Ddl concorrenza è legge
02 Agosto 2017
Alla quarta lettura, il Senato ha dato il via libera, senza apportare alcuna modifica, al testo del ddl concorrenza come pervenuto dalla Camera. Con le dovute cautele si può, quindi, ben presumere che si sia in presenza della versione definitiva del testo legislativo, con la possibilità di poter comunicare quelle che paiono le novità d'interesse per gli operatori del diritto che si occupano della responsabilità civile auto (ndr: l. n. 124/2017, pubblicata in GU il 14 agosto 2017).
Art. 132-bis cod. ass. (Obblighi informativi degli intermediari) Il legislatore è intervenuto per consentire al consumatore di effettuare una scelta consapevole anche in ordine al costo della polizza RCA, prevedendo l'obbligo, in capo agli intermediari, di fornire informazioni in modo corretto, trasparente ed esaustivo anche sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le dovute informazioni è affetto da nullità.
Art. 132-ter cod. ass. (Sconti obbligatori) Al fine di calmierare i costi delle polizze RCA, il legislatore ha previsto l'obbligo, in capo alle compagnie di assicurazione, di praticare uno sconto in presenza delle seguenti condizioni: a) i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi funzionali anche alla determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri; c)nel caso in cui vengano installati meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore. I costi di istallazione dei dispositivi di cui sopra, sono a carico dell'impresa. Un ulteriore sconto è previsto per i soggetti residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità che non abbiano provocato sinistri negli ultimi quattro anni.
Art. 135 cod. ass. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati) Con la finalità di contenere il fenomeno del cd. “commercio” dei testimoni, il legislatore ha previsto che:
Art. 138 cod. ass. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) Con l'intento di uniformare anche il danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità, il legislatore ha previsto l'emanazione della tabella unica nazionale anche per le invalidità comprese tra il 10 e il 100%. Viene prevista la possibilità di un aumento del quantum risarcitorio previsto, sia in relazione alla componente del danno morale, sia con riguardo a specifici aspetti dinamico-relazionali o personali se documentati e obiettivamente accertati.
Art. 139 cod. ass. (Danno biologico per lesioni di lieve entità) Alcuni interventi vengono dedicati anche al presente articolo, al fine di dirimere alcune questioni interpretative. Si precisa, quindi, dopo aver definito il danno biologico, che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Inoltre, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Art. 145-bis cod. ass. (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici) Al fine di agevolare la celere definizione delle questioni collegate ai danni da RC auto; contenere le truffe; ulteriormente deflazionare il contenzioso e quindi diminuire i premi di polizza, il legislatore è intervenuto per concedere valore di prova privilegiata, nei procedimenti civili, alle risultanze dei dispositivi elettronici di cui all'art. 132-ter comma 1 lettere b) (scatola nera) e c) (meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico elevato), salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dei predetti dispositivi.
Art. 148 cod. ass. (Procedura di risarcimento) Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni fraudolenti, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. In detta ipotesi, l'azione giudiziale (art. 145 cod. ass.) diviene proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura, fermo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
Art. 149-bis cod. ass. (Trasparenza delle procedure di risarcimento) Al fine di calmierare possibili locupletazioni del cessionario del credito risarcitorio, il legislatore ha previsto che la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati verrà versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.
Art. 170-bis cod. ass. (Durata del contratto) Il legislatore ha disposto che il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), precisando che la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
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