Immobilizzazioni finanziarie

Alberto Cavallaro
18 Aprile 2016

Gli investimenti effettuati dall'impresa che sono destinati a permanere nel patrimonio per più esercizi sono chiamati immobilizzazioni. In base alla loro natura queste vengono distinte in immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dall'investimento in titoli, in crediti e dalle partecipazioni che l'azienda detiene non a fine speculativo di breve periodo, che al contrario si collocano nell'attivo circolante del bilancio sotto la voce “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. I titoli sono quelli emessi dallo stato ovvero le obbligazioni di enti e società. L'investimento in immobilizzazioni finanziarie risponde anche alla possibile esigenza di controllo o collegamento tra imprese per strategie azionarie o di mercato. Tra le immobilizzazioni finanziarie vengono ricomprese anche le azioni acquistate ed emesse dalla stessa società emittente denominate “azioni proprie”. 
Inquadramento

L'acquisto di titoli e partecipazioni effettuati dall'impresa che sono destinati a permanere nel patrimonio per più esercizi sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli, dalle partecipazioni e dai crediti che l'azienda detiene a titolo di investimento durevole e non a fine speculativo di breve periodo, che al contrario si collocano nell'attivo circolante del bilancio alla voce CIII dello stato patrimoniale tra le “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.

L'investimento in immobilizzazioni finanziarie risponde anche alla possibile esigenza di controllo o collegamento tra imprese per strategie azionarie o di mercato.

Aspetti civilistici

L'articolo 2424-bis del codice civile prevede che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le Immobilizzazioni, precisando al secondo comma, che vanno tra queste considerate le partecipazioni in altre imprese nelle quali si esercita una notevole influenza. In base alla definizione dell'articolo 2359 c.c. si ha notevole influenza nell'assemblea della partecipata quanto si esercitano almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo quando la società è quotata in borsa.

Immobilizzazioni finanziarie

Titoli, crediti e partecipazioni che l'organo amministrativo definisce come investimenti durevoli;

Partecipazioni che comportano l'esercizio di un quinto dei voti in assemblea (se non a breve termine);

Partecipazioni che comportano l'esercizio di un decimo dei voti in assemblea per le società quotate (se non a breve termine).

In evidenza: presunzione di legge

Le ipotesi previste dalla legge relative all'iscrizione delle partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie possono essere derogate dalla decisione dell'organo amministrativo motivando in nota integrativa l'intenzione che si sta procedendo ad un investimento a breve termine.

Le immobilizzazioni finanziarie si compongono di:

Partecipazioni

Sono gli investimenti effettuati tramite l'acquisizione di capitale in altre imprese, sia azionario nelle Spa ovvero in quote di Srl

Crediti

Per i crediti concessi a lungo periodo

Altri titoli

Sono gli investimenti in titoli di debito pubblico emessi dagli Stati

Ovvero nelle obbligazioni emesse da società ed enti pubblici e privati

Azioni proprie

Rappresenta l'investimento nelle azioni emesse dalla stessa impresa emittente

L'articolo 2424 del codice civile è stato rivisto dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha modificato la classificazione delle immobilizzazioni finanziarie per i bilanci che interessano gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2016. Gli schemi delle versioni dell'art. 2424 sono sotto messe a confronto:

Art. 2424 – classificazione delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: (schema dal 1.1.2016)

Art. 2424 – classificazione delle IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

(schema fino al 31.12.2015)

B.III.1. partecipazioni in:

B.III.1. partecipazioni in:

B.III.1.a) imprese controllate;

B.III.1.a) imprese controllate;

B.III.1.b) imprese collegate;

B.III.1.b) imprese collegate;

B.III.1.c) imprese controllanti;

B.III.1.c) imprese controllanti;

B.III.1.d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

B.III.1.d-bis) altre imprese

B.III.1.d) altre imprese;

B.III.2. crediti:

B.III.2. crediti:

B.III.2.a) verso imprese controllate;

B.III.2.a) verso imprese controllate;

B.III.2.b) verso imprese collegate;

B.III.2.b) verso imprese collegate;

B.III.2.c) verso controllanti;

B.III.2.c) verso controllanti;

B.III.2.d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

B.III.2.d-bis) Verso altri

B.III.2.d) verso altri;

B.III.3. altri titoli;

B.III.3. altri titoli;

B.III.4. strumenti finanziari derivati attivi;.

B.III.4. azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Le partecipazioni

Ai fini dei requisiti del controllo e collegamento si fa rifermento alla previsione dell'articolo 2359 del codice civile in base al quale:

Società controllate

  1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
  2. le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Per le maggioranze previste ai numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllante, a società fiduciarie a persone interposta, ma non i voti spettanti per conto di terzi.

L'OIC n. 21 ha riscontrato che con il termine “influenza dominante” è ad esempio il caso in cui è concessa la facoltà di nominare la maggioranza degli amministratori della partecipata.

Società collegate

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

La nuova formulazione dello schema di bilancio evidenzia i crediti e le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, in espressione al controllo societario anche indiretto.

Valutazione della partecipazione al costo

Ai fini della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si può fare riferimento all'art. 2426 del codice civile che prevede sia dei principi generici per ciascun tipo di immobilizzazione sia specifici per le immobilizzazioni finanziarie.

Le immobilizzazioni finanziarie vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo anche dei costi accessori, ovvero al costo di produzione.

Tra i costi accessori che costituiscono il valore del titolo si rilevano:

  • le provvigioni passive di intermediazione;
  • le imposte (bolli);
  • altre spese inerenti.

Qualora il valore così determinato risulti notevolmente diminuito negli esercizi successivi, l'immobilizzazione finanziaria va iscritta a tale minor valore.

Valutazione delle immobilizzazioni finanziarie

Metodo del costo o di produzione

Rettificato in caso di durevole perdita

In alternativa le partecipazioni possono valutate con il metodo del “patrimonio netto” vale a dire per un valore pari alla frazione del patrimonio netto delle imprese collegate o controllate, sottraendo a tale valore eventuali dividendi.

Valutazione delle partecipazioni

Metodo del costo o di produzione

Rettificato in caso di durevole perdita

Metodo patrimoniale

In evidenza: immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante

In qualsiasi esercizio in cui un titolo, una partecipazione o un credito non sia destinato a permanere durevolmente nel capitale dell'impresa, per decisioni dell'organo amministrativo o per cause esterne alla società, questi vanno iscritti nelle apposite voci dell'attivo circolante e valutate in base alle previsioni specifiche delle stesse voci.
Le motivazioni che hanno comportato la variazione in bilancio vanno riportate in nota integrativa.

Giurisprudenza

Come rilevato dalla Corte di Cassazione con sentenza 6911 del 1° aprile 2005, l'iscrizione nel bilancio di una società dei titoli posseduti dalla società tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, non dipende dalla natura in sé dei titoli, ma dalla destinazione economico gestionale che gli amministratori valutano opportuna per quei titoli. Non possono quindi essere considerati fittizi eventuali utili che scaturiscono dall'oculata iscrizione o variazione di categoria dei titoli nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni.

Effetti sul conto economico

Dall'investimento in immobilizzazioni finanziarie si generano dei risultati economici relativi ai dividendi delle partecipazioni o agli interessi attivi e cedole degli altri strumenti finanziari.

Il conto economico di cui all'articolo 2425 c.c. prevede le seguenti voci del Gruppo C) proventi e oneri finanziari:

In evidenza: principio di competenza

Gli interessi attivi o gli altri proventi finanziari vanno iscritti in bilancio dell'esercizio in base al principio di competenza economica. Eventuali riscossioni anticipate o posticipate saranno oggetto di rettifica o integrazione a fine anno con rilevazione del Rateo o del Risconto dello Stato Patrimoniale.

Al termine dell'esercizio gli amministratori dovranno valutare se la partecipazione valutata con il metodo di costo ha subito una perdita durevole di valore, determinata, in base a quanto riportato dall'OIC 21, confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. Le svalutazioni e i ripristini di valore delle partecipazioni sono iscritte alla voce D) del conto economico “rettifiche di valore delle attività finanziarie”:

Gli utili o le perdite generati dal cambio di destinazione di un titolo o di una partecipazione sono considerati come frutti di eventi straordinari e come tali sono collocati tra la voce E) del conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari.

Valutazione delle partecipazioni con il metodo del “patrimonio netto”

Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate può essere applicato il metodo di valutazione del patrimonio netto” della partecipata. Questi investimenti non mirano solitamente solo agli utili temporanei (dividendi), ma sono finalizzati ad una consistenza patrimoniale e sui benefici del controllo o dell'influenza che può essere esercitata sulla partecipata.

L'OIC 17 ha sostituito il precedente OIC 21 sulla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, mentre non viene più riportato il cd. ”metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale” previsto dal precedente OIC.

L'articolo 2426, c. 4, del codice civile stabilisce che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di dette imprese”, al posto del criterio del costo, “per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto della clausola generale e dei principi stabiliti per la redazione del bilancio dagli artt. 2423 e 2423-bis”.

La stessa norma (articolo 2426 del codice civile) disciplina inoltre le seguenti situazioni:

A) Prima iscrizione in bilancio con il metodo del patrimonio netto, qualora il costo di acquisto sia superiore al valore della quota del patrimonio, la differenza:

  • viene iscritta nell'attivo dandone indicazione in nota integrativa;
  • viene ammortizzata per la parte attribuibile a beni ammortizzabili e all'avviamento.

In evidenza: rappresentazione in bilancio

Come riportato dal principio contabile OIC n. 17 il valore dell'avviamento non va rilevato autonomamente rispetto al valore della partecipazione.

L'OIC 17 analizza l'ipotesi in cui emergano delle differenze tra il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata.

Qualora la differenza sia positiva le ipotesi sono:

  1. se riconducibile a maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva;
  2. se tale differenza non corrisponde ad un maggior valore dell'attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione, tale differenza è imputata a conto economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.

Anche nell'ipotesi in cui la differenza iniziale sia negativa ovvero, il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, si prospettare due ipotesi:

a) se la differenza è dovuta ad un “buon affare” e non alla previsione di perdite la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, e evidenzia in contropartita, all'interno della voce AVII “Altre riserve”, una “Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite”, indistribuibile;

b) qualora invece la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza:

  • di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile;
  • di passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore effettivo;
  • alla previsione di risultati economici sfavorevoli,

tale differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri” di cui si mantiene memoria extracontabilmente, che viene è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della parteciapata influenzati dalle casistiche sopra rilevati.

B) le plusvalenze degli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al coasto di acquisto, o al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

Momento di rilevazione dei dati di bilancio

Il principio contabile n. 17 (che ricomprende il metodo del patrimonio netto precedentemente compreso nel OIC n. 21) si è occupato anche del momento di rilevazione dei dati di bilancio prevedendo che, qualora non sia stata ancora effettuata la delibera di approvazione del bilancio della partecipata, è possibile utilizzare il progetto redatto dall'organo amministrativo.

La data del bilancio della partecipata deve corrispondere con quella della partecipante, ma è prevista una deroga qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • la differenza di data non ecceda i tre mesi;

  • la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;

  • la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;

  • si tenga conto degli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.

In evidenza: differenza superiore ai tre mesi

Qualora la data di approvazione del bilancio della partecipata ecceda i tre mesi dall'approvazione della partecipante, gli amministratori di quest'ultima chiedono alla collegata di redigere un bilancio straordinario alla data coincidente con la propria data di bilancio. Tale bilancio fornirà i valori per l'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Rilevazione del risultato della partecipazione con il metodo del patrimonio netto netto

Con tale metodo il risultato della partecipata, debitamente rettificato, influenza direttamente il risultato della partecipante, in quanto è imputato per competenza al conto economico di quest'ultima attraverso le seguenti voci:


La contropartita contabile dell'operazione sarà la voce BIII.1a) o BIII.1b) relativa all'immobilizzazione finanziaria.

Permane, ai sensi dell'articolo 2426 c.c. comma 4, 3° capoverso, il vincolo di accantonamento della plusvalenza della partecipazione in apposita riserva non distribuibile al netto di eventuali perdite non consolidate della società. La riserva stessa inoltre è utilizzabile per la copertura di perdite precedenti o successive. L'utile dell'esercizio della partecipante è liberamente distribuibile al netto della plusvalenza della partecipazione.

Rilevato l'utile della partecipata dell'esercizio per euro 1.000

Bilancio

Dare

data

Bilancio

Avere

Parziali

Totali

SP. BIII.1.a

Partecipazioni in imprese controllate

31-12

CE D.18a)

Rivalutazioni di partecipazioni

1.000,00

Destinazione del risultato dell'esercizio (utile 3.000,00 di cui 1.000,00 di plusvalenza di partecipazione)

Bilancio

Dare

data

Bilancio

Avere

Parziali

Totali

CE 23)

Utile d'esercizio

31-12

Diversi

3.000,00

SP A.IV

Riserva legale

150,00

SP A.VII

Riserva non distrib. da plusvalenza da partecipazione

1.000,00

SP A.VIII

Utili a nuovo

1850,00


Differente è la rilevazione dei dividendi, i quali non devono partecipare di nuovo al risultato dell'esercizio, ma vengono portati a riduzione della quota di partecipazione liberando peraltro, la corrispondente quota della riserva non distribuibile incrementata dalla rivalutazione della partecipazione.

Altri titoli

Alla voce “B.III.3. altri titoli” sono iscritte le immobilizzazioni finanziarie consistenti in titoli di debito pubblico e obbligazioni emesse da enti e società pubbliche o private.

I titoli vanno valutati in base all'articolo 2426 c.c. al costo di acquisto comprendente anche gli oneri accessori già sopra citati (intermediazione, imposte ….).

I titoli, siano essi di debito pubblico (Bot, CCT, CTZ..) ovvero obbligazionari generano degli utili finanziari, talvolta impliciti nel prezzo di riscossione del titolo, che vanno contabilizzati nelle apposite voci del conto economico, in base al principio di competenza temporale della redazione del bilancio.

CREDITI


L'attivo dello stato patrimoniale comprende anche la voce relativa ai crediti immobilizzati posta tra le immobilizzazioni finanziarie e suddivisa in base al controllo societario esistente tra i soggetti interessati all'operazione finanziaria. Nell'attivo circolante sono inseriti i crediti a breve termine mentre sono immobilizzati i crediti a medio e lungo termine.

Le modalità di valutazione dei crediti vengono esplicitate all'articolo 2426 del c.c. “criteri di valutazione”. Il punto 8) dell'articolo citato è stato modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 e pertanto riferiti ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data.

Valutazione dei crediti

fino al 31/12/2015

Al presunto valore di realizzo (OIC 15)

Valutazione dei crediti

dal 01/01/2016

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Il presunto valore di realizzo tiene conto, oltre che del valore nominale, anche di ogni rettifica che possa influenzare l'effettiva realizzazione del credito, quali:

  • le rettifiche per inadempimento
  • i resi e le rettifiche di fatturazione;
  • gli sconti e abbuoni;
  • gli interessi non maturati;
  • altre cause di minor realizzo.

La modifica legislativa contenuta nel D.Lgs. n. 139/2015, ha attuato la Direttiva 2013/34/UE ed è attualmente allo studio la modifica del principio contabile n. 15 OIC che tenga conto della differente modalità di valutazione. Nel testo della norma l'articolo 2426 rinvia ai principi contabili internazionali per quanto riguarda l'applicazione delle nuove modalità di valutazione, tra cui il criterio del costo ammortizzato.

La definizione di costo ammortizzato è prevista dallo IAS 39 come “il valore di rilevazione iniziale di un'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo sui qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Il criterio del costo ammortizzato consente la rilevazione degli interessi in base al tasso effettivo di rendimento, così il valore iniziale sarà ammortizzato per tener conto anche dei proventi finanziari.

Si ritiene che il criterio del costo ammortizzato sia utilizzabile per i crediti di natura finanziaria e non per i crediti commerciali che verranno valutati in base al valore presunto di realizzo, salvo non siano presenti negli stessi componenti finanziarie rilevanti.

In evidenza: bilanci in forma abbreviata e crediti esistenti in bilancio al 31.12.2015
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono iscrivere i crediti al presunto valore realizzo non applicando il criterio del costo ammortizzato (art. 2435-bis c.8). L'art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 permette di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti già esistenti in bilancio alla data del 1 gennaio 2016. La norma riporta infatti che: “Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.

I crediti in valuta vengono iscritti in bilancio in base al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e/o le perdite su cambi sono iscritti nel prospetto di Conto Economico del bilancio. Vanno apposti a riserva eventuali differenze positive stimate, tra utili e perdite su cambi, fino al momento dell'effettivo realizzo. L'articolo 2426 c. 1 n. 8-bis di riferimento è stato modificato dal D.Lgs. n. 139/2015 come da tabella a confronto che segue:

Art. 2426 c. 1 n. 8-bis) – post D.Lgs. n. 139/2015

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

Art. 2426 c. 1 n. 8-bis) ante D.Lgs. n. 139/2015

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

AZIONI PROPRIE

Il nuovo schema di bilancio non prevede più la voce “Azioni proprie” (ex. B.III.4), in quanto le stesso vanno rilevate a diretta diminuzione del patrimonio netto, alla voce A)X) “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Le società che hanno iscritto azioni proprie nel bilancio al 31.12.2015, dovranno procedere, a partire dal 1 gennaio 2016 all'eliminazione della “Riserva per azioni proprie in portafoglio”, utilizzando in contropartita è una riserva disponibile (riserva straordinaria) e della voce “Azioni proprie”, iscritte nell'attivo patrimoniale, istituendo la “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

Nella nota integrativa al bilancio 2016, si dovrà, poi, fornire un'adeguata informativa, che evidenzi la comparabilità dei bilanci (art. 2423-ter, co. 5, c.c.) e le variazioni intervenute nel patrimonio netto.

Le scritture saranno pertanto:

Riserva per acquisto di azioni proprie a Riserva straordinaria xx.xxx.xxx,xx

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio a Azioni proprie xx.xxx.xxx,xx

Informazioni in nota integrativa

Il legislatore non ha ritenuto sufficienti le indicazioni contenute nei prospetti contabili del bilancio e ha quindi previsto un ulteriore dettaglio informativo che deve essere fornito in nota integrativa:

Art. 2427 c.1

Il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato dei titoli immobilizzati.

Art. 2427 c.2

I movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando: il costo, le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le svalutazioni o le rivalutazioni effettuate nell'esercizio.

Art. 2427 c.5

L'elenco delle partecipazioni (immobilizzate), possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito, l'ammontare delle riserve di utili o di capitale soggetto a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta.

Art. 2427 c.6

Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Art. 2427 c.7

La composizione dei ratei e risconti derivanti da proventi iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Art. 2427 c.11

L'ammontare dei proventi da partecipazioni (immobilizzate) di cui alla voce 15) del conto economico, diversi da dividendi.

Art. 2427 c.13

L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali derivanti da operazioni sulle immobilizzazioni finanziarie.

Art.2423-bis c.2

Le motivazioni dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e gli effetti di tale deroga sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Art.2426 c.1 n.3

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) dell'art. 2426 c.1, o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa.

Art. 2426 c.1 n.4

La ragione per cui la partecipazione è iscritta in bilancio al costo allorché questo esprima un valore superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata (nel caso in cui la partecipante non sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), ovvero superiore a quello deviante dall'adozione del metodo del patrimonio netto (nel caso in cui la partecipante sia obbligata a redigere il bilancio consolidato), nonché la differenza tra il costo e il criterio di raffronto utilizzato.

Indicazioni in nota integrativa sul “fair value” o valore equo

Per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate e dalle joint venture, che sono iscritte in bilancio ad un valore superiore al fair value va riportato in nota integrativa:

  • il valore contabile e il

    fair value

    delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

  • i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Relativamente alla determinazione del fair value lo stesso articolo 2427-bis al comma 2 prevede che esso è determinato con riferimento:

  • al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo ovvero al valore di mercato degli strumenti analoghi, qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile;

  • al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo neppure per analogia.

Aspetti fiscali

L'iscrizione di valori dell'attivo patrimoniale di per se è un'operazione non rilevante da un punto di vista fiscale, salvo per i frutti che tali valori generano sia nell'esercizio, sia al momento della eventuale liquidazione. L'articolo 85 del TUIR assimila i proventi derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari non costituenti immobilizzazioni ai ricavi. Tali proventi partecipano all'imponibile fiscale della società.

In evidenza: deroghe dell'articolo 85 T.U.I.R.

Il comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR prevede una deroga al principio generale che qualifica, per i risvolti fiscali, le immobilizzazioni finanziarie in base alla loro iscrizione in bilancio. La più generica definizione contenuta nella norma prevede infatti che sono considerati immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Dividendi e interessi delle immobilizzazioni finanziarie:

Per i soggetti Irpef: gli utili percepiti, relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio di una società, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%. Tale percentuale è stata introdotta dal D.M. 2 aprile 2008 che ha modificato la previsione del 40% riportata dall'articolo 59 del TUIR. L'esenzione riservata ai soggetti Irpef è quindi pari al 50,28% dell'utile percepito.

Per i soggetti Ires: l'articolo 89 del TUIR prevede che non concorra alla formazione del reddito della società una quota pari al 95% dei utili distribuiti a qualsiasi titolo assimilandone alla previsione gli utili di capitale di cui agli articoli 46 e 47.

Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni finanziarie

La cessione o il mutamento di valore di un'immobilizzazione finanziaria comporta l'insorgere di plusvalenze le quali partecipano alla formazione del reddito imponibile in base alle previsioni dell'articolo 86 del TUIR.

In base alla disposizione le plusvalenze da cessione di immobilizzazioni finanziarie e come tali iscritte da almeno tre anni, concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di realizzo o, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa l'articolo 87 del TUIR prevede una tassazione del 5% delle plusvalenze da partecipazioni, in caso di rispetto dei requisiti richiesti dallo stesso articolo.

In evidenza: plusvalenze esenti

L'articolo 87 del TUIR prevede un'esenzione dall'imponibile del 95% della plusvalenza con i seguenti requisiti:

  • possesso ininterrotto per 12 mesi;
  • iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
  • territorialità della partecipata da almeno 3 esercizi;
  • esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale da almeno 3 esercizi

GIURISPRUDENZA

La commissione tributaria regionale di Reggio Emilia con sentenza n. 150/2009 ai fini della esenzione PEX prevista dall'articolo 87 del D.P.R. 917/1986, in base al combinato della norma con l'articolo 176 del TUIR ha stabilito che il requisito del possesso ininterrotto è documentabile non solo dall'effettivo esercizio di impresa, ma anche dalla sussistenza di altri requisiti necessari allo svolgimento dell'attività. Nel caso specifico alle autorizzazioni, ai permessi, ai contratti e all'organizzazione di beni che avrebbero consentito l'esercizio dell'attività di vendita.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate risulterebbe più restrittiva soprattutto in relazione al significato di esercizio di impresa commerciale, che viene identificata non come la costituzione di un'impresa, ma come soggetto effettivamente svolgente attività commerciale o industriale.

In base alle disposizioni dell'articolo 110 del TUIR c.1 c) le plusvalenze, per cessioni di obbligazioni o altri titoli in serie o di massa che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.

La lettera e) dello stesso articolo e comma prevede inoltre che per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva (o negativa) tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

Riferimenti

Normativi

  • D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139
  • Artt. 2423 - 2427-bis c.c.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza

  • Comm. trib. reg. Reggio nell'Emilia, 22 luglio 2009, n. 150
  • Cass. civ., sez. I, 1° aprile 2005, n. 6911

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 agosto 2009, n. 227/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 agosto 2009, n. 226/E
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