Sfugge alla madre e viene travolto da un autobus, condannato il conducente ma c’è corresponsabilità del minore
01 Ottobre 2014
Minore sfugge al controllo della madre e attraversando improvvisamente la strada muore travolto da un autobus. La madre non ha colpa, e viene condannato al risarcimento dei danni il conducente perché procedeva a velocità superiore al limite consentito, ma l'obbligo risarcitorio viene ridimensionato in quanto la vittima – seppur minore - è ritenuta co-responsabile.
Trib. Milano sez. XII, 30 aprile 2014, n. 5648
I fatti. Il figlio minore di Miriam M. muore in un incidente stradale mentre attraversava improvvisamente la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia di un autobus che lo investe provocando lesioni e poco dopo la morte. Il conducente il signor Roberto S. viene condannato in sede penale per omicidio colposo. I genitori della vittima fanno causa all'autista e alla relativa compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I convenuti si costituiscono rigettando le domande degli attori e negando la esclusiva responsabilità di Roberto S. eccependo che la madre della vittima non aveva vigilato adeguatamente sul minore sfuggito al suo controllo. Il giudice sentite le parti accoglie in parte le richieste attoree.
Responsabilità del conducente. Il giudice riconosce sulla base della CTU richiesta dal PM in sede penale, che l'autobus procedeva a una velocità superiore a quella consentita per quel tratto di strada, infatti, considerate le tracce di frenata sull'asfalto e il contachilometri, si attesta che il veicolo procedeva superando di quasi 30 km/h il limite previsto. Se il conducente avesse rispettato i 50 km/h, tenuto conto del tempo di reazione e di frenata, avrebbe avuto spazio sufficiente per arrestare il mezzo prima dell'urto evitando così l'incidete. Il giudice quindi qualifica come colposa la condotta di Roberto S.
Concorso di cause e liquidazione del danno. Il tribunale evidenzia come anche il comportamento del bambino abbia contribuito a provocare il tragico incidente, infatti il repentino attraversamento proprio quando sopraggiungeva l'autobus a velocità elevata costituisce un antecedente causale del sinistro. Il giudice pertanto ritiene responsabile il convenuto nella misura di 2/3, mentre per la restante quota afferma la responsabilità del minore. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. se la vittima di fatto illecito concorre alla produzione del danno l'obbligo di risarcimento che grava sul responsabile si riduce proporzionalmente anche quando il danneggiato è un incapace di intendere e volere. Nell'articolo citato l'espressione “fatto colposo” non va inteso come sinonimo di comportamento colposo, bensì come locuzione in contrasto con una regola di condotta (cfr. Cass. n. 14548/2009 e Cass. n. 3542/2013). Pertanto per la liquidazione del danno il tribunale quantifica in modo unitario il danno non patrimoniale subito considerando il legame degli attori con la vittima, l'età di superstiti e del minore al momento dell'incidente, sulla base delle tabelle di tribunale di Milano determina un importo pari a euro 320.000,00 per ognuno dei genitori e 140.000,00 per ognuno dei fratelli. Tali somme, alla luce della riconosciuta co-responsabilità della vittima nella misura di 1/3, vengono ridotte rispettivamente a 213.333,33 euro e 93.333,33 euro.
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