Intermediari finanziari

25 Agosto 2016

Secondo l'art. 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. Gli intermediari finanziari possono svolgere esclusivamente attività finanziarie e devono essere costituite in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.
Il sistema di controllo

La verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco generale e il successivo controllo, sono disciplinati dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 106.

In particolare, il comma 4 stabilisce che “Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali”.

Nel successivo comma 5 si prevede che “l'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB”.

Il comma 6 prescrive che “al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità”.

Infine, il comma 7 impone che “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura”.

L'elenco speciale ex art. 107

Per gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri oggettivi, riferibili a:

  • attività svolta;
  • dimensione;
  • rapporto tra indebitamento e patrimonio.

La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto:

  • l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
  • l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

Inoltre, essa può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate e, con riferimento a determinati tipi di attività, dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

Infine, essa può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari e imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

Al contrario, gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

Le “attività ammesse al mutuo riconoscimento”

L'art. 1, lett. f, del D.Lgs. n. 385/1993, elenca le “attività ammesse al mutuo riconoscimento”:

  • raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  • operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
  • leasing finanziario;
  • servizi di pagamento;
  • emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);
  • rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  • operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;

  • partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
  • consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
  • servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
  • gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
  • custodia e amministrazione di valori mobiliari;
  • servizi di informazione commerciale;
  • locazione di cassette di sicurezza;
  • altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 21 dicembre 1989.

Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva n. 48/2008, ha riformato la disciplina del credito al consumo, prevedendo l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma.

Albo dei promotori finanziari

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'istituzione dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo deputato alla sua vigilanza e tenuta.

Il nuovo albo, diviso in tre sezioni, comprende le seguenti figure professionali:

  • Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (promotori finanziari);
  • Consulenti finanziari autonomi;
  • Società di consulenza finanziaria.

L'operatività dell'albo è determinata con apposita delibera della CONSOB.

La tenuta dell'albo unico e la sorveglianza dell'attività di promotore finanziaria sono demandate all'Organismo per la tenuta dell'albo unico(APF) e alla Consob.

Coloro che vogliono iscriversi all'albo unico dei promotori finanziari devono partecipare ad una prova valutativa.

Organismo di controllo (APF)

L'organismo di controllo adempie a tutte le attività necessarie per la tenuta e il costante aggiornamento dell'albo; in tal senso svolge l'istruttoria per l'iscrizione all'albo, riceve le domande di iscrizione e cancellazione dall'albo e le domande di partecipazione agli esami di idoneità. Ha altresì compiti di natura disciplinare e di controllo sulla deontologia professionale degli iscritti.

Organi dell'APF

Struttura centrale

Assemblea composta dalle associazioni di categoria dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede fondatrici dell'organismo (ABI,ANASF,ASSORETI)

  • Presidente
  • Vice presidente
  • Comitato direttivo
  • Comitato ristretto
  • Collegio sindacale
  • Direttore generale

Struttura decentrata

Sezione I, per i residenti nelle regioni:

Toscana

Umbria

Lazio

Sardegna

Campania

Molise

Marche

Abruzzo

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sezione II, per i residenti nelle regioni:

Piemonte

Liguria

Valle d'Aosta

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Province di Trento e Bolzano

Aspetti giuridici, previdenziali e fiscali del promotore finanziario

Inquadramento del promotore finanziario

a) rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'intermediario finanziario

b) contratto di agenzia: il promotore assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'intermediario attraverso un corrispettivo , la conclusione di contratti in una zona determinata in modo autonomo ed indipendente dall'attività imprenditoriale del preponente

c) contratto di mandato con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (intermediario finanziario)

Inquadramento previdenziale e assicurativo

Per i promotori finanziari è valida la medesima disciplina previdenziale ed assistenziale prevista per gli agenti di commercio. Pertanto sono tenuti a:

  • Iscrizione all'Enasarco a cura della SIM o della Banca all'atto del conferimento dell'incarico
  • Iscrizione all'INPS- gestione commercianti (pagamento dei contributi pensionistici) a cura del promotore finanziario.

Inquadramento fiscale

Irpef: l'attività del promotore finanziario rientra nell'alveo dei redditi di impresa disciplinati dall'art. 55 e seguenti del TUIR, salvo il caso in cui non sia inquadrato quale lavoratore subordinato.

Irap: è dovuta in quanto sussiste una autonoma organizzazione. L'esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario è escluso dall'Irap quando l'attività non si configuri come autonomamente organizzata.

IVA: i presupposti per l'imposizione IVA sono:

  • L'attività è svolta sotto forma di esercizio di impresa
  • L'attività svolta nel rapporto di mandato, rappresenta una prestazione di servizi
  • I servizi di intermediazione siano resi a soggetti passivi IVA (banche,SIM,...) domiciliati in Italia o residenti nel territorio dello Stato

Le operazioni attive tipiche dell'intermediario finanziario sono rappresentate dalle provvigioni per le prestazioni di intermediazione che possono essere determinate in misura percentuale sul patrimonio gestito dal promotore o quale compenso per ogni strumento finanziario collocato.

Possono essere percepiti anche “bonus” e/o “incentivi alle vendite” fiscalmente assimilati alle provvigioni.

Le provvigioni percepite dal promotore finanziario per l'attività caratteristica di intermediazione e/o di agenzia per conto di un intermediario abilitato di prodotti di natura finanziaria sono esenti da IVA ex art. 10 c.1,n.9 del D.P.R. 633/1972. Eventuali compensi assimilati (bonus e incentivi) se percepiti in relazione all'attività principale, sono anch'essi esenti da IVA.

Sono assoggettate ad IVA tutte le operazioni non legate alla attività caratteristica quali ad esempio l'intermediazione per l'accensione di conti correnti o segnalazione di potenziali clienti.

Riferimenti

Normativi

  • Legge 17 dicembre 2012, n. 221
  • Decreto 17 febbraio 2009, n. 29
  • Direttiva UE 23 aprile 2008, n. 48
  • D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58
  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
  • Legge 2 gennaio 1991, n. 1
  • Art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2009, n. 12108
  • Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2009, n. 12109
  • Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2009, n. 12111
  • Corte di Cassazione, sentenza 26 maggio 2009, n. 12110

Prassi

  • Consob, delibera 29 ottobre 2007, n. 16190
  • Regol.attuazione D.Lgs.58/1998
  • Attuazione registro APF n. 16190/2007
  • Banca d'Italia/Consob, Provvedimento 29 ottobre 2007
Sommario