Mediazione non obbligatoria ma opportuna: condannato alle spese il condominio che non collabora per l’esito positivo del procedimento
01 Settembre 2016
Il fallito tentativo di mediazione. Una società concludeva con un condominio un contratto di gestione a megawatt per la fornitura del riscaldamento. A seguito della disdetta del contratto, la società chiedeva il pagamento delle forniture di riscaldamento, ma non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, promuoveva una procedura di mediazione, allo scopo di non gravare il condominio di troppe spese legali. Il legale del condominio, nonostante avesse ricevuto la convocazione, non partecipava al primo incontro, adducendo l'errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto. Interveniva una nuova convocazione, ma nell'incontro tenutosi non si riusciva a pervenire ad una soluzione bonaria, «in quanto l'amministratore ha dichiarato di partecipare all'incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge».
La società ricorreva avanti al Tribunale per richiedere il pagamento di quanto spettante per la fornitura del riscaldamento oltre che il risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c., per il maggior danno «che consiste nell'essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione».
Un'opportunità mancata. La domanda attorea, diretta alla condanna del Condominio al pagamento delle spese stragiudiziali per la procedura di mediazione espletata dalla società, senza alcun esito, è fondata. Come chiarito dal Tribunale, la procedura di mediazione, benché non obbligatoria per legge, era, nel caso di specie, «maxime opportuna»: in caso di espletamento con successo, la procedura avrebbe consentito ad entrambe le parti di evitare costi e lungaggini processuali. In conclusione, «lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare il presente giudizio nell'interesse di entrambe le parti».
Sulla base di tali argomenti il Tribunale condanna il condominio al risarcimento del maggiore danno ex artt. 1218 e 1224, comma 2, c.c., liquidato nella somma versata dall'attrice per il compenso dell'organismo di mediazione ed in quella versata all'avvocato per l'assistenza prestata nel procedimento di mediazione
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