Lucida agonia della vittima: il Tribunale tiene conto della proposta tabellare dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
02 Febbraio 2017
IL CASO Un uomo, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sopravvive 64 giorni dopo il sinistro, per poi decedere a causa dello stesso. La moglie, la figlia ed il fratello si rivolgono al Tribunale di Pavia per ottenere il risarcimento del danno morale ed il danno da perdita del rapporto parentale e, iure hereditatis, un ulteriore importo da intendersi come danno biologico di natura temporanea sofferta dal de cuius.
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE Per quanto riguarda il danno iure proprio degli attori, il Tribunale riconosce come questi abbiano fornito prova dell'intimo rapporto stabilito con il marito, padre e fratello. Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte di merito privilegia il legame familiare tra vittima primaria e secondaria e, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, stima equo liquidare la somma massima prevista dalle Tabelle milanesi.
DANNO DA LUCIDA AGONIA L'uomo è rimasto vigile e lucido per un giorno intero, mentre per i successivi 63 giorni le parti attoree non hanno fornito alcun elemento volto a provare una lucida agonia in capo alla vittima. Richiamando la nota Cass. civ., n. 15395/2016, secondo cui il danno è presente a prescindere dallo stato di coscienza del soggetto leso, il Giudice di merito, tenuto conto della sussistenza di segnali – benchè minimi – di risposta alle sollecitazioni esterne, ritiene che sia rinvenibile una prova prudenziale della “sussistenza di una, seppur debolissima, coscienza in capo al soggetto, anche durante il periodo di coma” e ritiene corretto applicare il valore massimo previsto dalle tabelle milanesi per l'inabilità temporanea. La Corte, al fine di procedere con una liquidazione del danno richiesto “avulsa da criteri meramente discrezionali”, si riporta agli Studi effettuati dall'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano, Gruppo Quattro, che hanno elaborato una proposta tabellare per il danno terminale, e ne richiama i principi fondanti:
L'Osservatorio ha proposto una liquidazione equitativa del danno terminale limitata ai primi tre giorni, entro il tetto stabilito di 30.000 euro, non personalizzabile. Dal quarto giorno, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si ritiene invece che debba essere operata una personalizzazione del danno; convenzionalmente l'Osservatorio ha stabilito un importo di 1000 euro, con progressiva diminuzione giornaliera fino al centesimo giorno. Il giudice di merito ritiene dunque equo liquidare, tenuto conto dell'età della vittima e delle circostanze del caso concreto, l'importo di € 10.000 per il primo giorno di lucida agonia e per i 63 giorni successivi in stato di coma, l'importo complessivo di € 9.135. La Corte reputa infatti satisfattivo della pretesa risarcitoria il valore massimo di 145 euro giornalieri per i giorni di incoscienza dell'uomo, non avendo gli attori fornito ulteriori elementi utili a provare un danno maggiore in capo alla vittima.
|