Nessuna incostituzionalità per il “nuovo” art. 139 Cod. Ass.
01 Dicembre 2015
Nessuna incostituzionalità. Con l'ordinanza n. 242, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, D,lgs. 7 settembre 2015, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost. La questione era stata sollevata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in riferimento ai soli «piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità di una conferma strumentale».
L'accertamento medico-legale. La Corte Costituzionale risponde alla questione di incostituzionalità ricordando la recente pronuncia n. 235/2014 con la quale aveva escluso che «la necessità del riscontro strumentale» fosse «riferibile al danno temporaneo» che può essere anche solo «visivamente (…) accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale» ed ha ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno “permanente” alle microlesioni».
La ragionevolezza. Prosegue la Consulta chiarendo che in relazione alle microlesione «la limitazione imposta al correlativo accertamento (…) è stata, infatti, già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento “in un sistema come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnia assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale interesse risarcitorio particolare del danneggiato dove comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi». Sulla base di tali argomenti la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità predetta. |