).

La menzionata dottrina si è mostrata contraria, in particolare, alla tradizionale interpretazione giurisprudenziale (si veda la già richiamata Cass. 6 marzo 1953, n. 536) applicata alla decisione di esclusione del socio, ex art. 2286 c.c.: in questo ambito, infatti, i giudici hanno sostenuto che non sussisterebbe alcun obbligo anche solo di consultazione dei soci, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la maggioranza, anche separatamente, salvo, poi, comunicare la deliberazione di esclusione al socio escluso, affinché questi sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al Tribunale (Cass. 10 gennaio 1998, n. 153; conformi, ad esempio: Trib. Napoli, 1 marzo 2010; Trib. Bologna, 3 agosto 2004).

Il regime di invalidità delle decisioni

La legge, da ultimo, non disciplina il regime di invalidità applicabile alle decisioni in esame: a fronte di tale lacuna, sono state elaborate principalmente due tesi ermeneutiche, l'una che opta per l'applicazione della disciplina relativa all'invalidità degli atti plurisoggettivi e, in particolare, della nullità ex art. 1418 c.c., l'altra, invece, del regime di invalidità previsto per le delibere assembleari delle società di capitali, ai sensi degli artt. 2377 c.c. e ss., estendendone le regole di legittimazione attiva, nonché i termini di decadenza previsti per la proposizione delle domande di annullamento e di nullità, contemperando, come noto, le esigenze di tutela con quelle di stabilità e certezza dell'operatività sociale.

L'orientamento tradizionale della giurisprudenza ha optato per l'applicabilità del regime di nullità di cui all'art. 1418 c.c., previsto per gli atti plurisoggettivi, rimarcando, da un lato, l'assenza nelle disposizioni sulle società di persone di un richiamo esplicito agli artt. 2377 e ss. c.c., e, dall'altro, la diversità strutturale dei due modelli di società da cui deriverebbe l'impossibilità di una applicazione analogica delle disposizioni stesse.

La giurisprudenza, inoltre, conclude per l'inapplicabilità del regime di invalidità previsto dal legislatore per le delibere assembleari delle società di capitali, assunte collegialmente, rimarcando proprio l'assenza di collegialità che caratterizzerebbe le decisioni dei soci di società di persone.

Corte di Cassazione, 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. it., 2002, 12, con nota di R. Weigmann, (conforme a Cassazione, 21 aprile 1956, n. 1217)

«Quanto poi alla disciplina della validità-invalidità di tali (eventuali) delibere - esclusa l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379 c.c. in quanto dettati con specifico riferimento alle (sole) deliberazioni assembleari delle società per azioni, in ragione della prevalenza degli elementi oggettivi, su quelli soggettivi, di struttura di dette società - va fatta, viceversa, applicazione, per le società di persone, dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi.

Con la conseguenza che dalla eventuale violazione di norme imperative - come quella dell'art. 2252 c.c. (specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso dei contraenti), per cui “il contratto sociale” [e lo statuto, che ne costituisce parte integrante] “può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente” - discende la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.».

La tesi è condivisa anche da una parte della dottrina, si veda, ad esempio: A. Mirone, Il procedimento deliberativo nelle società di persone, 1998, Torino, Collana Diritto Commerciale Interno e Internazionale, 229 ss.

Alcune pronunce giurisprudenziali più recenti, tuttavia, hanno optato per l'applicabilità in via analogica del regime di invalidità previsto per le società di capitali agli artt. 2377 e ss. c.c., valorizzando, così, le esigenze di certezza e stabilità delle decisioni.

Corte di Cassazione, 28 gennaio 2015, n. 1624

«Sembra al Collegio, in via generale, più convincente ritenere che, nei limiti della compatibilità, il regime dell'invalidità delle deliberazioni assembleari delle società personali vada piuttosto modulato su quello degli art. 2377 c.c. e ss. Nel bilanciamento tra l'interesse a reagire all'illegittimità dell'atto e l'interesse alla stabilità dell'azione collettiva, occorre valorizzare, più che la valenza generale della disciplina comune dei contratti, il fatto che le società di persone commerciali appartengono al sottosistema del diritto societario retto da autonomi principi e valori: onde, ai sensi dell'art. 12 preleggi, laddove non sussista una specifica disciplina, la materia più affine da considerare in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, dove sussiste il fine primario della continuazione dell'attività sociale, è quella delle società di capitali».

[…]

«Si impone dunque la considerazione che la società commerciale, dotata o no di personalità giuridica, opera mediante una struttura organizzativa per realizzare lo scopo sociale che ne ha promosso la costituzione; in particolare, anche la società personale viene sovente articolata in uno o più organi sociali ed i soci regolamentano i rapporti interni mediante il procedimento assembleare delineato dallo statuto, che, se ne lascia permanere i profili di specialità (come per il termine di impugnazione dell'esclusione ex art. 2287 c.c., comma 2), laddove non diversamente regolato sembra avvicinarla alle regole comuni delle società di capitali».

Tra gli autori che hanno condiviso la tesi ermeneutica da ultimo menzionata, si vedano, ad esempio: L. Pisani, Società di persone “a struttura corporativa”, Torino, 2000, 86; G. Cottino, Diritto societario, O. Cagnasso (a cura di), Padova, 2011, 96 ss., in relazione al caso di adozione volontaria del metodo collegiale.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 2252 c.c.;
  • Art. 2257 c.c.;
  • Art. 2259 c.c.,
  • Art. 2275 c.c.;
  • Art. 2286 c.c.;
  • Art. 2301 c.c.;

Giurisprudenziali

  • Cass., 28 gennaio 2015, n. 1624;
  • Cass., 7 giugno 2002, n. 8276;
  • Cass., 12 giugno 1996, n. 5416;
  • Cass., 10 gennaio 1998, n. 153;
  • Tribunale di Napoli, 1 marzo 2010;
  • Tribunale di Milano, 24 settembre 2014.

Dottrinali

  • Campobasso G. F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2010;
  • Galgano F., Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960;
  • Mirone A., Il procedimento deliberativo nelle società di persone, 1998, Torino, Collana Diritto Commerciale Interno e Internazionale;
  • Serra A., Unanimità e maggioranza nelle società di persone, Giuffré, 1980;
  • Bertolotti G., Assemblea e invalidità delle deliberazioni nelle società di persone, in Giust. civ, 5, 2003, 1054;
  • Cuomo P., La decisione di esclusione del socio nelle società di persone: aspetti procedimentali e sanzionatori, in Giur. Comm., 2012, 6, 1245.
Sommario