Terzo trasportato: come interpretare l’art. 141 Cod. Ass.?
01 Dicembre 2015
In tema di assicurazioni, è corretto interpretare l'art. 141, comma 1, Cod. Ass., come se introducesse un nuovo obbligato ex lege a favore del trasportato senza alcun pregiudizio del diritto del danneggiato di domandare cumulativamente il risarcimento anche o soltanto al responsabile civile e al suo assicuratore: il terzo trasportato rimane del tutto libero di agire nei confronti del responsabile civile, sia questo il conducente/proprietario del veicolo trasportante, o quello del veicolo antagonista, ovvero entrambi; inoltre, ove il conducente/proprietario dell'altro veicolo fosse ritenuto responsabile o corresponsabile, la domanda deve poter esser svolta nelle forme dell'azione diretta anche nei confronti della di lui compagnia assicuratrice. |