Pignoramento di quote sociali

Giuseppe Fiengo
25 Gennaio 2017

Al fine di colmare le lacune della previgente disciplina, il decreto legislativo n. 6/2003 ha regolato in modo più analitico rispetto al passato l'espropriazione della quota di s.r.l. o, per adoperare la scelta lessicale fatta propria dalla riforma del diritto societario e tesa ad accentuare il carattere personalistico proprio di tale tipo di società, l'espropriazione della partecipazione nella società a responsabilità limitata.
Inquadramento

Al fine di colmare le lacune della previgente disciplina, il d.lgs. n. 6/2003 ha regolato in modo più analitico rispetto al passato l'espropriazione della quota di s.r.l. o, per adoperare la scelta lessicale fatta propria dalla riforma del diritto societario e tesa ad accentuare il carattere personalistico proprio di tale tipo di società, l'espropriazione della partecipazione nella società a responsabilità limitata. La non del tutto precisa tecnica redazionale dell'art. 2471 c.c. e le tradizionali difficoltà emerse nell'individuazione della natura giuridica della quota comportano tuttavia la permanenza, anche nell'attuale quadro normativo, di incertezze in ordine alle concrete modalità di espropriazione della quota di s.r.l.. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alle questioni relative alle modalità di perfezionamento del vincolo, all'efficacia della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese, ai poteri del custode delle quote, alla posizione della società nella procedura, alla assegnabilità della quota.

La natura giuridica della quota di s.r.l.

Le difficoltà sorte con riferimento alle modalità di espropriazione della partecipazione nella s.r.l. derivano, in parte significativa, dai dubbi emersi in ordine alla natura giuridica della quota; natura difficilmente riconducibile ad unità sol che si consideri come alla quota fanno capo una pluralità di situazioni giuridiche attive e passive assai eterogenee.

Secondo una prima tesi, la quota è espressione di un diritto di credito verso la società; diritto condizionato all'esistenza di utili risultanti dal bilancio annuale approvato o, in caso di scioglimento della società, all'esistenza di un patrimonio netto da dividere.

Tale orientamento valorizza tuttavia solo una delle situazioni soggettive riconducibili alla quota, trascurando del tutto, invece, quelle afferenti al potere di partecipare alla gestione della società (si pensi, ad esempio, al diritto di voto o a quello di impugnazione delle delibere). Nel tentativo di valorizzare la complessità della quota si è quindi sostenuto che la stessa vada considerata come posizione contrattuale o, secondo altri, come diritto sui generis (prevalentemente connotato sotto il profilo patrimoniale) al quale sarebbe inapplicabile la disciplina generale tanto dei diritti di credito quanto dei diritti reali.

Valorizzando le teorie secondo le quali devono considerarsi beni in senso giuridico tutte le entità munite di un valore di scambio e, pertanto, economicamente rilevanti, altro indirizzo ha ritenuto che la quota di s.r.l. debba essere considerata come bene immateriale. Da ultimo, in seguito all'introduzione, con la l. n. 310/1993, dell'obbligo di registrazione dei trasferimenti di quote di s.r.l. nel registro delle imprese, la partecipazione nella società a responsabilità limitata è stata annoverata tra i beni mobili registrati.

Di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III, 16 maggio 2014, n. 10826) ha ritenuto che la quota sia bene mobile sui generis, assimilabile ai beni mobili immateriali solo in considerazione del fatto che la stessa è dotata di un valore patrimoniale oggettivo e che il complesso dei diritti e degli obblighi riconducibili allo status di socio può essere oggetto unitario di atti di disposizione. La stessa decisione da ultimo citata ha peraltro osservato che tale assimilabilità assume rilievo solo nella prospettiva della assoggettabilità della quota «in linea di massima» alle norme che regolano i beni mobili (art. 812, comma 3, c.c.), dovendo peraltroescludersi l'annoverabilità della quota tra i beni mobili iscritti in pubblici registri, atteso che il criterio accolto in materia societaria per la risoluzione dei conflitti tra più titolari di diritti incompatibili sullo stesso bene è differente rispetto a quello previsto in materia immobiliare e di beni mobili registrati; infatti chi per primo ha trascritto l'acquisto delle quote prevale sugli atti compiuti in data anteriore, ma non trascritti, solo se ha agito in buona fede (ignorando, quindi, di ledere l'altrui diritto).

L'espropriazione della quota di s.r.l. nel regime anteriore al d. lgs. n. 6/2003

Prima della riforma del diritto societario, vigente la generica previsione dell'art. 2480 c.c. (la quale si limitava a prevedere che «la quota può formare oggetto di espropriazione» senza nulla disporre in ordine alla forma procedimentale da seguire per l'espropriazione), l'orientamento maggioritario riteneva che la forma “meno inadatta” del pignoramento di quote di s.r.l. fosse quella del pignoramento di crediti (tra le altre, Cass., sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9577, Cass., sez. III, 4 aprile 1997, n. 2926). Il creditore procedente doveva quindi notificare all'esecutato ed alla società-terza un atto conforme alla previsione dell'art. 543 c.p.c. e, pertanto, contenente - tra l'altro - l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c. e l'invito al terzo a comparire in udienza per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Tale tesi presentava tuttavia molteplici problemi tanto sotto il profilo dogmatico, quanto sotto quello pratico.

Nel primo senso essa non solo prescindeva dalla segnalata complessità delle situazioni giuridiche riconducibili alla quota, ma, anche, non teneva presente sia che la consistenza del patrimonio sociale è destinata a mutare per effetto delle vicende sociali (e può assumere un valore negativo in caso di passività superiori alle attività), sia che il socio-esecutato, non avendo provveduto ai conferimenti, può risultare debitore (e non creditore) della società.

La tesi dell'espropriazione di crediti creava inoltre il rischio, non infrequente, che il legale rappresentante della società non si presentasse all'udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con la conseguente necessità (nel regime anteriore alla l. n. 228/2012) di instaurare un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del debito della società verso il socio. I rischi erano ulteriormente accentuati per il caso in cui l'esecutato fosse anche legale rappresentante della società-terza, venendo in tale ipotesi di regola meno anche l'interesse del debitore alla gestione della società.

Assai difficile risultava inoltre il coordinamento tra l'automatica costituzione (in conseguenza del pignoramento) del terzo come custode del bene pignorato e la mancata possibilità (desumibile anche dall'art. 2474 c.c.), per la società, di disporre delle proprie quote. Ancora, mancando un sistema legale di pubblicità in base al quale risolvere il conflitto tra creditore procedente ed acquirente, il debitore, pendente la procedura esecutiva, poteva alienare a terzi la quota così pregiudicando il diritto del procedente.

In seguito all'emanazione della l. n. 580/93 (istitutiva del registro delle imprese) e della l. n. 310/1993 (la quale ha novellato la disciplina del trasferimento della quota di s.r.l. quale contenuta, al tempo, all'art. 2479 c.c.), la quota di s.r.l. è stata assimilata ad un bene mobile immateriale iscritto in un pubblico registro e si è quindi ritenuto che il pignoramento delle quote dovesse essere eseguito mediante notificazione al debitore di un atto (da iscrivere successivamente nel registro delle imprese) contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. nonché l'indicazione della quota oggetto dell'espropriazione.

Tale orientamento (che consente di superare le difficoltà derivanti dalla mancata comparizione del terzo all'udienza fissata per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e che, mediante il riferimento all'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, consente di individuare un criterio di risoluzione del conflitto tra procedente ed avente causa dal debitore – v., sul punto, quanto amplius si dirà a breve) è stato tuttavia criticato da quanti escludono l'applicabilità del novellato art. 2479 c.c. ai trasferimenti coatti ed escludono altresì che il regime di pubblicità introdotto dalla l. n. 580/1993 sia assimilabile a quello (eccezionale) previsto all'art. 2644 c.c.

Il pignoramento di partecipazioni nell'attuale quadro normativo

Il d. lgs. n. 6/03 ha novellato l'art. 2471, comma 1, c.c. (il quale, ribadito, così come in precedenza faceva l'art. 2480 c.c., che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione, prevede che «il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese») e l'art. 2470, comma 3, c.c. (ai sensi del quale «se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore»).

Tralasciando la norma da ultimo citata (che conferma le opinioni di quanti, già prima del 2003, attribuivano efficacia dichiarativa all'iscrizione del trasferimento della quota), deve qui osservarsi come, secondo la tesi oggi maggioritaria, l'art. 2471, comma 1, c.c. ha recepito l'orientamento per il quale il pignoramento di quote si esegue non nelle forme degli artt. 543 ss. c.p.c., bensì mediante iscrizione nel registro delle imprese.

In senso parzialmente difforme si è condivisibilmente ritenuto che l'espropriazione della partecipazione va intrapresa mediante un pignoramento documentale sui generis che si attua in due distinti momenti: la notifica al debitore (la quale produce l'effetto di indisponibilità del bene pignorato) e l'iscrizione nel registro delle imprese.

È peraltro indiscutibile che, a differenza di quanto accade per il pignoramento mobiliare c.d. “diretto”, la scelta del bene da espropriare non è rimessa all'ufficiale giudiziario, ma, direttamente, al creditore il quale nell'atto di pignoramento deve indicare la denominazione e la sede della società le cui partecipazioni sono pignorate, l'esatto ammontare (nominale) della partecipazione che intende espropriare e la titolarità della stessa e deve inoltre formulare nei confronti del debitore l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.

La notifica del pignoramento alla società si giustifica invece in considerazione sia della natura fruttifera della partecipazione (e, quindi, al fine di impedire che la società distribuisca utili al socio esecutato), sia della necessità di rendere edotta la società di un atto che incide sull'esercizio dei diritti sociali.

Quanto infine all'iscrizione nel registro delle imprese, la stessa dovrà essere eseguita dall'ufficiale giudiziario ovvero dal procedente (il quale, senza dubbio, è “interessato” -art. 2189, co. 1, c.c.- a tale iscrizione).

L'attuazione del pignoramento di quote di S.r.l.

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

La quota di s.r.l. - non essendo incorporata in un'azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale equiparato, ex art. 812 c. c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni. Stante tuttavia la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell'individuazione della quota il pignoramento della quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi.

Cass., sez. III, 12 dicembre 1986, n. 7409

«I diritti nei quali si compendia lo status di socio non sono riconducibili a mere posizioni di credito, mentre le quote sociali costituiscono beni, nel senso dell'art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti e devono essere ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell'art. 812, ult. comma c.c.». Essendo la quota di s.r.l. un bene mobile immateriale iscritto in un pubblico registro, devono ritenersi «applicabili le modalità di esproprio collegate con il relativo sistema pubblicitario» e, pertanto, deve ritenersi iscrivibile nel neoistituito registro delle imprese il pignoramento delle quote. «La mancanza della previsione specifica, nella regolamentazione delle quote di srl, della possibilità di iscrizione del pignoramento nel pubblico registro (…) non costituisce dunque una lacuna incolmabile, la quale darebbe altrimenti luogo ad una fondata eccezione di incostituzionalità, essendo giustamente ritenutaestensibile all'azione esecutiva la garanzia dell'art. 24 Cost.»

Trib. Milano, ord. 17 febbraio 2000

Il pignoramento di quote di s.r.l. si esegue nelle forme dell'art. 2471 c.c. e non in quelle del pignoramento presso terzi

Trib. Udine, ord., 13 gennaio 2010

«Il pignoramento di quote sociali si esegue in via “documentale”, mediante notifica di un atto al debitore e alla società e successiva iscrizione dell'atto di pignoramento nel registro delle imprese (…)»; tale pignoramento integra «una fattispecie a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento tanto la notifica di un atto quanto la successiva iscrizione nel registro delle imprese».

Trib. Milano, ord., 8 ottobre 2014

Profili pratici della vigente modalità di attuazione del pignoramento di partecipazioni

Alla luce del quadro normativo attualmente in vigore deve quindi ritenersi che il pignoramento delle partecipazioni nella s.r.l. debba avvenire nelle forme del pignoramento documentale sui generis sopra indicate e non nelle forme dell'espropriazione di crediti (salvo si intenda aggredire non la quota in sé, ma il mero diritto di credito agli utili spettante al socio-debitore).

Tale circostanza assume rilievo, innanzi tutto, con riferimento alla competenza territoriale per la quale non potranno trovare applicazione i criteri previsti (quanto all'espropriazione forzata di crediti) all'art. 26-bis c.p.c., dovendo piuttosto aversi riguardo alla sede della società, cioè al luogo ove le situazioni giuridiche complessivamente riconducibili alla quota possono essere esercitate.

Atteso che il pignoramento deve ritenersi perfezionato con la notifica al debitore, a partire da questo momento decorre il termine (oggi 45 giorni) previsto dall'art. 497 c.p.c. per il deposito dell'istanza di vendita (Trib. Parma, 24 maggio 2013). Ancora, la mancata applicabilità della disciplina in materia di espropriazione di crediti, comporta che il termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sarà non quello di 30 giorni (art. 543, comma 4, c.p.c.), ma quello di 15 giorni ex art. 518, comma 6, c.p.c..

Da ultimo, atteso che, a differenza dell'azione (il cui valore nominale corrisponde ad «una frazione del capitale sociale» – art. 2346, comma 2, c.c.-),la partecipazione ha consistenza unitaria (non avendo una connotazione esclusivamente economica), deve escludersi la riducibilità del pignoramento.

Il conflitto tra creditore pignorante ed avente causa dall'esecutato

Ulteriore questione particolarmente controversa a causa, ancora una volta, tanto della controversa natura della partecipazione, quanto della non puntuale formulazione delle norme di riferimento, concerne l'individuazione del regime di opponibilità del pignoramento ai terzi e, in particolare, del criterio di risoluzione dei conflitti tra il creditore pignorante ed il terzo che abbia acquistato la partecipazione oggetto di espropriazione.

Nella prospettiva (da ritenere ormai superata alla luce di quanto sopra osservato e dell'abrogazione del libro dei soci dai libri sociali obbligatori per la s.r.l.) della riconducibilità della quota ad un credito si è ritenuto di risolvere tale conflitto alla luce dell'art. 2914, comma 1, n. 2 c.c., sì che l'opponibilità del pignoramento deriverebbe dall'iscrizione dello stesso nel libro dei soci, essendo tale iscrizione equiparabile alla notifica della cessione al debitore ceduto (così, in giurisprudenza, T. Roma, 11 marzo 1983).

Diverso orientamento, muovendo dalla natura della quota quale bene mobile, ha ritenuto di dover applicare, al fine della risoluzione del contrasto qui in esame, l'art. 2914, comma 1, n. 4 c.c. (T. Ascoli Piceno, 12 aprile 1994).

Altra tesi (tra gli altri, CORSINI, contra FURGIUELE), muovendo dalla riconduzione della quota ai beni mobili iscritti in pubblico registro, ha richiamato, quale criterio di risoluzione del conflitto in esame, il principio espresso all'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c..

Tale ultima soluzione pare rafforzata dalla previsione dell'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese prevista dall'art. 2471, comma 1, c.c. attualmente in vigore. Deve tuttavia rilevarsi come l'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c. pone una regola non del tutto coincidente con quella contenuta all'art. 2470 c.c. e con il regime della pubblicità commerciale. La norma da ultimo citata, infatti, prevede al comma 3 che se la medesima quota è alienata a più persone, prevalente deve ritenersi l'acquisto (pur se successivo) in buona fede iscritto per primo; l'art. 2914, co. 1, n. 1 c.c., invece, esclude l'opponibilità al creditore pignorante ed a quelli intervenuti delle alienazioni di beni immobili o mobili registrati (pur anteriori al pignoramento) trascritte successivamente alla trascrizione del pignoramento. In altri termini, l'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c. prescinde del tutto dalla buona fede alla quale fa invece riferimento l'art. 2470, comma 3, c.c. La dottrina maggioritaria ritiene che l'art. 2470 c.c. sia destinato a disciplinare esclusivamente i trasferimenti negoziali delle partecipazioni, dovendo invece, quanto al conflitto tra creditore pignorante e terzo acquirente trovare applicazione in via esclusiva l'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c. (con conseguente inapplicabilità dell'ultima parte dell'art. 2913 c.c.).

Nella prospettiva da ultimo riportata sorge peraltro il problema di valutare il rapporto tra l'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c. e l'art. 2193 c.c. che, al primo comma, esclude la possibilità, per chi ha omesso l'iscrizione nel registro delle imprese di un fatto che per legge deve essere iscritto, di opporre tale fatto ai terzi, salva la prova della conoscenza da parte dei terzi; deve, in particolare, valutarsi quale sia la sorte del pignoramento non iscritto. Secondo alcuni (CORSINI) resta salva la possibilità per il pignorante di provare la conoscenza del pignoramento da parte del terzo, dovendo ritenersi prevalente l'art. 2193 c.c. in quanto regolante un regime speciale di pubblicità (a fronte della natura generale dell'art. 2914 c.c.); in senso contrario si è invece osservato (ACONE) che gli artt. 2913 e 2914 c.c. costituiscono lex specialis quanto alla disciplina dell'esecuzione forzata, sì che la norma da ultimo citata dovrebbe prevalere rispetto all'art. 2193 c.c..

Contraria all'applicazione dell'art. 2914, comma 1, n. 1 è Cass., sez. III, 16 maggio 2014 che, facendo applicazione di un contesto normativo diverso rispetto a quello attualmente in vigore, giunge comunque ad affermare come il richiamo alla buona fede contenuto all'art. 2470, comma 3, c.c. (applicabile in via analogica) non consente di ritenere operante in materia di circolazione della quota la rigida regola posta all'art. 2914, comma 1, n. 1 c.c. Soluzione, questa, che in dottrina (FURGIUELE) è stata argomentata anche dai diversi principi che regolano la pubblicità immobiliare e la pubblicità dell'impresa (non operando, quanto alla pubblicità commerciale, il principio della continuità delle trascrizioni).

Riferimenti
  • ACONE, Note in tema di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, REF 2004;
  • AMENDOLA, Il pignoramento di quota di s.r.l., in REF 2004;
  • BRIOLINI, L'espropriazione della partecipazione sociale, in Dolmetta, Presti (a cura di), Commentario della s.r.l., Milano, 2011;
  • CHIARLONI, Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese, in Giur. it., 1995, IV, 15;
  • CORSINI, Art. 2471. Espropriazione della partecipazione, in Chiarloni (a cura di), Il nuovo processo societario, 2006, Torino;
  • FURGIUELE, Iscrizione nel registro delle imprese e conflitti tra titolari di diritti incompatibili sulle quote di società a responsabilità limitata, in Corr. giur., 2015, 3;
  • GASPERINI, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino 2007,
  • SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, 2016, Padova.
Sommario