Intermediari finanziariFonte: L. 17 dicembre 2012 n. 221
25 Agosto 2016
Il sistema di controllo
La verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco generale e il successivo controllo, sono disciplinati dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 106. In particolare, il comma 4 stabilisce che “Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali”. Nel successivo comma 5 si prevede che “l'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB”. Il comma 6 prescrive che “al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità”. Infine, il comma 7 impone che “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura”. Per gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri oggettivi, riferibili a:
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto:
Inoltre, essa può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate e, con riferimento a determinati tipi di attività, dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. Infine, essa può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari e imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. Al contrario, gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. L'art. 1, lett. f, del D.Lgs. n. 385/1993, elenca le “attività ammesse al mutuo riconoscimento”:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva n. 48/2008, ha riformato la disciplina del credito al consumo, prevedendo l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l'attuazione della riforma. Albo dei promotori finanziari
La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'istituzione dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo deputato alla sua vigilanza e tenuta. Il nuovo albo, diviso in tre sezioni, comprende le seguenti figure professionali:
L'operatività dell'albo è determinata con apposita delibera della CONSOB. La tenuta dell'albo unico e la sorveglianza dell'attività di promotore finanziaria sono demandate all'Organismo per la tenuta dell'albo unico(APF) e alla Consob. Coloro che vogliono iscriversi all'albo unico dei promotori finanziari devono partecipare ad una prova valutativa.
Organismo di controllo (APF) L'organismo di controllo adempie a tutte le attività necessarie per la tenuta e il costante aggiornamento dell'albo; in tal senso svolge l'istruttoria per l'iscrizione all'albo, riceve le domande di iscrizione e cancellazione dall'albo e le domande di partecipazione agli esami di idoneità. Ha altresì compiti di natura disciplinare e di controllo sulla deontologia professionale degli iscritti.
Inquadramento del promotore finanziario a) rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'intermediario finanziario b) contratto di agenzia: il promotore assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'intermediario attraverso un corrispettivo , la conclusione di contratti in una zona determinata in modo autonomo ed indipendente dall'attività imprenditoriale del preponente c) contratto di mandato con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante (intermediario finanziario)
Inquadramento previdenziale e assicurativo Per i promotori finanziari è valida la medesima disciplina previdenziale ed assistenziale prevista per gli agenti di commercio. Pertanto sono tenuti a:
Inquadramento fiscale Irpef: l'attività del promotore finanziario rientra nell'alveo dei redditi di impresa disciplinati dall'art. 55 e seguenti del TUIR, salvo il caso in cui non sia inquadrato quale lavoratore subordinato. Irap: è dovuta in quanto sussiste una autonoma organizzazione. L'esercizio delle attività di agente di commercio e di promotore finanziario è escluso dall'Irap quando l'attività non si configuri come autonomamente organizzata. IVA: i presupposti per l'imposizione IVA sono:
Le operazioni attive tipiche dell'intermediario finanziario sono rappresentate dalle provvigioni per le prestazioni di intermediazione che possono essere determinate in misura percentuale sul patrimonio gestito dal promotore o quale compenso per ogni strumento finanziario collocato. Possono essere percepiti anche “bonus” e/o “incentivi alle vendite” fiscalmente assimilati alle provvigioni. Le provvigioni percepite dal promotore finanziario per l'attività caratteristica di intermediazione e/o di agenzia per conto di un intermediario abilitato di prodotti di natura finanziaria sono esenti da IVA ex art. 10 c.1,n.9 del D.P.R. 633/1972. Eventuali compensi assimilati (bonus e incentivi) se percepiti in relazione all'attività principale, sono anch'essi esenti da IVA. Sono assoggettate ad IVA tutte le operazioni non legate alla attività caratteristica quali ad esempio l'intermediazione per l'accensione di conti correnti o segnalazione di potenziali clienti. Riferimenti
Normativi
Giurisprudenza
Prassi
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